Sconfessando
questo orientamento, nella sentenza n.6037 del 14 marzo 2014 la Corte di
Cassazione ha affermato che per sottrarre all’obbligo contributivo le somme erogate
in seguito ad una transazione non è sufficiente accertare l’assenza di uno stretto nesso di corrispettività ma è altresì
indispensabile attestare se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal
rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione.
Si
tratta di un verifica richiesta, a detta
della Suprema Corte, dal dettato letterale dell’art.12 della legge n.153/1969,
che annovera tra la retribuzione imponibile ai fini contributivi tutto ciò che
il lavoratore riceve, in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza
e a causa del rapporto di lavoro.
L'indagine
a cui è chiamato il Giudice di merito deve essere dunque incentrata sull’accertamento
della natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore, senza che
nessun valore possa essere attribuito al
titolo formale di tali erogazioni.
Quello
relativo al versamento dei contributi previdenziali è un diritto indisponibile
da parte del lavoratore beneficiario e, pertanto, non può assumere efficacia
una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva,
risolvendo con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al
rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale.
La
Cassazione ha quindi concluso affermando che una transazione avente ad oggetto il credito contributivo
derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato, rimanendo estranea al rapporto tra il lavoratore e l'INPS, non è idonea ad escludere l’obbligo
contributivo relativo alle somme erogate.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento