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mercoledì 5 marzo 2014

Ritrattazione delle dichiarazioni rese dal dipendente durante l’ispezione Inps

Nella sentenza n.4899 del 3 marzo 2014 la Corte di Cassazione si è espressa sulla valenza della successiva ritrattazione da parte del lavoratore delle dichiarazioni rese nel corso di un’ispezione dell’Inps.

All’esito del verbale ispettivo, l’Inps, nel caso di specie, aveva ingiunto all’azienda il pagamento della somma di 18.781,81 € per contributi omessi, accessori e sanzioni.

Il datore di lavoro aveva contestato la cartella esattoriale dinnanzi al Tribunale di Cosenza che ne aveva accolto le richieste.

La Corte di Appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, aveva però respinto  l’opposizione dell’azienda.

La Corte di merito aveva ritenuto che dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa da una delle dipendenti, attestante un orario di lavoro diverso rispetto a quello dichiarato agli ispettori, non fosse sufficiente a contrastare il contenuto del verbale ispettivo, confermato in sede testimoniale dagli stessi ispettori.

L’azienda aveva quindi ricorso in Cassazione, lamentando la carente e contraddittoria motivazione del Giudice di secondo grado in relazione alla valutazione delle prove in atti.

In particolare, il ricorrente aveva sostenuto che la successiva ritrattazione da parte di una lavoratrice della dichiarazione resa in un primo momento agli ispettori avesse privato i verbali ispettivi della valenza probatoria agli stessi riconosciuta dalla Corte territoriale, con la conseguenza che l’onere probatorio, gravante sull’Istituto, sarebbe rimasto inadempiuto.

La pronuncia della Cassazione
Richiamando un principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha ricordato che la valenza privilegiata attribuita al verbale ispettivo attiene esclusivamente ai  fatti  avvenuti in presenza del verbalizzante. Quanto da terzi dichiarato all’ispettore deve invece essere confermato in giudizio dai soggetti che hanno reso tali  dichiarazioni, fatto questo non avvenuto nella vicenda oggetto del contenzioso.

Con riguardo alla posizione assunta dalla lavoratrice, la Corte territoriale aveva effettivamente omesso di esaminare la documentazione ritualmente prodotta in giudizio attestante l’instaurazione tra le parti di un regolare rapporto di lavoro subordinato.

La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso aziendale, rinviando alla Corte di Appello di Reggio Calabria il riesame della ritrattazione delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice.

Valerio Pollastrini

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