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giovedì 13 marzo 2014

Jobs Act – Riepilogo dei contenuti e primi giudizi

Il 12 marzo 2014 il Presidente del Consiglio Renzi ha reso noti i contenuti del c.d. “Jobs Act”, inerente alle misure previste dal piano per il lavoro messo a punto dal Governo per favorire il rilancio dell’occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele.

Questo in sintesi il contenuto del documento:

-         Un provvedimento urgente per semplificare il ricorso ai contratti a termine e ai contratti di apprendistato;

-         Un disegno di legge che conferisce al Governo le deleghe  per i seguenti interventi:

a)     riforma della disciplina  degli ammortizzatori sociali e del funzionamento dei servizi per il lavoro e delle politiche attive;

b)     semplificazione  delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro;

c)      riordino delle forme contrattuali;

d)     incremento delle misure finalizzate ad una maggiore  conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.

CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO URGENTE

Il contratto di lavoro a termine
Il provvedimento estende da 12 a 36 mesi la durata del c.d. “contratto a termine acausale”. Si tratta del primo rapporto di lavoro a tempo determinato tra azienda e lavoratore, per il quale non è richiesto il requisito della causale legittimante l’apposizione del termine.

Per contenere il ricorso al contratto “acausale” è stato introdotto il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto.

Il piano interviene anche sulla generalità dei contratti a tempo determinato, introducendo la possibilità, sempre entro il limite complessivo di tre anni, di prorogare più volte il rapporto (e non soltanto una sola volta), a patto che sussistano ragioni oggettive e con riferimento alla stessa attività lavorativa.

Il contratto di apprendistato
D’ora in avanti la forma scritta sarà richiesta solo per la stipulazione del contratto e per l’apposizione del patto di prova e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale.

L’assunzione di nuovi apprendisti, inoltre, non sarà più  condizionata alla conferma in servizio di precedenti rapporti di apprendistato al termine del percorso formativo.

Un’altra modifica attiene alla retribuzione dell’apprendista, il quale, per il periodo corrispondente alle ore di formazione, percepirà il 35% del compenso previsto per il livello contrattuale di inquadramento.

Nell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, infine, sparisce l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione interna con l’offerta formativa pubblica, che diventerà un elemento puramente discrezionale.

La smaterializzazione del DURC
Al di là della vacuità del termine, l’intervento in oggetto dovrebbe rendere più semplice per le aziende ottenere l’attestazione della regolarità contributiva.

Si tratta di una misura lungamente attesa dalle imprese. L’attuale sistema impone infatti ripetuti adempimenti burocratici, al punto che, nel solo 2013, i Durc presentati sono stati circa 5 milioni.

LE DELEGHE AL GOVERNO

Delega in materia di ammortizzatori sociali
L’obiettivo della delega è quello di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale attraverso  un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori che preveda, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori.

Il nuovo sistema dovrà coinvolgere attivamente i soggetti espulsi dal mercato del lavoro o quelli beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro.

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nuovi criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali, escludendo i casi di cessazione aziendale;

b) semplificazione delle procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione;

c) predisporre che l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro;

d) revisione dei limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori;

e) previsione di una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;

f) previsione di una riduzione degli oneri contributivi ordinari e  rimodulazione dei costi tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo;

g) rimodulazione dei criteri per la concessione dell’ASpI, omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve;

h) incremento della durata massima dell’ASpI per i lavoratori con carriere contributive più significative;

i) estensione dell’ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite;

l) introduzione di  massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

m) verifica circa la possibilità che, dopo l’ASpI, possa essere riconosciuta un’ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;

n) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assistenziale.

La delega impone, inoltre,  l’individuazione di meccanismi finalizzati ad assicurare il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario delle prestazioni di integrazione salariale. Si tenterà, in sostanza, di individuare le misure di sostegno in caso di disoccupazione, al fine di favorire lo svolgimento di attività in favore della comunità locale di appartenenza.

Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
La delega è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare gli incentivi all’assunzione già esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione;

b) razionalizzare gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;

c) istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un’Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’agenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI e vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale, così come meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;

d) razionalizzare gli enti e le strutture, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l’impiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire l’invarianza di spesa;

e) rafforzare e valorizzare l’integrazione pubblico/privato per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

f) mantenere il capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

g) mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;

h) favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro;

i) valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate.

Delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti
La delega punta a snellire gli adempimenti burocratici attualmente previsti per la costituzione e la gestione dei rapporti di lavoro. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo;

b) eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi;

c) unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni l’obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;

d) promuovere le comunicazioni in via telematica e l’abolizione della tenuta di documenti cartacei;

e) rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parità di costo);

f) individuare modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;

g) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino

Delega in materia di riordino delle forme contrattuali
La delega è finalizzata a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale.

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali;

b) procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;

c) introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali;

d) procedere all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico di cui alla lettera b), al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative.

Delega in materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali
Lo scopo della delega è quello di introdurre misure utili a  contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori, con l’obiettivo principale di liberare le donne dall’obbligo di scelta fra cura dei figli e lavoro.

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre a carattere universale l’indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;

b) garantire alle lavoratrici madri parasubordinate il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

c) abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;

d) incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego di premi di produttività, per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti;

e) favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.

GIUDIZI
Cominciando dalle misure certe, ad avviso di chi scrive, sicuramente positiva è l’estensione della durata del contratto a termine “acausale”. Si tratta, praticamente, di un lungo periodo di prova per il primo rapporto di lavoro a termine tra azienda e lavoratore, utile a dissipare alcune delle attuali “remore” datoriali all’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Di grandissimo impatto le modifiche introdotte nell’istituto dell’apprendistato. Dopo l’inutilità delle numerose  modifiche degli ultimi 10 anni, con la soppressione dell’obbligo formativo esterno è stata finalmente rimossa la causa principale che ha,  di fatto, drasticamente ridotto il ricorso all’apprendistato. Si tratta di una misura certamente utile per contrastare la dilagante disoccupazione giovanile.

Per quanto riguarda invece le disposizioni oggetto di delega, l’intenzione di snellire gli adempimenti burocratici, semplificando le procedure per l’instaurazione e la gestione dei rapporti di lavoro, va accolta certamente in modo positivo, purché non si traduca, come nel recente passato, in disposizioni ininfluenti, come avvenne con l’eliminazione del “libro matricola”.

Un’effettiva riduzione dell’attuale sovrapposizione dei compiti tra gli Enti e l’accentramento di alcune discipline sarebbe poi di sicura utilità, dal momento che l’attuale proliferazione di regolamentazioni statali e regionali negli ultimi anni ha reso diversi istituti di difficile applicazione.

Positive anche le disposizioni delegate per favorire l’occupazione femminile attraverso la concessione dell’indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, il riconoscimento delle prestazioni assistenziali alle lavoratrici parasubordinate anche in caso di mancato versamento dei contributi, l’introduzione del “tax credit” al posto delle detrazioni per il coniuge a carico e l’implementazione degli asili nido pubblici.

Venendo alle note dolenti, il provvedimento nulla ha previsto in favore dei pensionati, mentre la categoria aveva auspicato misure volte a restituire, almeno in parte, la capacità di spesa persa negli ultimi anni.

Il giudizio più negativo è riservato al versante del costo del lavoro. La riforma, infatti, non ha previsto nessuna misura per ridurre gli oneri aziendali per la gestione dei rapporti di lavoro.

Probabilmente le attuali scarse risorse a disposizione hanno impedito interventi in tal senso, lasciando però irrisolto il principale problema ostativo ad una sostanziale crescita dell’occupazione.

Conclusioni
Ad avviso di chi scrive, pur se in gran parte ancora limitate  all’ambito delle sole intenzioni, le misure programmate meritano complessivamente un giudizio positivo, specie se paragonate alle riforme del lavoro degli ultimi 20 anni. Rispetto al “Pacchetto Biagi”, ad esempio, il “Jobs Act” sembra prefiggersi misure utili per contrastare la disoccupazione senza ricorrere eccessivamente ad una  flessibilità a discapito dei diritti  dei lavoratori, anche se, a questo proposito, rimane una riserva sui risultati che produrrà la delega per il riordino delle forme contrattuali, specie nella disposizione che stimola l’introduzione di nuove tipologie contrattuali per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti.

Valerio Pollastrini

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