Il
Decreto in commento ha recepito la Direttiva
2011/93/UE, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pornografica minorile.
Con
la Circolare del 3 aprile 2014, il Ministero della Giustizia ha fornito i primi
chiarimenti operativi.
I soggetti
interessati
L’obbligo
riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che intendano assumere personale impiegato
professionalmente a contatto diretto e regolare con minori.
Da
una prima lettura del testo della norma, sembrava che il nuovo adempimento fosse richiesto
anche ai committenti nelle medesime
condizioni di attività, comportanti un contatto diretto e regolare con minori, da
parte dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, lavoratori
autonomi, lavoratori occupati con rapporto accessorio, tirocinanti.
Sul
punto, però, è intervenuto il Ministero della Giustizia, che ha chiarito
come l’obbligazione sorga soltanto nel caso in cui il soggetto che
intenda avvalersi dell’opera di terzi voglia stipulare un nuovo contratto di
lavoro. Locuzione che sembra escludere
dall’ambito di applicazione della norma chi si avvalga di forme di collaborazione estranee
ad un definito rapporto di lavoro.
Finalità
La
ratio della norma è quella di
consentire ai titolari delle aziende di accertare l’esistenza, a carico dei
soggetti da impiegare, di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori o di condanne per i reati di prostituzione
minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile o adescamento
di minori.
Sistema
sanzionatorio
Particolarmente
pesanti le sanzioni previste.
Il
datore di lavoro inadempiente rischia infatti un’ammenda variabile tra i 10mila
ed i 15mila euro.
Durata del
certificato
L’obbligo
in commento sorge in occasione di ogni nuova assunzione. Da una prima lettura
si era ritenuto che la richiesta del certificato, la cui validità è di 180
giorni, dovesse essere reiterata ogni sei mesi. Nel corso del “Question Time”, tenuto presso la Camera il 9 aprile, il Ministro del
Lavoro Poletti ha però escluso l’obbligo della reitera periodica della
richiesta.
La richiesta del
certificato all’ufficio del casellario centrale
L’ufficio
del casellario centrale è occupato in questi giorni nell’aggiornamento del sistema informativo, che consentirà di fornire ai datori di lavoro
un certificato contenente solamente le iscrizioni di provvedimenti riferiti ai
reati espressamente indicati dal decreto.
In
attesa del nuovo modello, presso ogni Procura della Repubblica, gli uffici
locali del casellario forniranno al datore di lavoro l’attuale certificato,
denominato “certificato penale del casellario giudiziale”.
Per
la richiesta, i datori di lavoro dovranno presentare l’apposito modulo messo a disposizione dal
Ministero, al quale dovrà essere allegata una dichiarazione attestante il consenso
del lavoratore interessato.
In
attesa dell’acquisizione del certificato del casellario, i datori di lavoro,
purché ne abbiano presentato richiesta nei tempi stabiliti dalla norma,
potranno ugualmente procedere all’assunzione se in possesso di una
dichiarazione del lavoratore, sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il
medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Per
eventuali chiarimenti o informazioni, gli utenti potranno comunque contattare il servizio di “help desk”, al
numero telefonico 06-97996200.
Costi
Per
ottenere il certificato, i soggetti interessati dovranno spendere 16,00 € per
la marca da bollo e 3,54,00 € per diritti, per un totale di 19,54 €.
Valerio
Pollastrini
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