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domenica 30 marzo 2014

Escluso il lavoro a chiamata per gli operatori dei call center

Con Interpello n.10 del  25 marzo 2014 il Ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti sollecitati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al possibile utilizzo del lavoro intermittente per il personale addetto alle attività di call center in-bound e/o out-bound., attraverso un rinvio alle figure degli “addetti ai centralini telefonici privati”, contemplate al n. 12 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Come noto, l’art.40 del D.Lgs. n.276/2003, in aggiunta ai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la legittima stipulazione dei c.d. contratti a chiamata, consente il ricorso a tale tipologia contrattuale anche per le attività elencate nella menzionata tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

La specifica istanza  era stata finalizzata all’accertamento della possibile inclusione del  personale addetto alle attività di call center in-bound e/o out-bound  nella rubricata figura professionale degli “addetti ai centralini telefonici privati”.

Il Ministero ha escluso tale possibilità, evidenziando come l’attività degli “addetti ai centralini telefonici privati” abbia un precisa connotazione, consistente esclusivamente nello smistamento delle telefonate.

Quella svolta dagli operatori di call center risulta essere, invece,   una prestazione maggiormente articolata, in quanto normalmente inserita  nell’ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa. Questa interpretazione risulta inoltre confermata dal legislatore, laddove nell’ art. 61 del D.Lgs. n.276/2003 ammette il ricorso a contratti di collaborazione a progetto per attività di call center out-bound quando trattasi di attività di vendita diretta di beni e di servizi.

Il semplice utilizzo dello strumento telefonico, pertanto, non è sufficiente ad equiparare le categorie professionali in questione.

In conclusione, in Ministero ha ricordato come la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro intermittente per attività di call center in-bound e/o out-bound sussista unicamente nel caso in cui il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici previsti dalla legge o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Valerio Pollastrini

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