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martedì 11 marzo 2014

L’azienda può legittimamente affidare a soggetti esterni il controllo della condotta dei dipendenti

In base ai principi enunciati dallo Statuto dei Lavoratori (1) il datore di lavoro non può impiegare le guardie particolari giurate in attività di vigilanza sull’attività lavorativa, durante lo svolgimento della stessa.

Nella sentenza n.4984 del 4 marzo 2014 la Corte di Cassazione ha però affermato che l’imprenditore  può legittimamente ricorrere a soggetti esterni per verificare la condotta dei dipendenti.

Il caso di specie è quello di una lavoratrice che era stata licenziata in seguito ad un controllo effettuato per conto del datore di lavoro da un’agenzia di investigazioni che aveva accertato il suo utilizzo illecito di un permesso per l’assistenza di un familiare affetto da handicap previsto dall’art.33 della legge n.104/1992.

La lavoratrice aveva contestato la legittimità del recesso, in quanto avvenuto in seguito ad un accertamento compiuto in violazione delle norme dello Statuto dei Lavoratori.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso della lavoratrice ed aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento.

La Corte di Appello, però, aveva successivamente riformato la sentenza di primo grado ed aveva dichiarato che il datore di lavoro, rivolgendosi a soggetti esterni per il controllo della lavoratrice, non aveva compiuto alcun illecito.

In assenza di una contestazione sull’accertamento del fatto che aveva causato il recesso, la Corte territoriale aveva, pertanto, considerato legittimo  il licenziamento.

Investita della questione, la Cassazione, nel  confermare la pronuncia di Appello, ha ricordato come sia legittimo per il datore ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni per controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi anche per accertare mancanze specifiche dei dipendenti, purché le modalità di controllo siano tali da rispettare le garanzie dei diritti fondamentali del lavoratore costituzionalmente garantiti, come, ad esempio, il diritto alla libertà e alla dignità personale.

Secondo la Suprema Corte, in sostanza, il controllo della condotta dei lavoratori può avvenire anche in modo occulto.

Valerio Pollastrini


(1)   – Artt. 2 e 3 della Legge n.300 del 20 maggio 1970;

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