Questo
in sintesi il contenuto del documento:
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Un
provvedimento urgente per semplificare il ricorso ai contratti a termine e ai
contratti di apprendistato;
-
Un
disegno di legge che conferisce al Governo le deleghe per i seguenti interventi:
a)
riforma
della disciplina degli ammortizzatori
sociali e del funzionamento dei servizi per il lavoro e delle politiche attive;
b)
semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia
di lavoro;
c)
riordino delle forme contrattuali;
d)
incremento delle misure finalizzate ad una
maggiore conciliazione tra tempi di
lavoro e tempi di vita.
CONTENUTI DEL
PROVVEDIMENTO URGENTE
Il contratto di
lavoro a termine
Il
provvedimento estende da 12 a 36 mesi la durata del c.d. “contratto a termine
acausale”. Si tratta del primo rapporto di lavoro a tempo determinato tra
azienda e lavoratore, per il quale non è richiesto il requisito della causale
legittimante l’apposizione del termine.
Per
contenere il ricorso al contratto “acausale” è stato introdotto il limite
massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto.
Il
piano interviene anche sulla generalità dei contratti a tempo determinato,
introducendo la possibilità, sempre entro il limite complessivo di tre anni, di
prorogare più volte il rapporto (e non soltanto una sola volta), a patto che
sussistano ragioni oggettive e con riferimento alla stessa attività lavorativa.
Il contratto di
apprendistato
D’ora
in avanti la forma scritta sarà richiesta solo per la stipulazione del
contratto e per l’apposizione del patto di prova e non, come attualmente
previsto, anche per il relativo piano formativo individuale.
L’assunzione
di nuovi apprendisti, inoltre, non sarà più condizionata alla conferma in servizio di
precedenti rapporti di apprendistato al termine del percorso formativo.
Un’altra
modifica attiene alla retribuzione dell’apprendista, il quale, per il periodo
corrispondente alle ore di formazione, percepirà il 35% del compenso previsto
per il livello contrattuale di inquadramento.
Nell’apprendistato
professionalizzante o di mestiere, infine, sparisce l’obbligo per il datore di
lavoro di integrare la formazione interna con l’offerta formativa pubblica, che
diventerà un elemento puramente discrezionale.
La smaterializzazione
del DURC
Al
di là della vacuità del termine, l’intervento in oggetto dovrebbe rendere più semplice
per le aziende ottenere l’attestazione della regolarità contributiva.
Si
tratta di una misura lungamente attesa dalle imprese. L’attuale sistema impone infatti
ripetuti adempimenti burocratici, al punto che, nel solo 2013, i Durc
presentati sono stati circa 5 milioni.
LE DELEGHE AL
GOVERNO
Delega in
materia di ammortizzatori sociali
L’obiettivo
della delega è quello di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale attraverso un sistema di
garanzia universale per tutti i lavoratori che preveda, in caso di
disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva
dei lavoratori.
Il
nuovo sistema dovrà coinvolgere attivamente i soggetti espulsi dal mercato del
lavoro o quelli beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le
procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro.
A
tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
nuovi criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali,
escludendo i casi di cessazione aziendale;
b)
semplificazione delle procedure burocratiche anche con la introduzione di
meccanismi automatici di concessione;
c)
predisporre che l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito
di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro;
d)
revisione dei limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori;
e)
previsione di una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese
utilizzatrici;
f)
previsione di una riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione dei costi tra i diversi settori
in funzione dell’effettivo utilizzo;
g)
rimodulazione dei criteri per la concessione dell’ASpI, omogeneizzando tra loro
la disciplina ordinaria e quella breve;
h)
incremento della durata massima dell’ASpI per i lavoratori con carriere
contributive più significative;
i)
estensione dell’ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in
fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite;
l)
introduzione di massimali in relazione
alla contribuzione figurativa;
m)
verifica circa la possibilità che, dopo l’ASpI, possa essere riconosciuta
un’ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE
particolarmente ridotto;
n)
eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a
prestazioni di carattere assistenziale.
La
delega impone, inoltre, l’individuazione
di meccanismi finalizzati ad assicurare il coinvolgimento attivo del soggetto
beneficiario delle prestazioni di integrazione salariale. Si tenterà, in
sostanza, di individuare le misure di sostegno in caso di disoccupazione, al
fine di favorire lo svolgimento di attività in favore della comunità locale di
appartenenza.
Delega in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
La
delega è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia
di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad
assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. A tal
fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
razionalizzare gli incentivi all’assunzione già esistenti, da collegare alle
caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una
minore probabilità di trovare occupazione;
b)
razionalizzare gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;
c)
istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un’Agenzia
nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e
passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e
vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’agenzia sarebbero
attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche
attive e ASpI e vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella
definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di
raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello
territoriale, così come meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a
livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
d)
razionalizzare gli enti e le strutture, anche all’interno del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori
sociali, politiche attive e servizi per l’impiego allo scopo di evitare
sovrapposizioni e garantire l’invarianza di spesa;
e)
rafforzare e valorizzare l’integrazione pubblico/privato per migliorare
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
f)
mantenere il capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo
per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere
garantite su tutto il territorio nazionale;
g)
mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di
programmazione delle politiche attive del lavoro;
h)
favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro;
i)
valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il
monitoraggio delle prestazioni erogate.
Delega in
materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti
La
delega punta a snellire gli adempimenti burocratici attualmente previsti per la
costituzione e la gestione dei rapporti di lavoro. A tal fine vengono individuati
i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare
il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed
amministrativo;
b)
eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le
disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi,
giurisprudenziali e amministrativi;
c)
unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi
(es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni
l’obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d)
promuovere le comunicazioni in via telematica e l’abolizione della tenuta di
documenti cartacei;
e)
rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale,
che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e
favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a
parità di costo);
f)
individuare modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere,
anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e
amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del
rapporto di lavoro;
g)
revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino
Delega in
materia di riordino delle forme contrattuali
La
delega è finalizzata a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del
lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a riordinare
i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale.
A
tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di
poterne valutare l’effettiva coerenza con il contesto occupazionale e
produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali
interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali;
b)
procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie
contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla
lettera a), che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via
sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a
favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i
lavoratori coinvolti;
c)
introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo,
applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione
delle parti sociali;
d)
procedere all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole
forme contrattuali, incompatibili con il testo organico di cui alla lettera b),
al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni
normative e difficoltà interpretative ed applicative.
Delega in
materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali
Lo
scopo della delega è quello di introdurre misure utili a contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro
dei genitori, con l’obiettivo principale di liberare le donne dall’obbligo di
scelta fra cura dei figli e lavoro.
A
tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
introdurre a carattere universale l’indennità di maternità, quindi anche per le
lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;
b)
garantire alle lavoratrici madri parasubordinate il diritto alla prestazione
assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del
datore di lavoro;
c)
abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit,
quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome,
con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di
reddito familiare;
d)
incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario
lavorativo e l’impiego di premi di produttività, per favorire la conciliazione
dell’attività lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e
dell’assistenza alle persone non autosufficienti;
e)
favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti
dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche
mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei
cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.
GIUDIZI
Cominciando
dalle misure certe, ad avviso di chi scrive, sicuramente positiva è l’estensione
della durata del contratto a termine “acausale”. Si tratta, praticamente, di un
lungo periodo di prova per il primo rapporto di lavoro a termine tra azienda e
lavoratore, utile a dissipare alcune delle attuali “remore” datoriali all’instaurazione
di un rapporto di lavoro.
Di
grandissimo impatto le modifiche introdotte nell’istituto dell’apprendistato.
Dopo l’inutilità delle numerose modifiche
degli ultimi 10 anni, con la soppressione dell’obbligo formativo esterno è
stata finalmente rimossa la causa principale che ha, di fatto, drasticamente ridotto il ricorso all’apprendistato.
Si tratta di una misura certamente utile per contrastare la dilagante
disoccupazione giovanile.
Per
quanto riguarda invece le disposizioni oggetto di delega, l’intenzione di
snellire gli adempimenti burocratici, semplificando le procedure per l’instaurazione
e la gestione dei rapporti di lavoro, va accolta certamente in modo positivo,
purché non si traduca, come nel recente passato, in disposizioni ininfluenti,
come avvenne con l’eliminazione del “libro matricola”.
Un’effettiva
riduzione dell’attuale sovrapposizione dei compiti tra gli Enti e l’accentramento
di alcune discipline sarebbe poi di sicura utilità, dal momento che l’attuale
proliferazione di regolamentazioni statali e regionali negli ultimi anni ha
reso diversi istituti di difficile applicazione.
Positive
anche le disposizioni delegate per favorire l’occupazione femminile attraverso
la concessione dell’indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla
gestione separata, il riconoscimento delle prestazioni assistenziali alle
lavoratrici parasubordinate anche in caso di mancato versamento dei contributi,
l’introduzione del “tax credit” al posto delle detrazioni per il coniuge a
carico e l’implementazione degli asili nido pubblici.
Venendo
alle note dolenti, il provvedimento nulla ha previsto in favore dei pensionati,
mentre la categoria aveva auspicato misure volte a restituire, almeno in parte,
la capacità di spesa persa negli ultimi anni.
Il
giudizio più negativo è riservato al versante del costo del lavoro. La riforma,
infatti, non ha previsto nessuna misura per ridurre gli oneri aziendali per la
gestione dei rapporti di lavoro.
Probabilmente
le attuali scarse risorse a disposizione hanno impedito interventi in tal
senso, lasciando però irrisolto il principale problema ostativo ad una
sostanziale crescita dell’occupazione.
Conclusioni
Ad
avviso di chi scrive, pur se in gran parte ancora limitate all’ambito delle sole intenzioni, le misure
programmate meritano complessivamente un giudizio positivo, specie se
paragonate alle riforme del lavoro degli ultimi 20 anni. Rispetto al “Pacchetto
Biagi”, ad esempio, il “Jobs Act” sembra prefiggersi misure utili per
contrastare la disoccupazione senza ricorrere eccessivamente ad una flessibilità a discapito dei diritti dei lavoratori, anche se, a questo proposito,
rimane una riserva sui risultati che produrrà la delega per il riordino delle
forme contrattuali, specie nella disposizione che stimola l’introduzione di
nuove tipologie contrattuali per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro,
con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti.
Valerio
Pollastrini
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