La
norma, in particolare, ha esteso la durata del c.d. “contratto acausale”,
innalzando da uno a tre anni il termine del rapporto privo di giustificazioni.
La
nuova formulazione della fattispecie consente inoltre di prorogare l’originale
contratto a tempo determinato fino ad un massimo di otto volte, sempre nel
limite massimo di tre anni.
Il
Decreto, nel cancellare per tutti i contratti a tempo determinato il precedente
obbligo di indicare le esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo
legittimanti l’apposizione di un termine al rapporto, non pone alcuna
distinzione tra il primo contratto o i successivi. Ciò lascia supporre che
anche per le proroghe non sia richiesta alcuna causale.
Sul
punto si consiglia però di attendere gli opportuni chiarimenti del Ministero
del lavoro.
Valerio
Pollastrini
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