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martedì 11 marzo 2014

Praticanti negli studi professionali senza assicurazione Inail

L’Inail, nella Circolare n.16 del 2014, ha confermato che, contrariamente a ciò che avviene per i tirocini lavorativi, non sussiste nessun obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i praticanti negli studi professionali.

La ragione dell’esclusione sussiste nella gratuità dell’istituto del praticantato, anche in presenza di rimborsi spese forfettari.

L’Inail ha però chiarito che nel caso in cui il praticante, oltre alla normale attività presso lo studio, partecipi a corsi di formazione professionale che lo espongano ad un rischio specifico connesso al lavoro, l'obbligo di assicurativo sussisterà  a carico di chi cura i corsi.

La copertura deve essere garantita anche quando, oltre all'attività in studio, il praticante esegua lavorazioni rischiose nell'ambito di un rapporto di lavoro parasubordinato o subordinato per conto del professionista o, ancora, quando ricorrono le condizioni oggettive e soggettive previste dall'articolo 1 del Dpr 1124/1965 e dal Dlgs 38/200 che riguardino attività specifiche come la realizzazione di opere edili, collaudo macchine, trasporto, scavi.

 
Valerio Pollastrini

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