Il
bonus sarà erogato automaticamente dai
datori di lavoro sostituti d'imposta.
Per
Colf e Badanti, invece, lo sgravio fiscale potrà essere richiesto direttamente
dagli aventi diritto in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi 2014.
Per
fruire del credito, dovranno utilizzare la dichiarazione dei redditi anche
coloro che, pur avendone diritto, non lo abbiano ricevuto a causa della
cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima del mese di maggio 2014.
Nella
Circolare n.8/2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del diritto
al bonus, si debba far riferimento al reddito complessivo al netto del reddito
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
I
redditi percepiti, tuttavia, dovranno produrre un'imposta lorda residuale dopo
l'applicazione della detrazione per reddito di lavoro dipendente. Dal beneficio
resteranno fuori i soggetti incapienti, ma non quando l'imposta negativa sia
dovuta ad altre detrazioni, come, per esempio, quelle per carichi di famiglia.
Le
aziende che sono solite pagare gli stipendi nel mese successivo a quello di
riferimento potranno corrispondere il bonus i primi di giugno unitamente alle
competenze di maggio.
Per
la verifica dell'incapienza debbono essere applicate le detrazioni in vigore dal 1° gennaio 2014.
Conseguentemente, risulteranno esclusi dal bonus coloro le cui retribuzioni e/o
compensi siano inferiori ad 8.145,32 euro.
Nel
caso in cui l'imposta risulti non dovuta in seguito all’applicazione di altre
detrazioni, come quelle per i familiari a carico, il credito spetterà
ugualmente.
Il
bonus spetterà nella misura totale di 640,00 € per i beneficiari che lavoreranno l'intero anno e
sarà suddiviso in otto quote mensili da maggio a dicembre 2014.
Per
i lavoratori assunti e cessati in corso d'anno, invece, il credito verrà
rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di
giorni lavorati nell'anno.
Sia
per verificare le condizioni per la spettanza che per calcolare l'importo del
credito, i datori di lavoro utilizzeranno le informazioni già in loro possesso. Il reddito
annuo del lavoratore, pertanto, dovrà essere presunto attraverso una proiezione
che tenga conto di tutte le somme erogate nell'anno dal sostituto d'imposta.
Il
diritto al bonus dovrà essere verificato mensilmente ed il datore di lavoro
potrà recuperare le somme erogate ai
beneficiari del provvedimento in commento operandone la compensazione con le
ritenute fiscali disponibili nel mese, comprese le addizionali Irpef, l'imposta
sostitutiva calcolata sui premi di produttività e il contributo di solidarietà.
Nel
caso in cui le citate ritenute risultino
insufficienti, per compensare il bonus erogato, il datore di lavoro potrà
utilizzare anche i contributi previdenziali.
Il
sostituto d’imposta sarà chiamato ad indicare nel Cud e nel 770 il credito
riconosciuto e la compensazione eseguita, secondo modalità che verranno
definite prossimamente.
Poiché
il sostituto d'imposta riconoscerà il bonus basandosi sui dati in suo possesso,
spetterà al beneficiario comunicare tutte le informazioni da cui possa
evidenziarsi il venir meno del diritto al credito affinché si possa procedere a
recuperare le somme corrisposte ma non dovute.
Tale
recupero potrà essere effettuato nei periodi di paga seguenti a quello in cui
sono state fornite le notizie aggiuntive e comunque in sede di conguaglio
fiscale di fine anno o di fine rapporto.
L'Agenzia
ha specificato al proposito che il credito fruito ma non spettante, non
recuperato dal sostituto, dovrà essere restituito dal contribuente attraverso
la dichiarazione dei redditi con modello 730 o Unico.
La
Circolare ha infine ricordato che il bonus, esente da contributi e imposte, non
incide sul calcolo dell'Irap delle aziende.
Valerio
Pollastrini
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