Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


martedì 29 aprile 2014

Bonus di 80 euro – Le ultime istruzioni

Con l’entrata in vigore del D.L. n.66/2014, i lavoratori subordinati con un reddito da lavoro dipendente e assimilato compreso tra gli 8mila ed i 26mila euro, a far data dalle competenze di maggio percepiranno il c.d. bonus di 80,00 €.

Il bonus sarà erogato  automaticamente dai datori di lavoro sostituti d'imposta.

Per Colf e Badanti, invece, lo sgravio fiscale potrà essere richiesto direttamente dagli aventi diritto  in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2014.

Per fruire del credito, dovranno utilizzare la dichiarazione dei redditi anche coloro che, pur avendone diritto, non lo abbiano ricevuto a causa della cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima del mese di maggio 2014.

 
Nella Circolare n.8/2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del diritto al bonus, si debba far riferimento al reddito complessivo al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

I redditi percepiti, tuttavia, dovranno produrre un'imposta lorda residuale dopo l'applicazione della detrazione per reddito di lavoro dipendente. Dal beneficio resteranno fuori i soggetti incapienti, ma non quando l'imposta negativa sia dovuta ad altre detrazioni, come, per esempio, quelle per carichi di famiglia.

Le aziende che sono solite pagare gli stipendi nel mese successivo a quello di riferimento potranno corrispondere il bonus i primi di giugno unitamente alle competenze di maggio.

Per la verifica dell'incapienza debbono essere applicate le  detrazioni in vigore dal 1° gennaio 2014. Conseguentemente, risulteranno esclusi dal bonus coloro le cui retribuzioni e/o compensi siano inferiori ad 8.145,32 euro.

Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta in seguito all’applicazione di altre detrazioni, come quelle per i familiari a carico, il credito spetterà ugualmente.

Il bonus spetterà nella misura totale di 640,00 € per i  beneficiari che lavoreranno l'intero anno e sarà suddiviso in otto quote mensili da maggio a dicembre 2014.

Per i lavoratori assunti e cessati in corso d'anno, invece, il credito verrà rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di giorni lavorati nell'anno.

Sia per verificare le condizioni per la spettanza che per calcolare l'importo del credito, i datori di lavoro utilizzeranno le  informazioni già in loro possesso. Il reddito annuo del lavoratore, pertanto, dovrà essere presunto attraverso una proiezione che tenga conto di tutte le somme erogate nell'anno dal sostituto d'imposta.

Il diritto al bonus dovrà essere verificato mensilmente ed il datore di lavoro potrà recuperare  le somme erogate ai beneficiari del provvedimento in commento operandone la compensazione con le ritenute fiscali disponibili nel mese, comprese le addizionali Irpef, l'imposta sostitutiva calcolata sui premi di produttività e il contributo di solidarietà.

Nel caso in cui le  citate ritenute risultino insufficienti, per compensare il bonus erogato, il datore di lavoro potrà utilizzare anche i contributi previdenziali.

Il sostituto d’imposta sarà chiamato ad indicare nel Cud e nel 770 il credito riconosciuto e la compensazione eseguita, secondo modalità che verranno definite prossimamente.

Poiché il sostituto d'imposta riconoscerà il bonus basandosi sui dati in suo possesso, spetterà al beneficiario comunicare tutte le informazioni da cui possa evidenziarsi il venir meno del diritto al credito affinché si possa procedere a recuperare le somme corrisposte ma non dovute.

Tale recupero potrà essere effettuato nei periodi di paga seguenti a quello in cui sono state fornite le notizie aggiuntive e comunque in sede di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto.

L'Agenzia ha specificato al proposito che il credito fruito ma non spettante, non recuperato dal sostituto, dovrà essere restituito dal contribuente attraverso la dichiarazione dei redditi con modello 730 o Unico.

La Circolare ha infine ricordato che il bonus,  esente da contributi e imposte,   non incide sul calcolo dell'Irap delle aziende.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento