SOGGETTI
BENEFICIARI
La
norma subordina il riconoscimento del bonus ai contribuenti la cui imposta
lorda, per l’anno 2014, risulta di un importo superiore a quello delle
detrazioni per lavoro dipendente.
L’importo del
beneficio:
1)
640,00 €, se il reddito complessivo non supera i 24.000,00 €;
2)
640,00 € o meno, se il reddito complessivo supera i 24.000,00 € ma risulti inferiore a 26.000,00 €. In tal
caso, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo
di 26.000,00 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000,00 €.
I potenziali
beneficiari del credito
Coloro
che percepiscono:
1)
Redditi di lavoro dipendente;
2)
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente appartenenti alle seguenti
categorie:
-
compensi
percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai
lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di
servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti
agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
-
le
indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori, per
incarichi svolti i relazione a tale qualità;
-
le
indennità di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione;
-
le
somme, da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario non è un lavoratore dipendente dell'erogatore; In questa categoria
rientrano i compensi, rimborsi spese o indennità erogate a stagisti e
tirocinanti;
-
le
somme e i valori in genere corrisposti a collaboratori coordinati e
continuativi tipici, quali amministratori, componenti commissioni ecc., o a
collaboratori a progetto;
-
remunerazioni
corrisposte a sacerdoti e ministri di culto;
-
i
compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
N.b. In caso di decesso del soggetto beneficiario,
il bonus potrà essere riscosso dagli eredi.
Esclusi
dall'agevolazione
Sono
esclusi dal bonus i seguenti soggetti:
-
i
titolari di partita Iva;
-
gli
incapienti, vale a dire i soggetti che nel 2014 non saranno gravati da imposta.
Condizioni di
accesso
Il
credito spetta solamente se:
-
l'imposta
calcolata sui redditi sopra elencati è superiore alle detrazioni da lavoro
dipendente;
-
il
contribuente è titolare di un reddito complessivo, per l’anno d’imposta 2014, non
superiore a 26.000,00 €. Il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è
assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze.
Pertanto,
le condizioni essenziali per accedere al bonus sono le seguenti:
-
Imposta
lorda maggiore delle detrazioni da lavoro;
-
Reddito
complessivo 2014 inferiore a 26.000,00 €.
Precisazioni
Non
rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente, generata dai
redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia ridotta o azzerata da altre detrazioni
quali, ad esempio, quelle per carichi di famiglia.
CONTRIBUENTI
ESCLUSI DAL BONUS
Sono
esclusi dal bonus:
-
i
contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi sopra
specificati;
-
i
contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da tali redditi superiore alle detrazioni per lavoro dipendente
e assimilati;
-
i
contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un
reddito complessivo superiore a 26.000,00 €.
LA MISURA DEL
BENEFICIO
Per
i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000,00 €, l’importo totale
del credito è di 640,00 €.
In
caso di superamento del predetto limite di 24.000,00 €, il credito decresce,
fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a
26.000,00 €.
Determinazione
del reddito complessivo
Il
reddito complessivo si determina sommando tutti i redditi di ogni categoria.
Il
reddito complessivo è quello risultante al netto del reddito dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze.
Una
volta accertato che il beneficio spetta, si procede con il calcolo, determinato
sulla base di quattro fasce, come specificato di seguito:
-
Reddito di
riferimento fino a 8.145* - Il bonus non è dovuto;
-
Reddito di
riferimento compreso tra 8.145,00 € e 24.000,00 € - Bonus di 80,00 € mensili da maggio a dicembre, per un
importo totale annuo di 640,00 €;
-
Reddito compreso
tra 20.000,00 € e 26.000,00 € - Il bonus annuale di 640,00 € va
ridotto attraverso il rapporto tra l’importo di 26.000,00 €, diminuito del
reddito complessivo, e l’importo di 2000,00 €;
-
Reddito
superiore a 26.000,00 € - il bonus
non spetta.
* limite di
reddito per il quale le detrazioni per lavoro coprono l’Irpef lorda.
Una
volta determinata la misura, secondo le modalità appena illustrate, essa dovrà
essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno in corso e sarà valida per i
successivi 8 mesi, da maggio a dicembre 2014.
Il
credito d’imposta in commento diventerà strutturale attraverso la legge di
stabilità 2015.
ASPETTI FISCALI
E CONTRIBUTIVI
Pur
essendo stato definito “credito”, il Bonus è stato inserito tra le altre
detrazioni di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 e, non concorrendo alla
formazione del reddito, il relativo importo non rientra nemmeno nell’imponibile
contributivo.
L’ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO
Il
credito è attribuito dai sostituti d'imposta, quali:
-
gli
enti e le società;
-
le
associazioni;
-
le
persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
-
le
imprese agricole;
-
le
persone fisiche che esercitano arti e professioni;
-
il
curatore fallimentare;
-
il
commissario liquidatore;
-
il
condominio;
-
le
amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.
-
le
amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte
costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi delle regioni a statuto speciale;
-
l’Inps
per i cassaintegrati o i beneficiari dell’indennità di mobilità o di
disoccupazione.
Il
credito è riconosciuto automaticamente in busta paga dal sostituto d'imposta.
Il
bonus è erogato a partire dalle retribuzioni relative al mese di maggio 2014.
GLI ULTERIORI
ADEMPIMENTI
Il
credito è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga
rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza,
fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun
periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il
medesimo periodo di paga, in relazione ai quali non si procede al versamento
della quota determinata, ferme restando le aliquote di computo delle
prestazioni.
Il
sostituto d’imposta, al fine di erogare il credito, utilizza l’ammontare
complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga.
Al
riguardo, l’Agenzia fa presente, a titolo esemplificativo, che rientrano
nell’ammontare complessivo utilizzabile le ritenute relative all’Irpef, alle
addizionali regionale e comunale, nonché le ritenute relative all’imposta
sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà.
In
caso di incapienza del monte ritenute, tale da non consentire l’erogazione
nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è
previsto che il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi
previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi
essere versati.
I
contribuenti, ai quali non sia stato riconosciuto dai sostituti d’imposta il
credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014 in tutto o in parte, perché, ad esempio, relativo a un rapporto di
lavoro cessato prima del mese di maggio, possono richiedere il credito nella
dichiarazione dei redditi.
L’importo
del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati (CUD).
Gli
importi non versati per effetto delle disposizioni in commento dovranno essere
indicati nel modello 770.
QUANDO IL
CONTRIBUENTE ABBIA RICEVUTO UN CREDITO NON SPETTANTE
I
titolari di un reddito complessivo superiore a 26.000,00 €, derivante da
redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne
comunicazione al sostituto d’imposta, il quale potrà recuperare il credito
eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga
successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i
termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine
rapporto.
Il
contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito in
tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede
di dichiarazione dei redditi.
I LAVORATORI
PRIVI DI SOSTITUTO D’IMPOSTA
I
soggetti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto
di imposta, è il caso di Colf e Badanti,possono richiedere il credito nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo le
modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi,
e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione o richiederlo a rimborso.
Valerio
Pollastrini
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