Il
caso di specie è giunto al vaglio di legittimità dopo che la Corte di Appello,
riformando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale, aveva rigettato l’opposizione
proposta dall’esercente di un supermercato contro la cartella esattoriale
notificata dall’Inps in seguito al verbale ispettivo che aveva accertato la sussistenza della subordinazione nel contratto
di consulenza stipulato tra l’azienda ed un addetto alle mansioni di gestore e
coordinatore.
La
Corte territoriale aveva maturato la propria decisione dopo aver rilevato che, a
proposito delle concrete modalità di esecuzione delle mansioni svolte, le dichiarazioni
rese dal lavoratore nel corso dell’ispezione avevano evidenziato la presenza
di alcuni elementi sufficienti a
dimostrare la natura subordinata del rapporto.
Il
prestazioni del lavoratore, stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale,
erano risultate indispensabili ed
infungibili con quelle degli altri soci. La posizione del consulente era
sovraordinata rispetto al restante
personale ed era connaturata dall’assenza di rischio e dalla continuità ed
omogeneità del compenso.
L’azienda
aveva proposto ricorso in Cassazione, dolendosi della mancata ammissione, da
parte del giudice di Appello, della
prova testimoniale che avrebbe accertato la presenza nel rapporto di ulteriori
elementi che avrebbero, invece, escluso la subordinazione.
La
censura datoriale evidenziava che il lavoratore non era vincolato ad un orario
prestabilito. Inoltre il consulente non era soggetto a turni di lavoro e non
era tenuto a giustificare assenze o malattie, circostanza che risulterebbe
dimostrata dalla circostanza che lo stesso,
impiegato anche presso altre aziende, per circa 10/20 volte aveva
sopperito alla propria assenza provvedendo direttamente ad inviare un
sostituto.
Nel
rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha ribadito che, nonostante il lavoratore svolga le proprie
mansioni con margini, più o meno ampi, di autonomia e di discrezionalità, quali
quelli individuati nella specie, ciò non esclude la qualificazione subordinata del rapporto, in quanto tali circostanze assumono
carattere sussidiario ed una funzione meramente indiziaria.
Per
l’accertamento della natura del rapporto, infatti, è risultata determinante la
continua dedizione funzionale della energia lavorativa del consulente al
risultato produttivo perseguito dall'imprenditore, che ne imponeva la presenza
giornaliera presso il punto vendita e l'inserimento stabile nell'organizzazione
aziendale.
In
conclusione, la Cassazione ha ribadito che, ai fini della sussistenza della
subordinazione, non è necessario che il
potere direttivo sia esercitato dal datore di lavoro attraverso ordini
continui, dettagliati e strettamente vincolanti, né che risulti continuo e stringente
il suo controllo sull'attività svolta dal lavoratore.
Tale
potere, può infatti realizzarsi anche per mezzo di direttive trasmesse in via
programmatica o semplicemente impresse nella struttura aziendale, assumendo
particolare rilevanza l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni
nell'organizzazione dell'impresa.
Valerio
Pollastrini
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