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sabato 1 marzo 2014

Prescrizione quinquennale anche per i contributi dei liberi professionisti

Con la sentenza n.4050 del 17 dicembre 2013 - 20 febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi trova applicazione anche nei confronti dei liberi professionisti verso le Casse Previdenziali di appartenenza.

Il caso di specie è quello che ha riguardato un Ingegnere che aveva avanzato l’eccezione di prescrizione nei confronti della INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.

Dopo che il Tribunale di Torino aveva rigettato l’eccezione sollevata dal Professionista, la Corte di Appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato prescritto il credito richiesto dalla Cassa di Previdenza, in virtù del limite quinquennale introdotto dall'art. 3, commi 9 e 10, della Legge n. 335 del 1995 e dall'art. 38 dello Statuto  dell’Ente.

La Corte di merito aveva chiarito che al caso in esame non fosse applicabile il termine decennale  previsto dall’art. 18 della Legge n. 6 del 1981, in quanto la successiva norma del 1995 ha regolato in materia organica e completa l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli Enti Previdenziali con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatorie e quindi anche  alle vecchie discipline speciali relative ai vari Ordini di appartenenza dei liberi professionisti.

La pronuncia della Cassazione
Nel confermare quanto stabilito nel giudizio di Appello, la Suprema Corte ha chiarito come il tenore letterale della disposizione di cui alla Legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, non lascia spazio ad interpretazioni diverse.

Con quest’ultima norma, infatti, il legislatore  ha voluto regolare l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli Enti Previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria e quindi anche quelle per i liberi professionisti.

Valerio Pollastrini

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