All’esito
del verbale ispettivo, l’Inps, nel caso di specie, aveva ingiunto all’azienda il
pagamento della somma di 18.781,81 € per contributi omessi, accessori e
sanzioni.
Il datore di
lavoro aveva contestato la cartella esattoriale dinnanzi al Tribunale di
Cosenza che ne aveva accolto le richieste.
La Corte di
Appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, aveva però
respinto l’opposizione dell’azienda.
La Corte di
merito aveva ritenuto che dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa da
una delle dipendenti, attestante un orario di lavoro diverso rispetto a quello
dichiarato agli ispettori, non fosse sufficiente a contrastare il contenuto del
verbale ispettivo, confermato in sede testimoniale dagli stessi ispettori.
L’azienda
aveva quindi ricorso in Cassazione, lamentando la carente e contraddittoria
motivazione del Giudice di secondo grado in relazione alla valutazione delle
prove in atti.
In
particolare, il ricorrente aveva sostenuto che la successiva ritrattazione da
parte di una lavoratrice della dichiarazione resa in un primo momento agli
ispettori avesse privato i verbali ispettivi della valenza probatoria agli
stessi riconosciuta dalla Corte territoriale, con la conseguenza che l’onere
probatorio, gravante sull’Istituto, sarebbe rimasto inadempiuto.
La pronuncia della Cassazione
Richiamando
un principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la
Suprema Corte ha ricordato che la valenza privilegiata attribuita al verbale
ispettivo attiene esclusivamente ai
fatti avvenuti in presenza del
verbalizzante. Quanto da terzi dichiarato all’ispettore deve invece essere
confermato in giudizio dai soggetti che hanno reso tali dichiarazioni, fatto questo non avvenuto nella
vicenda oggetto del contenzioso.
Con riguardo
alla posizione assunta dalla lavoratrice, la Corte territoriale aveva
effettivamente omesso di esaminare la documentazione ritualmente prodotta in
giudizio attestante l’instaurazione tra le parti di un regolare rapporto di
lavoro subordinato.
La
Cassazione ha pertanto accolto il ricorso aziendale, rinviando alla Corte di Appello
di Reggio Calabria il riesame della ritrattazione delle dichiarazioni rese
dalla lavoratrice.
Valerio
Pollastrini
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