Nel
caso di specie una lavoratrice aveva richiesto la conversione in rapporto di
lavoro subordinato delle prestazioni rese in favore di un Ente Pubblico non economico, con
conseguente diritto alle differenze retributive ed alla contribuzione
previdenziale.
La
Corte di Appello, preso atto della genericità delle contestazioni sollevate dell’Ente
in merito alla discontinuità della
prestazione svolta dalla ricorrente, aveva accolto la domanda della
lavoratrice.
Inoltre,
l’esame della prova testimoniale, oltre a confermare il carattere continuativo e regolare della
prestazione, aveva evidenziato l’assoggettamento della ricorrente a specifici
orari e turni di lavoro.
Nell’adire
la Cassazione, l’azienda aveva sostenuto che tra le parti fosse intercorso in
realtà un rapporto di lavoro autonomo di
collaborazione coordinata e continuativa. Diversamente, la costituzione di un rapporto di natura
subordinata avrebbe richiesto il superamento di uno specifico concorso e,
pertanto, tale fattispecie contrattuale doveva ritenersi nulla per illiceità
della causa e dell'oggetto.
La
Suprema Corte ha condiviso le motivazioni con le quali la Corte di Appello aveva
accertato il carattere continuativo e regolare della mansioni di segretaria addetta all'amministrazione ed ai
contatti con il pubblico svolte dalla lavoratrice.
La
Cassazione ha poi ribadito che la continuità della prestazione, le modalità di
erogazione della retribuzione, l'inserimento stabile e prolungato
nell'organizzazione aziendale, nonché l’assoggettamento a turni, sono elementi
tipici della subordinazione, mentre, ai fini di una corretta qualificazione del
rapporto, la volontà espressa dalle parti nella stipulazione del contratto
risulta irrilevante.
Nel
rigettare il ricorso dell’Ente datore di lavoro, la Suprema Corte ha concluso ricordando
che, nonostante la nullità del rapporto
di lavoro subordinato sorto con un Ente Pubblico non economico non assistito da un regolare atto di nomina o
addirittura vietato da norma imperativa, il lavoratore conserva tuttavia il
diritto al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il
tempo nel quale le prestazioni abbiano avuto materiale esecuzione.
Valerio
Pollastrini
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