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venerdì 11 aprile 2014

Se in azienda vi sono minori, per ogni nuovo assunto va richiesto il certificato penale

Il D.Lgs. n.39/2014 ha recentemente  introdotto, per i datori di lavoro che occupino dipendenti in attività a contatto con  minori, l’obbligo  di richiedere ad ogni nuovo assunto il certificato penale del casellario giudiziale.

Il Decreto in commento ha recepito  la Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografica minorile.

Con la Circolare del 3 aprile 2014, il Ministero della Giustizia ha fornito i primi chiarimenti operativi.

I soggetti interessati
L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che intendano assumere personale impiegato professionalmente a contatto diretto e regolare con minori.

Da una prima lettura del testo della norma, sembrava  che il nuovo adempimento fosse richiesto anche  ai committenti nelle medesime condizioni di attività, comportanti un contatto diretto e regolare con minori, da parte dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, lavoratori autonomi, lavoratori occupati con rapporto accessorio, tirocinanti.

Sul punto, però, è intervenuto il Ministero della Giustizia, che ha   chiarito come l’obbligazione   sorga soltanto nel caso in cui il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi voglia stipulare un nuovo contratto di lavoro. Locuzione che sembra escludere  dall’ambito di applicazione della norma chi  si avvalga di forme di collaborazione estranee ad un definito rapporto di lavoro.

Finalità
La ratio della norma è quella di consentire ai titolari delle aziende di accertare l’esistenza, a carico dei soggetti da impiegare, di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori o di condanne per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile o adescamento di minori.

Sistema sanzionatorio
Particolarmente pesanti le sanzioni previste.

Il datore di lavoro inadempiente rischia infatti un’ammenda variabile tra i 10mila ed i 15mila euro.

Durata del certificato
L’obbligo in commento sorge in occasione di ogni nuova assunzione. Da una prima lettura si era ritenuto che la richiesta del certificato, la cui validità è di 180 giorni, dovesse essere reiterata ogni sei mesi.  Nel corso del “Question Time”, tenuto  presso la Camera il 9 aprile, il Ministro del Lavoro Poletti ha però escluso l’obbligo della reitera periodica della richiesta.

La richiesta del certificato all’ufficio del casellario centrale
L’ufficio del casellario centrale è occupato in questi giorni nell’aggiornamento del  sistema informativo,  che consentirà di fornire ai datori di lavoro un certificato contenente solamente le iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati dal decreto.

In attesa del nuovo modello, presso ogni Procura della Repubblica, gli uffici locali del casellario forniranno al datore di lavoro l’attuale certificato, denominato “certificato penale del casellario giudiziale”.

Per la richiesta, i datori di lavoro dovranno presentare  l’apposito modulo messo a disposizione dal Ministero, al quale dovrà essere allegata una dichiarazione attestante il consenso del lavoratore interessato.

In attesa dell’acquisizione del certificato del casellario, i datori di lavoro, purché ne abbiano presentato richiesta nei tempi stabiliti dalla norma, potranno ugualmente procedere all’assunzione se in possesso di una dichiarazione del lavoratore, sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli utenti potranno comunque  contattare il servizio di “help desk”, al numero telefonico 06-97996200.

Costi
Per ottenere il certificato, i soggetti interessati dovranno spendere 16,00 € per la marca da bollo e 3,54,00 € per diritti, per un totale di 19,54 €.

Valerio Pollastrini

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