Riguardo
alle disposizioni concernenti il
procedimento di attestazione della regolarità contributiva (DURC) e le agevolazioni contributive connesse
ai contratti di solidarietà difensivi ex lege n. 863/84, l’Istituto ha precisato
che le opportune indicazioni saranno fornite dopo l’emanazione dei relativi decreti
attuativi.
Nella
nota l’Inps ha ricordato che, in attesa della fine del percorso parlamentare
con il quale la norma sarà convertita in legge, il Decreto Legge n.34/2014 è
attualmente in vigore e, pertanto, le disposizioni in esso contenuto producono
effetti immediati sui rapporti di lavoro.
L’Istituto
ha dunque ritenuto opportuno un primo intervento chiarificatore che, come
indicato nella premessa del Messaggio, attiene esclusivamente alla materia
contributiva.
Contratti a
tempo determinato
A
far data dal 21 marzo 2014, il Decreto Legge ha eliminato l’obbligo delle
ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato.
Conseguentemente,
l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato è ora sempre
consentita, purché la durata complessiva del rapporto - comprensiva di
eventuali proroghe - non superi i trentasei mesi.
La
nuova previsione, che sostanzialmente generalizza la fattispecie del c.d. "contratto
acausale", è stata inoltre estesa anche al contratto di somministrazione
di lavoro a tempo determinato.
Nel
Messaggio l’Inps ha compiuto un’analisi sulla portata della modifica inerente
ai contratti a tempo determinato con riguardo al contributo addizionale Aspi.
Si
tratta della percentuale aggiuntiva di contribuzione, pari all’1,40%, imposta
dalla Riforma Fornero a carico dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro a termine. Maggiorazione non dovuta per le
assunzioni a tempo determinato effettuate per la sostituzione di lavoratori
assenti.
In
relazione al citato regime di esenzione, il Messaggio ha precisato che, ai fini della sua operatività,
i datori di lavoro dovranno continuare ad indicare la particolare tipologia di
assunzione e, pertanto, nonostante sia venuta
meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato,
ove quest’ultimo venga stipulato in relazione ad una sostituzione, i datori di
lavoro dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le
indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento
<Qualifica3> con il previsto codice A.
A
proposito dello sgravio contributivo in favore delle assunzioni di dipendenti
in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, in base al quale le
aziende con meno di venti dipendenti, in caso di assunzione di dipendenti a
tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo,
possono usufruire di una riduzione contributiva del 50%, l’Inps ha chiarito che
le nuove disposizioni sul contratto di lavoro a termine non incidono
sull’operatività del beneficio.
Di
conseguenza, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione
spettante, i datori di lavoro interessati dovranno continuare ad utilizzare la
prassi in uso.
Apprendistato
La
modifica più rilevante introdotta dal Decreto
Legge n.34/2014 riguarda l’abrogazione
di tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla
conferma di una percentuale dei rapporti in essere.
L’eliminazione
si riferisce sia alla soglia legale per le aziende con oltre 9 dipendenti, che
prevedeva l’obbligo di stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato
cessati nei 24 mesi antecedenti (1), che a quella prevista dalla contrattazione
collettiva per i datori di lavoro con un organico inferiore alle 9 unità.
Riguardo
agli aspetti di carattere previdenziale, l’Inps ha ricordato che il comma 30
dell’articolo 2 della legge n.92 del 28 giugno 2012 prevede che il contributo
addizionale ASpI dell’ 1,40% debba
essere restituito ai datori di lavoro in caso di trasformazione a tempo indeterminato di
rapporti a termine, nonché nel’eventualità della stabilizzazione del rapporto,
purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a
temine.
Nel
merito di tale incentivo, da più parti è stato richiesto se, ai fini
dell’operatività della norma, la restituzione possa trovare applicazione anche
nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di
apprendistato.
Dopo
gli opportuni approfondimenti e considerato l’impianto normativo di riferimento,
il Messaggio chiarisce che l’applicabilità della disposizione in oggetto sembra
di possibile applicazione anche con riguardo all’apprendistato.
Per
le modalità di recupero del contributo addizionale dell’1,40%, i datori di
lavoro dovranno dunque utilizzare il già
previsto codice causale "L810" - avente il significato di
"recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012" - istituito
nell’elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di
<DatiRetributivi> di Denuncia Individuale del flusso UniEmens.
In
merito alla possibilità di instaurare legittimamente contratti di apprendistato
con soggetti che abbiano precedentemente prestato la loro attività lavorativa
presso il medesimo datore di lavoro, l’Istituto ha invece richiamato le
indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello
n.8/2007 e con la Circolare n.5/2013.
Contrariamente
a quanto dichiarato nella premessa del
Messaggio, l’Inps è però intervenuto
anche su aspetti estranei alla materia contributiva, fornendo un’interpretazione
del Decreto Legge n.34/2014 del tutto fuorviante rispetto al contenuto della
norma.
L’Istituto
ha infatti affermato che con l’entrata in vigore del Decreto, il piano
formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere
redatto per iscritto, mentre, con riguardo all’apprendistato professionalizzante,
la formazione esterna è divenuta facoltativa. A proposito dell’apprendistato
finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, la
norma consente ora alle aziende di
erogare al lavoratore un compenso ridotto fino alla soglia del 35% durante le ore di formazione.
Ciò
che lascia aperti numerosi dubbi, è l’affermazione che “il piano formativo individuale dell’apprendista
non deve più necessariamente essere redatto per iscritto”.
Si
tratta di un’interpretazione che sembra travalicare il contenuto del Decreto
Legge, il quale, invece,
stabilisce
(2)
che
in sede contrattuale è necessaria la forma scritta del contratto stesso e del
patto di prova, vale a dire che, in sede contrattuale, non è più necessario
sottoscrivere il piano formativo.
Il
senso della locuzione utilizzata dal legislatore appare del tutto diverso
rispetto all’interpretazione fornita dall’Inps.
Il
Decreto, infatti, non sembra aver cancellato la necessità di un documento che
descriva il percorso formativo dell’apprendista, ma ne ha più semplicemente
cancellato l’obbligatorietà in coincidenza con la stipulazione tra le parti del
contratto, momento nel quale, come
detto, è richiesta solo la forma scritta
del contratto e del patto di prova.
Se
l’obbligo di redazione del piano formativo individuale fosse davvero venuto
meno, il legislatore avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione del primo comma dell’art. 7 del D.Lgs n.167/2011,
in base al quale “ qualora a seguito di attività
di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento
nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà
un provvedimento di disposizione….” .
Nel
lasciare immutato il sistema di accertamento specificatamente riferito al piano
formativo, con relativa sanzione in caso di inadempimento, appare evidente che il Decreto impone ugualmente
che tale documento debba essere redatto
per iscritto, al di là della possibilità
di non sottoscriverlo durante la stipulazione del contratto.
La
norma non abrogata e quindi tutt’ora vigente, prevede inoltre che la disciplina
del contratto di apprendistato sia rimessa esclusivamente “ ad accordi interconfederali ovvero ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale…”. Da ciò è possibile dedurre che nel caso in cui la
contrattazione collettiva preveda, ora come nel futuro, l’adozione del piano
formativo, a prescindere da quanto disposto dal Decreto Legge, il suddetto piano
deve essere obbligatoriamente redatto,
anche se in un momento diverso da quello della stipulazione del contratto.
Secondo
l’interpretazione dell’Inps, i datori di
lavoro potrebbero invece assumere apprendisti senza alcuna determinazione di un
percorso formativo.
Sulla
base delle riportate incongruità di quanto affermato dall’Istituto con il
tenore letterale del Decreto, si consiglia alle azienda di continuare a
redigere per iscritto il piano formativo dell’apprendista, quantomeno in via
prudenziale.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
limite ridotto al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge n. 92/2012;
(2)
–
in modifica dell’art.2 del Decreto Legislativo n.167 del 14 settembre 2011;
Nessun commento:
Posta un commento