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lunedì 7 aprile 2014

Le nuove procedure per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell’Inps

Con la Determinazione presidenziale n.195 del 20 dicembre 2013, l’Inps ha recentemente modificato le procedure inerenti alla gestione dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti emessi dall’Istituto.

Modalità di presentazione del ricorso
I ricorsi potranno essere presentati dal direttamente dal soggetto interessato o per il tramite di patronati o  intermediari abilitati.

L’istanza dovrà essere inoltrata all’Istituto utilizzando unicamente la modalità telematica.

Il soggetto preposto all’invio del ricorso dovrà essere dotato di PIN,  con il quale  potrà accedere alla funzione “servizi on-line” dal  sito internet www.inps.it.

Gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto potranno accedere al servizio seguendo il percorso: www.inps.it - Servizi on-line – per tipologia di utente –aziende, consulenti e professionisti – ricorsi on line.

Qualora il patrocinio venisse affidato ad un patronato o ad un intermediario abilitato, il ricorso dovrà essere firmato dal patrocinante, previa il rilascio di regolare mandato che dovrà essere allegato al ricorso.

Dal momento che il codice Pin, indispensabile per la presentazione dell’istanza, garantisce la riferibilità dell’atto, in caso di mancata  sottoscrizione, il ricorso sarà comunque ritenuto validamente presentato.

Termini per presentare il ricorso
I termini per la presentazione del ricorso sono i seguenti:

-          90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento dell’Istituto;
-          dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda, quando l’Inps non abbia comunicato l’esito del ricorso.

Si precisa che l’omissione dell’onere di completezza della domanda, riferita anche alla documentazione allegata, sarà equiparata all’omessa presentazione dell’istanza.

Parimenti, le domande prive di sottoscrizione autografa o elettronica, o carenti degli elementi essenziali, o comunque prive della documentazione richiesta dalle disposizioni normative specifiche, saranno considerate come non presentate e non daranno luogo all'attivazione dei termini per la conclusione del procedimento.

Ricorso irricevibile
Ricevuta l’istanza, l’Istituto dovrà procedere ad un primo esame, circoscritto agli aspetti sostanziali del ricorso.

Ove non sussistano profili di irricevibilità, l'esame preliminare della Direzione territoriale volgerà sui requisiti di ammissibilità, tramite una valutazione  più approfondita dei contenuto del ricorso.

Ricorso inammissibile
Il ricorso sarà  dichiarato inammissibile nelle seguenti circostanze:

-         se riferito a materia istituzionale non di competenza dell’Inps;
-         se presentato prima dell’emissione del provvedimento di contestazione da parte dell’Istituto, nel caso non siano ancora scaduti i termini per la sua emissione;
-         se presentato da soggetto non legittimato ad agire;
-         in assenza di  un interesse attuale e concreto ad agire;
-         se  i termini per la proposizione dell’azione giudiziaria siano scaduti.

Autotutela
Ricorso irricevibile - In tutti i casi in cui il ricorso sia irricevibile, sarà possibile proporre azione di autotutela anche dopo la presentazione del ricorso amministrativo. L’autotutela potrà essere attivata sia d’ufficio che su istanza di parte.

Occorre precisare  che l’esercizio dell’autotutela nel corso del procedimento amministrativo non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

In ogni caso, anche in fase amministrativo-contenziosa, l'Ente, nel caso ne ravvisi i presupposti, dovrà creare i presupposti per riconsiderare in autotutela il provvedimento impugnato.

Cessazione del contendere - Nelle ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza di primo grado in favore del ricorrente, attraverso  l’azione di autotutela, promossa dall’interessato, in qualsiasi fase del procedimento potrà essere rilevata la cessazione della materia del contendere.

Termini per la decisione
Dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’Inps inizieranno a decorrere i termini per  la decisione del ricorso.

In materia di classificazione dei datori di lavoro, il ricorso dovrà essere deciso entro 90 giorni.

Il comitato periferico/centrale o le speciali Commissione potranno comunque esaminare i ricorsi ed assumere le relative decisioni anche dopo la scadenza dei 90 giorni.

L’esito sarà comunicato al ricorrente in via telematica, ferma la possibilità di accesso telematico di questi all’iter procedurale.

Valerio Pollastrini

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