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martedì 1 aprile 2014

Illegittimo il licenziamento se le assenze ingiustificate non sono provate

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge n.604/1966 il datore di lavoro ha l’onere di provare la sussistenza delle ragioni poste a fondamento della giusta causa o del giustificato motivo del recesso.

Nel  caso in cui il licenziamento sia stato irrogato in seguito all’assenza ingiustificata del lavoratore,  il datore di lavoro è dunque chiamato a provare l’effettività dell’assenza, mentre il dipendente potrà esercitare la propria difesa dimostrando gli elementi giustificativi dell’assenza, quali, ad esempio, la riconducibilità della stessa a cause a lui non imputabili.

Tali concetti sono stati ribaditi nella sentenza n.7108 del 26 marzo 2014, nella quale la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo un licenziamento poiché nel corso del giudizio l’imprenditore non aveva fornito alcuna prova delle assenze ingiustificate contestate al lavoratore.

La Suprema Corte ha escluso che la sola indicazione delle assenze nella lettera di contestazione di addebito inoltrata al dipendente sia sufficiente per ritenere perfezionato l’onere della prova, risultando irrilevante, a tal fine,  la mancata indicazione in sede disciplinare di eventuali ragioni giustificatrici da parte del lavoratore.

Valerio Pollastrini

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