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giovedì 3 aprile 2014

Imprenditore responsabile del decesso del dipendente in seguito ad un infortunio sul lavoro

Nella sentenza n.14788 del 23 gennaio-31 marzo 2014 la Cassazione ha ritenuto responsabile un imprenditore per la morte del dipendente causata da un incidente sul lavoro.

La vicenda giunta al vaglio della Suprema Corte  è quella che ha visto il decesso di un operaio in seguito alla caduta da un ponteggio mentre si trovava sulla volta di una chiesa privo dell'attrezzatura di sicurezza.

La Cassazione ha dedotto dall’omesso uso della cintura da parte del dipendente la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche.

Per evitare la condanna il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare che la vittima avesse deliberatamente omesso di utilizzare il dispositivo di protezione.

La Suprema Corte ha ricordato come, ai sensi dell’art.376 del D.p.r. n.547/1995,  in tutti i casi in cui debbano essere eseguiti lavori di manutenzione e riparazione, l'accesso ai posti elevati di edifici deve essere reso sicuro ed agevole attraverso la predisposizione di adeguati strumenti di sicurezza, indipendentemente dall’ordinarietà o straordinarietà di tali lavorazioni.

Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (1) la finalità della richiamata norma  è quella di prevenire la caduta dall'alto dei lavoratori chiamati ad operare in simili condizioni ad altezze pericolose, senza che ciò escluda il datore dall’obbligo di vigilare sul corretto utilizzo da parte di coloro  che accedano al tetto delle cinture di sicurezza.

La giurisprudenza è inoltre concorde nel ritenere che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro,  nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, il datore di lavoro debba  apprestare  impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali, senza che tale obbligo possa essere   sostituito dall'uso delle cinture di sicurezza, il cui utilizzo è previsto dalla legge solo in via sussidiaria o  complementare (2).

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Cass. pen. Sez. IV, n.7682 del 21.1.2010;
(2)   - Cass. pen. Sez. IV, n. 25134 del 19.4.2013;

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