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sabato 19 aprile 2014

In assenza di procura, l’impugnazione del licenziamento non può essere sottoscritta dal solo legale

Nella sentenza n.8197 dell’8 aprile 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che la lettera per l’impugnazione del licenziamento, non può recare la sola  firma dell’avvocato del lavoratore.

Per la validità dell’impugnazione, è necessario, infatti, che la comunicazione sia preceduta da apposita procura o da un atto di ratifica rilasciati dal soggetto interessato.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato l’irrilevanza delle   osservazioni con le quali il ricorrente aveva dedotto la sicura riferibilità alla sua volontà dell'impugnativa sottoscritta dal solo legale.

La Suprema Corte ha infatti ricordato che l’atto di impugnazione può essere emesso anche da un rappresentante del lavoratore, purché investito del relativo potere attraverso un’apposita procura rilasciata in forma scritta in data certa ed anteriore alla scadenza del termine di decadenza.

Quello in oggetto si configura infatti come un  atto unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale, al quale  debbono  applicarsi le disposizioni che regolano i contratti, tra le quali, la norma di cui all'art. 1392 cod. civ., che estende alla procura la forma prescritta per il contratto che dovrà essere concluso dal rappresentante.

La  retroattività della ratifica, sancita dalla  richiamata disposizione codicistica, risulta incompatibile con gli atti unilaterali che devono essere compiuti entro un termine perentorio e con gli atti interruttivi della prescrizione.  L’esigenza della certezza richiesta dalla fissazione dei termini prescrizionali e per quelli di decadenza non sono infatti conciliabili con l'instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza.

Accertata l’assenza di una preventiva procura scritta, la Cassazione ha ritenuto non valida l'impugnazione del licenziamento promossa dal difensore del lavoratore.

Valerio Pollastrini

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