Nel
richiamare un costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità, la Suprema
Corte ha ricordato che l’espletamento da parte del lavoratore di altra attività,
sia essa di natura lavorativa che extralavorativa, in concomitanza con lo stato
di malattia, si traduce in una violazione dei doveri contrattuali di correttezza e buona
fede solamente nel caso in cui detta attività ne pregiudichi ulteriormente lo stato di salute o ne ritardi
la guarigione.
Il
caso di specie è quello di un dipendente con mansioni di autista e di guardia
giurata che aveva contestato il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro che lo aveva sorpreso in
abiti da cacciatore durante l’assenza per
malattia.
Nel
dirimere la controversia la Cassazione ha ribadito che, in base al citato
orientamento, perché il recesso sia legittimo è necessario che l’altra attività
risulti incompatibile con il lamentato stato di malattia o che sia, quantomeno,
potenzialmente idonea ad impedire o ritardare la guarigione del lavoratore. Si
tratta di una circostanza che, ai fini disciplinari, deve essere provata dal
datore di lavoro.
Per
la Suprema Corte nel caso in commento l’azienda non aveva provato che la caccia
avesse messo a repentaglio la salute del lavoratore o ne avesse ritardato la
guarigione causando un danno al datore
di lavoro.
In
merito all’adeguatezza della sanzione espulsiva, la Cassazione ha ricordato che,
per valutare la proporzionalità di un
provvedimento disciplinare alla condotta contestata, il Giudice deve accertare
se la sanzione irrogata sia adeguata alla gravità dell’inadempimento del
dipendente.
Nella
vicenda in commento, come detto, il
datore di lavoro non era riuscito a provare che l’attività svolta in
concomitanza con la malattia avesse pregiudicato la guarigione del lavoratore e, pertanto,
la Cassazione ha escluso che la condotta contestata al dipendente potesse aver leso irreparabilmente il vincolo fiduciario
posto alla base del rapporto di lavoro.
Per
tale ragione, il licenziamento è stato
ritenuto illegittimo.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento