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venerdì 25 aprile 2014

E’ subordinato il consulente inserito stabilmente nell'organizzazione aziendale

Nella sentenza n.9196 del 23 aprile 2014 la Corte di Cassazione ha ricordato che, per le funzioni dirigenziali, nonché per le attività prettamente intellettuali, la subordinazione può concretizzarsi anche attraverso semplici direttive di massima.

Il caso di specie è giunto al vaglio di legittimità dopo che la Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale, aveva rigettato l’opposizione proposta dall’esercente di un supermercato contro la cartella esattoriale notificata dall’Inps in seguito al verbale ispettivo che aveva accertato la  sussistenza della subordinazione nel contratto di consulenza stipulato tra l’azienda ed un addetto alle mansioni di gestore e coordinatore.

La Corte territoriale aveva maturato la propria decisione dopo aver rilevato che, a proposito delle concrete modalità di esecuzione delle mansioni svolte, le dichiarazioni rese dal lavoratore nel corso dell’ispezione avevano evidenziato la presenza di  alcuni elementi sufficienti a dimostrare la natura subordinata del rapporto.

Il prestazioni del lavoratore, stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, erano risultate indispensabili  ed infungibili con quelle degli altri soci. La posizione del consulente era sovraordinata  rispetto al restante personale ed era connaturata dall’assenza di rischio e dalla continuità ed omogeneità del compenso.

L’azienda aveva proposto ricorso in Cassazione, dolendosi della mancata ammissione, da parte  del giudice di Appello, della prova testimoniale che avrebbe accertato la presenza nel rapporto di ulteriori elementi che avrebbero, invece, escluso la subordinazione.

La censura datoriale evidenziava che il lavoratore non era vincolato ad un orario prestabilito. Inoltre il consulente non era soggetto a turni di lavoro e non era tenuto a giustificare assenze o malattie, circostanza che risulterebbe dimostrata dalla circostanza che lo stesso,  impiegato anche presso altre aziende, per circa 10/20 volte aveva sopperito alla propria assenza provvedendo direttamente ad inviare un sostituto.

Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha ribadito che,  nonostante il lavoratore svolga le proprie mansioni con margini, più o meno ampi, di autonomia e di discrezionalità, quali quelli individuati nella specie, ciò non esclude la qualificazione subordinata  del rapporto, in quanto tali circostanze assumono carattere sussidiario ed una funzione meramente indiziaria.

Per l’accertamento della natura del rapporto, infatti, è risultata determinante la continua dedizione funzionale della energia lavorativa del consulente al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore, che ne imponeva la presenza giornaliera presso il punto vendita e l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale.

In conclusione, la Cassazione ha ribadito che, ai fini della sussistenza della subordinazione,  non è necessario che il potere direttivo sia esercitato dal datore di lavoro attraverso ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, né che risulti continuo e stringente il suo controllo sull'attività svolta dal lavoratore.

Tale potere, può infatti realizzarsi anche per mezzo di direttive trasmesse in via programmatica o semplicemente impresse nella struttura aziendale, assumendo particolare rilevanza l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione dell'impresa.

Valerio Pollastrini

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