Modalità di
presentazione del ricorso
I
ricorsi potranno essere presentati dal direttamente dal soggetto interessato o
per il tramite di patronati o
intermediari abilitati.
L’istanza
dovrà essere inoltrata all’Istituto utilizzando unicamente la modalità
telematica.
Il
soggetto preposto all’invio del ricorso dovrà essere dotato di PIN, con il quale potrà accedere alla funzione “servizi on-line”
dal sito internet www.inps.it.
Gli
Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con
l’Istituto potranno accedere al servizio seguendo il percorso: www.inps.it -
Servizi on-line – per tipologia di utente –aziende, consulenti e professionisti
– ricorsi on line.
Qualora
il patrocinio venisse affidato ad un patronato o ad un intermediario abilitato,
il ricorso dovrà essere firmato dal patrocinante, previa il rilascio di
regolare mandato che dovrà essere allegato al ricorso.
Dal
momento che il codice Pin, indispensabile per la presentazione dell’istanza,
garantisce la riferibilità dell’atto, in caso di mancata sottoscrizione, il ricorso sarà comunque
ritenuto validamente presentato.
Termini per
presentare il ricorso
I
termini per la presentazione del ricorso sono i seguenti:
-
90 giorni dalla data di ricezione del
provvedimento dell’Istituto;
-
dal 121° giorno successivo alla presentazione della
domanda, quando l’Inps non abbia comunicato l’esito del ricorso.
Si
precisa che l’omissione dell’onere di completezza della domanda, riferita anche
alla documentazione allegata, sarà equiparata all’omessa presentazione
dell’istanza.
Parimenti,
le domande prive di sottoscrizione autografa o elettronica, o carenti degli
elementi essenziali, o comunque prive della documentazione richiesta dalle
disposizioni normative specifiche, saranno considerate come non presentate e
non daranno luogo all'attivazione dei termini per la conclusione del procedimento.
Ricorso
irricevibile
Ricevuta
l’istanza, l’Istituto dovrà procedere ad un primo esame, circoscritto agli
aspetti sostanziali del ricorso.
Ove
non sussistano profili di irricevibilità, l'esame preliminare della Direzione
territoriale volgerà sui requisiti di ammissibilità, tramite una valutazione più approfondita dei contenuto del ricorso.
Ricorso
inammissibile
Il
ricorso sarà dichiarato inammissibile
nelle seguenti circostanze:
-
se
riferito a materia istituzionale non di competenza dell’Inps;
-
se
presentato prima dell’emissione del provvedimento di contestazione da parte
dell’Istituto, nel caso non siano ancora scaduti i termini per la sua
emissione;
-
se
presentato da soggetto non legittimato ad agire;
-
in
assenza di un interesse attuale e
concreto ad agire;
-
se
i termini per la proposizione
dell’azione giudiziaria siano scaduti.
Autotutela
Ricorso
irricevibile - In tutti i casi in
cui il ricorso sia irricevibile, sarà possibile proporre azione di autotutela anche dopo la
presentazione del ricorso amministrativo. L’autotutela potrà essere attivata
sia d’ufficio che su istanza di parte.
Occorre
precisare che l’esercizio
dell’autotutela nel corso del procedimento amministrativo non sospende i
termini per la proposizione del ricorso.
In
ogni caso, anche in fase amministrativo-contenziosa, l'Ente, nel caso ne
ravvisi i presupposti, dovrà creare i presupposti per riconsiderare in
autotutela il provvedimento impugnato.
Cessazione
del contendere - Nelle ipotesi in
cui sia intervenuta una sentenza di primo grado in favore del ricorrente,
attraverso l’azione di autotutela,
promossa dall’interessato, in qualsiasi fase del procedimento potrà essere
rilevata la cessazione della materia del contendere.
Termini per la
decisione
Dalla
data di ricezione dell’istanza da parte dell’Inps inizieranno a decorrere i
termini per la decisione del ricorso.
In
materia di classificazione dei datori di lavoro, il ricorso dovrà essere deciso
entro 90 giorni.
Il
comitato periferico/centrale o le speciali Commissione potranno comunque
esaminare i ricorsi ed assumere le relative decisioni anche dopo la scadenza
dei 90 giorni.
L’esito
sarà comunicato al ricorrente in via telematica, ferma la possibilità di
accesso telematico di questi all’iter procedurale.
Valerio
Pollastrini
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