Nel
caso di specie, la Corte di Appello di
Salerno, confermando quanto disposto dal
Tribunale di Sala Consilina, aveva ribadito
la condanna di un uomo, rispettivamente alla pena di due mesi di
reclusione, a 200,00 € di multa ed al
risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi di assistenza familiare
nei confronti della moglie separata e del figlio minorenne.
La
Corte territoriale, in particolare, aveva respinto la tesi dell'insussistenza
del reato avanzata dall’imputato per la sua
impossibilità di far fronte agli
impegni familiari in quanto privo di redditi, in seguito alla cessazione del
rapporto di lavoro con l'azienda agricola per la quale svolgeva le proprie
prestazioni.
L’uomo
aveva proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza di Appello, lamentando
che, ai fini della sentenza del merito, non fosse stata considerata l’insussistenza
dello stato di bisogno dell’ex coniuge
beneficiario, percettore di reddito da lavoro e proprietario di beni
immobili.
Investita
della questione, la Cassazione ha dichiarato inammissibile la domanda dopo aver
rilevato la genericità del ricorso.
L'atto
di impugnazione, infatti, si limitava ad una generale critica della sentenza di Appello,
corredata da citazioni giurisprudenziali sulla normativa di riferimento, nonché
dal richiamo a vari istituti penali di carattere generale ed a precetti di
natura costituzionale.
Il
ricorrente, sostenendo che la responsabilità penale non poteva essere
affermata, in quanto le parti lese potevano godere di adeguati mezzi economici
che, di fatto, li ponevano al di fuori dello stato di bisogno, aveva
sostanzialmente proposto una domanda di solo merito.
La
Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dal Giudice di Appello
sulle
richiamate doglianze, respingendo l'argomento difensivo dell'assenza
incolpevole di redditi da parte dell'imputato, resosi volontariamente inadempiente all'obbligo di versamento
impostogli nella fase di separazione dalla coniuge, essendosi poco dopo licenziato,
senza motivo plausibile alcuno, dall'azienda agricola commerciale di famiglia
presso cui prestava attività lavorativa.
Ritenendo
che la motivazione della sentenza impugnata avesse sufficientemente fornito le ragioni poste a sostegno
della decisione, la Suprema Corte ha conseguentemente
escluso che il riesame del merito potesse rientrare tra le sue competenze.
Valerio
Pollastrini
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