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domenica 27 aprile 2014

Assegno di mantenimento dovuto anche se l’obbligato è stato licenziato

Nella sentenza n.17623 del 18 marzo-22 aprile 2014 la Corte di Cassazione ha confermato che la perdita del posto di lavoro non esonera il soggetto obbligato dalla corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato e del figlio minorenne.

Nel caso di specie,   la Corte di Appello di Salerno,  confermando quanto disposto dal Tribunale di Sala Consilina, aveva ribadito  la condanna di un uomo, rispettivamente alla pena di due mesi di reclusione, a  200,00 € di multa ed al risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della moglie separata e del figlio minorenne.

La Corte territoriale, in particolare, aveva respinto la tesi dell'insussistenza del reato avanzata dall’imputato per la sua  impossibilità di  far fronte agli impegni familiari in quanto privo di redditi, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda agricola per la quale svolgeva le proprie prestazioni.

L’uomo aveva proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza di Appello, lamentando che, ai fini della sentenza del merito, non fosse stata considerata l’insussistenza dello stato di bisogno dell’ex coniuge  beneficiario, percettore di reddito da lavoro e proprietario di beni immobili.

Investita della questione, la Cassazione ha dichiarato inammissibile la domanda dopo aver rilevato la genericità del ricorso.

L'atto di impugnazione, infatti, si limitava ad  una generale critica della sentenza di Appello, corredata da citazioni giurisprudenziali sulla normativa di riferimento, nonché dal richiamo a vari istituti penali di carattere generale ed a precetti di natura costituzionale.

Il ricorrente, sostenendo che la responsabilità penale non poteva essere affermata, in quanto le parti lese potevano godere di adeguati mezzi economici che, di fatto, li ponevano al di fuori dello stato di bisogno, aveva sostanzialmente proposto una domanda di solo merito.

La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dal Giudice di Appello
sulle richiamate doglianze, respingendo l'argomento difensivo dell'assenza incolpevole di redditi da parte dell'imputato, resosi  volontariamente inadempiente all'obbligo di versamento impostogli nella fase di separazione  dalla coniuge, essendosi poco dopo licenziato, senza motivo plausibile alcuno, dall'azienda agricola commerciale di famiglia presso cui prestava attività lavorativa.

Ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata avesse  sufficientemente fornito le ragioni poste a sostegno della decisione,  la Suprema Corte ha conseguentemente escluso che il riesame del merito potesse rientrare tra le sue competenze.

Valerio Pollastrini

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