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venerdì 11 aprile 2014

Le istruzioni impartite giorno per giorno costituiscono un indice della subordinazione

Nella sentenza n.8364 del 9 aprile 2014, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le prestazioni svolte da un fisioterapista in favore di una struttura sanitaria fossero riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato.

La Corte di Appello aveva riscontrato la subordinazione, nonostante l’attività svolta dal lavoratore  fosse caratterizzata dalla presenza di alcuni  elementi tipici dei rapporti  autonomi, come  l’elevato grado di professionalità, il compenso erogato su parametri orari e la contemporanea attività svolta dal fisioterapista in favore di altri studi medici.

Rilevato, parimenti, l’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui, il Giudice di Appello aveva  considerato sussistente  la subordinazione, precisando che il potere direttivo del datore di lavoro potesse rinvenirsi nelle istruzioni impartite,  di giorno in giorno, dalla struttura sanitaria.

Investita della questione, la Corte di  Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione compiuta  dai  Giudici del gravame  circa l’incompatibilità delle prestazioni rese dal fisioterapista con l’autonomia gestionale prospettata dall’azienda.

Le direttive con le quali, giornalmente, la struttura sanitaria era solita  predisporre l'agenda degli impegni, gli orari di lavoro, l'attribuzione dei pazienti, il tipo di prestazione da eseguire, senza che gli interessati avessero la possibilità di discuterle o di rifiutarle, attestavano invece, sufficientemente, la  sottoposizione del fisioterapista al potere organizzativo e decisionale dell'impresa.

A proposito dell’accertamento sulla natura del rapporto, la Suprema Corte ha ricordato come, affinché possa dirsi configurata la subordinazione, la condizione decisiva consiste nella riscontrata  soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo dell’imprenditore.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della stessa nell'organizzazione aziendale, il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, costituiscono invece degli elementi puramente  sussidiari nella valutazione  della natura del rapporto.

Si tratta di indici il cui carattere risulta  meramente indiziario e che, quindi, da soli, non possono assumere valore decisivo per una corretta qualificazione giuridica delle prestazioni.

Valutati globalmente, gli stessi possono rappresentare, altresì, degli indizi di subordinazione, tutte le volte che, a causa delle peculiarità, non sia agevole l’apprezzamento diretto delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.

Valerio Pollastrini

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