La
ragione dell’esclusione sussiste nella gratuità dell’istituto del praticantato,
anche in presenza di rimborsi spese forfettari.
L’Inail
ha però chiarito che nel caso in cui il praticante, oltre alla normale attività
presso lo studio, partecipi a corsi di formazione professionale che lo
espongano ad un rischio specifico connesso al lavoro, l'obbligo di assicurativo
sussisterà a carico di chi cura i corsi.
La
copertura deve essere garantita anche quando, oltre all'attività in studio, il
praticante esegua lavorazioni rischiose nell'ambito di un rapporto di lavoro
parasubordinato o subordinato per conto del professionista o, ancora, quando
ricorrono le condizioni oggettive e soggettive previste dall'articolo 1 del Dpr
1124/1965 e dal Dlgs 38/200 che riguardino attività specifiche come la
realizzazione di opere edili, collaudo macchine, trasporto, scavi.
Valerio
Pollastrini
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