Nel
caso in cui il licenziamento sia stato
irrogato in seguito all’assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro è dunque chiamato a provare
l’effettività dell’assenza, mentre il dipendente potrà esercitare la propria
difesa dimostrando gli elementi giustificativi dell’assenza, quali, ad esempio,
la riconducibilità della stessa a cause a lui non imputabili.
Tali
concetti sono stati ribaditi nella sentenza n.7108 del 26 marzo 2014, nella
quale la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo un licenziamento poiché
nel corso del giudizio l’imprenditore non aveva fornito alcuna prova delle
assenze ingiustificate contestate al lavoratore.
La
Suprema Corte ha escluso che la sola indicazione delle assenze nella lettera di
contestazione di addebito inoltrata al dipendente sia sufficiente per ritenere
perfezionato l’onere della prova, risultando irrilevante, a tal fine, la mancata indicazione in sede disciplinare di
eventuali ragioni giustificatrici da parte del lavoratore.
Valerio
Pollastrini
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