Il
caso di specie è quello che ha riguardato un Ingegnere che aveva avanzato l’eccezione
di prescrizione nei confronti della INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
Dopo
che il Tribunale di Torino aveva rigettato l’eccezione sollevata dal
Professionista, la Corte di Appello di Torino, riformando la sentenza di primo
grado, aveva dichiarato prescritto il credito richiesto dalla Cassa di
Previdenza, in virtù del limite quinquennale introdotto dall'art. 3, commi 9 e
10, della Legge n. 335 del 1995 e dall'art. 38 dello Statuto dell’Ente.
La
Corte di merito aveva chiarito che al caso in esame non fosse applicabile il termine
decennale previsto dall’art. 18 della Legge
n. 6 del 1981, in quanto la successiva norma del 1995 ha regolato in materia
organica e completa l'intera materia della prescrizione dei crediti
contributivi degli Enti Previdenziali con riferimento a tutte le forme di
previdenza obbligatorie e quindi anche alle vecchie discipline speciali relative ai
vari Ordini di appartenenza dei liberi professionisti.
La pronuncia
della Cassazione
Nel
confermare quanto stabilito nel giudizio di Appello, la Suprema Corte ha chiarito
come il tenore letterale della disposizione di cui alla Legge n. 335 del 1995,
art. 3, comma 9, non lascia spazio ad interpretazioni diverse.
Con
quest’ultima norma, infatti, il legislatore ha voluto regolare l'intera materia della
prescrizione dei crediti contributivi degli Enti Previdenziali, con riferimento
a tutte le forme di previdenza obbligatoria e quindi anche quelle per i liberi
professionisti.
Valerio
Pollastrini
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