Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


venerdì 4 aprile 2014

Legittimo negare i premi aziendali ai lavoratori a tempo determinato

Con la sentenza n.4911 del 3 marzo 2014 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo che il datore di lavoro riservi determinati elementi aggiuntivi della retribuzione ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, escludendone l’erogazione ai lavoratori a termine.

Si tratta, in sostanza, delle gratifiche a titolo di premi di produttività, la cui erogazione risulti finalizzata  alla  fidelizzazione dei dipendenti con prospettive di collaborazione duratura nel tempo.

Il caso in commento è quello che ha visto l’Inps adire la Suprema Corte contro la sentenza con la quale la Corte di Appello, confermando l’esito del primo grado di giudizio, aveva accolto l’opposizione formulata da un’azienda nei confronti di due cartelle esattoriali  che le avevano ingiunto il pagamento di lire 3.034.333.003 e di lire 13.638.600, corrispondenti ai contributi maturati e non versati in relazione agli emolumenti per gratifica speciale, gratifica particolare e premio di produttività che, a detta dell’Istituto Previdenziale, il datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondere anche ai dipendenti assunti con contratto a termine.

L’Inps sosteneva, infatti, che,  in base al principio dell’equiparazione delle condizioni dei lavoratori precari a quella dei dipendenti a tempo indeterminato, i suddetti elementi aggiuntivi della retribuzione sarebbero spettati di diritto anche ai lavoratori assunti con contratto a termine.

La Corte d’Appello aveva però disatteso la domanda dell’Istituto, negando che le gratifiche, annua e speciale, spettassero a tutto il personale dipendente operante all’interno dell’azienda, stante la finalità premiale assicurata dalle stesse riguardo all’attività svolta dai lavoratori con prospettive di collaborazione duratura nel tempo.

Stesso discorso per il premio di produttività,  dal momento che il contratto aziendale presupponeva per la sua erogazione una continuità di impegno non compatibile con la durata dei contratti a tempo determinato.

L’interpretazione fornita nel giudizio di merito risultava inoltre confermata dall’analisi della documentazione negoziale concernente le predette gratifiche e dalla comprovata prassi aziendale, condivisa, per decenni, dalle organizzazioni sindacali.

Accertato che le richiamate gratifiche non spettassero ai lavoratori “precari”, la Corte di Appello ne aveva escluso il corrispondente obbligo contributivo in relazione ai dipendenti inquadrati con tale modalità.

Investita della questione, la Cassazione ha condiviso la pronuncia di merito, confortata, come detto, dalla costante prassi aziendale, in base alla quale gli specifici elementi aggiuntivi della retribuzione risultavano corrisposti neanche a tutti i dipendenti  a tempo indeterminato, risultando infatti la gratifica particolare  riservata esclusivamente  ai dipendenti assunti nel primo semestre dell’anno precedente a quello di corresponsione. Condizione che, di fatto, ne impediva l’erogazione ai lavoratori assunti a termine per periodi inferiori ad un anno.

La Cassazione ha inoltre confermato come gli emolumenti in questione fossero destinati  a compensare un’attività lavorativa connotata dai requisiti della continuità e della costante partecipazione all’attività aziendale, caratteristiche, queste, non presenti nella fattispecie del contratto a termine.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento