Facendo
ricorso ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (1), la Suprema Corte
ha ricordato che, per ottenere l'inefficacia o l'annullamento del licenziamento
intimatogli per riduzione di personale, il dipendente debba indicare le specifiche omissioni e le
specifiche irregolarità contestate al datore di lavoro.
L’obbligo
gravante sul datore di lavoro di
indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell'applicazione dei criteri di scelta, sussiste, pertanto, solo
nel caso in cui il dipendente, nel proporre l’impugnativa, abbia
sufficientemente allegato i fatti costitutivi della pretesa azionata in
relazione alla contestazione della mancata osservanza di tali criteri.
La
Cassazione ha quindi concluso affermando che il suddetto onere richiesto al lavoratore,
non può dirsi soddisfatto attraverso la generica deduzione del mancato rispetto dei
criteri di scelta imposti al datore di lavoro, priva di ogni riferimento alle concrete circostanze
fattuali che avrebbero dovuto escludere il dipendente dal
novero dei soggetti da licenziare.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Cass., Sentenza n.16629/2005;
Nessun commento:
Posta un commento