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mercoledì 2 aprile 2014

L'assoggettamento a turni e ad orari dimostra la natura subordinata del rapporto

Nella sentenza n.7376 del 28 marzo 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che l’assoggettamento a turni ed a specifici orari di lavoro costituiscono  elementi decisivi ai fini della qualificazione della natura subordinata del rapporto.

Nel caso di specie una lavoratrice aveva richiesto la conversione in rapporto di lavoro subordinato delle prestazioni rese in favore  di un Ente Pubblico non economico, con conseguente diritto alle differenze retributive ed alla contribuzione previdenziale.

La Corte di Appello, preso atto della genericità delle contestazioni sollevate dell’Ente in merito alla discontinuità della prestazione svolta dalla ricorrente, aveva accolto la domanda della lavoratrice.

Inoltre, l’esame della prova testimoniale, oltre a confermare  il carattere continuativo e regolare della prestazione, aveva evidenziato l’assoggettamento della ricorrente a specifici orari e turni di lavoro.

Nell’adire la Cassazione, l’azienda aveva sostenuto che tra le parti fosse intercorso in realtà  un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Diversamente,  la costituzione di un rapporto di natura subordinata avrebbe richiesto il superamento di uno specifico concorso e, pertanto, tale fattispecie contrattuale doveva ritenersi nulla per illiceità della causa e dell'oggetto.

La Suprema Corte ha condiviso le motivazioni con le quali la Corte di Appello aveva accertato il carattere continuativo e regolare della mansioni di  segretaria addetta all'amministrazione ed ai contatti con il pubblico svolte dalla lavoratrice.

La Cassazione ha poi ribadito che la continuità della prestazione, le modalità di erogazione della retribuzione, l'inserimento stabile e prolungato nell'organizzazione aziendale, nonché l’assoggettamento a turni, sono elementi tipici della subordinazione, mentre, ai fini di una corretta qualificazione del rapporto, la volontà espressa dalle parti nella stipulazione del contratto risulta irrilevante.

Nel rigettare il ricorso dell’Ente datore di lavoro, la Suprema Corte ha concluso ricordando che, nonostante la nullità del  rapporto di lavoro subordinato sorto con un Ente Pubblico non economico  non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, il lavoratore conserva tuttavia il diritto al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo nel quale le prestazioni abbiano avuto materiale esecuzione.

Valerio Pollastrini

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