Si
tratta, in sostanza, delle gratifiche a titolo di premi di produttività, la cui
erogazione risulti finalizzata alla fidelizzazione dei dipendenti con prospettive
di collaborazione duratura nel tempo.
Il
caso in commento è quello che ha visto l’Inps adire la Suprema Corte contro la
sentenza con la quale la Corte di Appello, confermando l’esito del primo grado
di giudizio, aveva accolto l’opposizione formulata da un’azienda nei confronti
di due cartelle esattoriali che le
avevano ingiunto il pagamento di lire 3.034.333.003 e di lire 13.638.600, corrispondenti
ai contributi maturati e non versati in relazione agli emolumenti per gratifica
speciale, gratifica particolare e premio di produttività che, a detta dell’Istituto
Previdenziale, il datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondere anche ai
dipendenti assunti con contratto a termine.
L’Inps
sosteneva, infatti, che, in base al
principio dell’equiparazione delle condizioni dei lavoratori precari a quella
dei dipendenti a tempo indeterminato, i suddetti elementi aggiuntivi della
retribuzione sarebbero spettati di diritto anche ai lavoratori assunti con
contratto a termine.
La
Corte d’Appello aveva però disatteso la domanda dell’Istituto, negando che le gratifiche,
annua e speciale, spettassero a tutto il personale dipendente operante all’interno
dell’azienda, stante la finalità premiale assicurata dalle stesse riguardo all’attività
svolta dai lavoratori con prospettive di collaborazione duratura nel tempo.
Stesso
discorso per il premio di produttività,
dal momento che il contratto aziendale presupponeva per la sua
erogazione una continuità di impegno non compatibile con la durata dei
contratti a tempo determinato.
L’interpretazione
fornita nel giudizio di merito risultava inoltre confermata dall’analisi della documentazione negoziale concernente le
predette gratifiche e dalla comprovata prassi aziendale, condivisa, per
decenni, dalle organizzazioni sindacali.
Accertato
che le richiamate gratifiche non spettassero ai lavoratori “precari”, la Corte di
Appello ne aveva escluso il corrispondente obbligo contributivo in relazione ai
dipendenti inquadrati con tale modalità.
Investita
della questione, la Cassazione ha condiviso la pronuncia di merito, confortata,
come detto, dalla costante prassi aziendale, in base alla quale gli specifici
elementi aggiuntivi della retribuzione risultavano corrisposti neanche a tutti i
dipendenti a tempo indeterminato, risultando
infatti la gratifica particolare riservata esclusivamente ai dipendenti assunti nel primo semestre
dell’anno precedente a quello di corresponsione. Condizione che, di fatto, ne
impediva l’erogazione ai lavoratori assunti a termine per periodi inferiori ad
un anno.
La
Cassazione ha inoltre confermato come gli emolumenti in questione fossero destinati
a compensare un’attività lavorativa
connotata dai requisiti della continuità e della costante partecipazione
all’attività aziendale, caratteristiche, queste, non presenti nella fattispecie
del contratto a termine.
Valerio
Pollastrini
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