Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


venerdì 16 maggio 2014

Guida pratica al Bonus di 80 euro

Il Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014, recante alcune misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, ha disposto, tra l’altro,  il riconoscimento di un bonus Irpef di 80,00 €  in favore dei lavoratori subordinati e di alcune categorie di collaboratori il cui reddito è assimilato a quello da lavoro dipendente.

SOGGETTI BENEFICIARI
La norma subordina il riconoscimento del bonus ai contribuenti la cui imposta lorda, per l’anno 2014, risulta di un importo superiore a quello delle detrazioni per lavoro dipendente.

L’importo del beneficio:
1) 640,00 €, se il reddito complessivo non supera i 24.000,00 €;

2) 640,00 € o meno, se il reddito complessivo supera i 24.000,00 €  ma risulti inferiore a 26.000,00 €. In tal caso, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000,00 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000,00 €.

I potenziali beneficiari del credito
Coloro che percepiscono:

1) Redditi di lavoro dipendente;

2) Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente appartenenti alle seguenti categorie:

-         compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

-         le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori, per incarichi svolti i relazione a tale qualità;

-         le indennità di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione;

-         le somme, da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è un lavoratore dipendente dell'erogatore; In questa categoria rientrano i compensi, rimborsi spese o indennità erogate a stagisti e tirocinanti;

-         le somme e i valori in genere corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi tipici, quali amministratori, componenti commissioni ecc., o a collaboratori a progetto;

-         remunerazioni corrisposte a sacerdoti e ministri di culto;

-         i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

N.b. In caso di decesso del soggetto beneficiario, il bonus potrà essere riscosso dagli eredi.
Esclusi dall'agevolazione
Sono esclusi dal bonus i seguenti soggetti:

-         i titolari di partita Iva;

-         gli incapienti, vale a dire i soggetti che nel 2014 non saranno gravati da imposta.

Condizioni di accesso
Il credito spetta solamente se:

-         l'imposta calcolata sui redditi sopra elencati è superiore alle detrazioni da lavoro dipendente;

-         il contribuente è titolare di un reddito complessivo, per l’anno d’imposta 2014, non superiore a 26.000,00 €. Il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Pertanto, le condizioni essenziali per accedere al bonus sono le seguenti:

-         Imposta lorda maggiore delle detrazioni da lavoro;

-         Reddito complessivo 2014 inferiore a 26.000,00 €.

Precisazioni
Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente, generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia ridotta o azzerata da altre detrazioni quali, ad esempio, quelle per carichi di famiglia.

CONTRIBUENTI ESCLUSI DAL BONUS
Sono esclusi dal bonus:

-         i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi sopra specificati;

-         i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da tali redditi  superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati; 

-         i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a 26.000,00 €.

LA MISURA DEL BENEFICIO
Per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000,00 €, l’importo totale del credito è di 640,00 €.

In caso di superamento del predetto limite di 24.000,00 €, il credito decresce, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000,00 €.

Determinazione del reddito complessivo
Il reddito complessivo si determina sommando tutti i redditi di ogni categoria.

Il reddito complessivo è quello risultante al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Una volta accertato che il beneficio spetta, si procede con il calcolo, determinato sulla base di quattro fasce, come specificato di seguito:

-         Reddito di riferimento fino a 8.145* - Il bonus non è dovuto; 

-         Reddito di riferimento compreso tra 8.145,00 € e  24.000,00 € - Bonus di  80,00 € mensili da maggio a dicembre, per un importo totale annuo di 640,00 €;

-         Reddito compreso tra 20.000,00 € e 26.000,00 € - Il bonus annuale di 640,00 € va ridotto attraverso il rapporto tra l’importo di 26.000,00 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2000,00 €;

-         Reddito superiore a 26.000,00 € -  il bonus non spetta.

* limite di reddito per il quale le detrazioni per lavoro coprono l’Irpef lorda.

Una volta determinata la misura, secondo le modalità appena illustrate, essa dovrà essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno in corso e sarà valida per i successivi 8 mesi, da maggio a dicembre 2014.

Il credito d’imposta in commento diventerà strutturale attraverso la legge di stabilità 2015.

ASPETTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Pur essendo stato definito “credito”, il Bonus è stato inserito tra le altre detrazioni di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 e, non concorrendo alla formazione del reddito, il relativo importo non rientra nemmeno nell’imponibile contributivo.

L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
Il credito è attribuito dai sostituti d'imposta, quali:

-         gli enti e le società;

-         le associazioni;

-         le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;

-         le imprese agricole;

-         le persone fisiche che esercitano arti e professioni;

-         il curatore fallimentare;

-         il commissario liquidatore;

-         il condominio;

-         le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

-         le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;

-         l’Inps per i cassaintegrati o i beneficiari dell’indennità di mobilità o di disoccupazione.

Il credito è riconosciuto automaticamente in busta paga dal sostituto d'imposta.

Il bonus è erogato a partire dalle retribuzioni relative al mese di maggio 2014.

GLI ULTERIORI ADEMPIMENTI
Il credito è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali non si procede al versamento della quota determinata, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni.

Il sostituto d’imposta, al fine di erogare il credito, utilizza l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga.

Al riguardo, l’Agenzia fa presente, a titolo esemplificativo, che rientrano nell’ammontare complessivo utilizzabile  le ritenute relative all’Irpef, alle addizionali regionale e comunale, nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà.

In caso di incapienza del monte ritenute, tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.

I contribuenti, ai quali non sia stato riconosciuto dai sostituti d’imposta il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014  in tutto o in parte,  perché, ad esempio, relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi.

L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

Gli importi non versati per effetto delle disposizioni in commento dovranno essere indicati nel modello 770.

QUANDO IL CONTRIBUENTE ABBIA RICEVUTO UN CREDITO NON SPETTANTE
I titolari di un reddito complessivo superiore a 26.000,00 €, derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta, il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

I LAVORATORI PRIVI DI SOSTITUTO D’IMPOSTA
I soggetti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, è il caso di Colf e Badanti,possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo le modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione o richiederlo a rimborso.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento