Il
presente documento circoscrive l’analisi alle novità previste per l’apprendistato,
ricordando che, pur se immediatamente operativo, il Decreto nei prossimi giorni
dovrà passare al vaglio del Parlamento
che, in sede di conversione, potrà cambiarne i contenuti, anche in modo
sostanziale.
L’attuale
testo normativo, nel confermare la necessità della forma scritta per la
stipulazione del contratto di apprendistato, nonché per l’eventuale apposizione
del patto di prova, esclude tale obbligo per la redazione del Piano Formativo Individuale.
Rispetto
al passato, l’instaurazione di nuovi
contratti di apprendistato non sarà più condizionata alla conferma in servizio
da parte dell’azienda di precedenti apprendisti al termine del percorso
formativo.
Con
riguardo alla fattispecie finalizzata al
conseguimento di una qualifica o di un
diploma professionale, nella fase relativa alle ore di formazione le aziende
potranno corrispondere all’apprendista una retribuzione pari al 35% del
compenso minimo fissato dal Contratto Collettivo applicabile per lo specifico livello
di inquadramento.
Ultima
modifica, forse la più incisiva per il rilancio di questo istituto, è
costituita dall’eliminazione dell’obbligo per il datore di lavoro di integrare
la formazione impartita all’apprendista con l’offerta formativa pubblica,
relegata ora a semplice elemento discrezionale.
Valerio
Pollastrini
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