La
Corte di Appello aveva riscontrato la subordinazione, nonostante l’attività
svolta dal lavoratore fosse
caratterizzata dalla presenza di alcuni elementi
tipici dei rapporti autonomi, come l’elevato grado di professionalità, il compenso
erogato su parametri orari e la contemporanea attività svolta dal
fisioterapista in favore di altri studi medici.
Rilevato,
parimenti, l’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui, il Giudice
di Appello aveva considerato sussistente
la subordinazione, precisando che il
potere direttivo del datore di lavoro potesse rinvenirsi nelle istruzioni
impartite, di giorno in giorno, dalla
struttura sanitaria.
Investita
della questione, la Corte di Cassazione
ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dai Giudici
del gravame circa l’incompatibilità delle
prestazioni rese dal fisioterapista con l’autonomia gestionale prospettata dall’azienda.
Le
direttive con le quali, giornalmente, la struttura sanitaria era solita predisporre l'agenda degli impegni, gli orari
di lavoro, l'attribuzione dei pazienti, il tipo di prestazione da eseguire,
senza che gli interessati avessero la possibilità di discuterle o di rifiutarle,
attestavano invece, sufficientemente, la sottoposizione del fisioterapista al potere
organizzativo e decisionale dell'impresa.
A
proposito dell’accertamento sulla natura del rapporto, la Suprema Corte ha
ricordato come, affinché possa dirsi configurata la subordinazione, la condizione
decisiva consiste nella riscontrata soggezione
del prestatore di lavoro al potere direttivo dell’imprenditore.
Secondo
l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’osservanza
di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento
della stessa nell'organizzazione aziendale, il coordinamento con l'attività
imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della
retribuzione, costituiscono invece degli elementi puramente sussidiari nella valutazione della natura del rapporto.
Si
tratta di indici il cui carattere risulta
meramente indiziario e che, quindi, da soli, non possono assumere valore
decisivo per una corretta qualificazione giuridica delle prestazioni.
Valutati
globalmente, gli stessi possono rappresentare, altresì, degli indizi di
subordinazione, tutte le volte che, a causa delle peculiarità, non sia agevole
l’apprezzamento diretto delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del
rapporto.
Valerio
Pollastrini
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