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martedì 25 marzo 2014

Soggette a contribuzione le somme corrisposte al lavoratore in seguito ad una transazione

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, le somme erogate al dipendente in sede transattiva al solo scopo di porre fine alla lite, evitandone il rischio connesso senza tuttavia il riconoscimento da parte del datore di lavoro del diritto avanzato dal dipendente, non sono soggette alla contribuzione previdenziale.

Sconfessando questo orientamento, nella sentenza n.6037 del 14 marzo 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che per sottrarre all’obbligo contributivo le somme erogate in seguito ad una transazione non è sufficiente accertare l’assenza di uno  stretto nesso di corrispettività ma è altresì indispensabile attestare se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione.

Si tratta di un verifica  richiesta, a detta della Suprema Corte, dal dettato letterale dell’art.12 della legge n.153/1969, che annovera tra la retribuzione imponibile ai fini contributivi tutto ciò che il lavoratore riceve, in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro.

 
L'indagine a cui è chiamato il Giudice di merito deve essere dunque incentrata sull’accertamento della natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore, senza che nessun valore possa essere attribuito  al titolo formale di tali erogazioni.

Quello relativo al versamento dei contributi previdenziali è un diritto indisponibile da parte del lavoratore beneficiario e, pertanto, non può assumere efficacia una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva, risolvendo con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti  il relativo accertamento giudiziale.

La Cassazione ha quindi concluso affermando che una transazione  avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, rimanendo estranea al rapporto tra il lavoratore  e l'INPS, non è idonea ad escludere l’obbligo contributivo relativo alle somme erogate.

Valerio Pollastrini

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