Nella
sentenza n.17027 del 17 aprile 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che, per
la configurazione del reato previsto in caso di violazione della richiamata
norma dello Statuto dei Lavoratori, non è richiesto che tali apparecchiature
siano predisposte per un controllo
occulto, destinato a verificare la produttività dei lavoratori dipendenti. La finalità della sanzione è infatti quella
di impedire l’utilizzo in azienda degli impianti audiovisivi senza un preventivo
accordo con le parti sociali o in mancanza dell’autorizzazione dell’Ispettorato.
Gli
ermellini hanno inoltre ritenuto priva di rilevanza l’addotta insussistenza dell'elemento
soggettivo del reato. La circostanza che la datrice di lavoro, nata e vissuta
per lungo tempo negli Stati Uniti, avrebbe ignorato le prescrizioni imposte dalla
legge, non è sufficiente, infatti, ad escluderne la colpevolezza.
Il
caso giunto all’attenzione della Suprema Corte è quello di un’imprenditrice ritenuta
responsabile del reato di cui alla richiamata norma dello Statuto dei
Lavoratori, in seguito all’installazione
di un impianto di videosorveglianza, senza la preventiva autorizzazione.
Nel
rigettare il ricorso, la Cassazione ha affermato che il Giudice di merito, richiamando
puntualmente le emergenze istruttorie, assoggettate ad una esaustiva analisi valutativa,
avesse logicamente e correttamente argomentato in relazione alla
concretizzazione del reato contestato ed alla riconducibilità dello stesso alla
responsabilità della datrice di lavoro.
Valerio
Pollastrini
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