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venerdì 7 marzo 2014

Maggiorazione delle sanzioni per il lavoro nero

Con la Circolare n. 5 del 4 marzo 2014, il Ministero del lavoro ha riepilogato quanto disposto dall’art.14 del Decreto Legge n. 145/2113 (convertito dalla Legge n. 9/2014) in merito alle  misure di contrasto al lavoro nero, sommerso ed irregolare e alle sanzioni per la violazione della disciplina in materia di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali.

La circolare
Il provvedimento in commento ricorda che in sede di conversione l’art. 14 ha subito alcune modifiche che rendendo opportune le seguenti indicazioni in ordine alla commisurazione degli importi sanzionatori da applicare.

Maxisanzione per il lavoro “nero”
Il Legislatore ha previsto l’aumento del 30% della c.d. maxisanzione per il lavoro “nero”, escludendo per tali fattispecie di violazione l’applicazione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.

Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Un aumento del 30% è stato inoltre disposto per le “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (1).

Importi sanzionatori per violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro
Sul punto, occorre precisare che i commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2013 prevedono che:

- la durata media dell’orario di lavoro “deve essere calcolala con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi” (superiore se previsto dalla contrattazione collettiva);
- il riposo settimanale “è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”;
- il riposo giornaliero deve essere fruito “ogni ventiquattro ore”.

In riferimento alle citate disposizioni, la legge di conversione del D.L. n. 145/2013 ha modificato quanto precedentemente previsto nella norma, introducendo  una duplicazione (e non una decuplicazione) degli importi sanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali.

N.B. Nelle tabelle allegate si riepilogano gli importi delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni sopra citate, anche in relazione al periodo nel quale dette violazioni siano state consumate.

Valerio Pollastrini

(1)   - Sia di quello adottato dal personale ispettivo di questo Ministero che delle AA.SS.LL.;

 
ALLEGATI

 
Tabella n.1
 

Maxisanzione “ordinaria”
 
Sanzione
minima
edittale
Sanzione
massima
edittale
Maggiorazione
giornaliera
Sanzione ai sensi art. 13 D.Lgs. n. 124/2004
Sanzione ai sensi art. 16 L. n. 689/1981
Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 13 D.l.gs. n. 124/2004
Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 16 L. n. 689/1981
violazioni consumate entro il 23 dicembre 2013 compreso
1.500
12.000
150
1.500
3.000
37,50
50
violazioni consumate dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014compreso
1.950
15.600
195
1.950
3.900
48,75
65
violazioni consumate dal 22 febbraio 2014
1.950
15.600
195
non applicabile
3.900
non applicabile
65
 
 
 
 
 
 
 
 
Maxisanzione “affievolita”
("nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo")
 
Sanzione
minima
edittale
Sanzione
massima
edittale
Maggiorazione
giornaliera
Sanzione ai sensi art. 13 D.Lgs. n. 124/2004
Sanzione ai sensi art. 16 L. n. 689/1981
Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 13 D.l.gs. n. 124/2004
Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 16 L. n. 689/1981
violazioni consumali entro il 23 dicembre 2013 compreso
1.000
8.000
30
1.000
2.000
7.5
10
violazioni consumale dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso
1.300
10.400
39
1.300
2.600
9.75
13
violazioni consumate dal 22 febbraio 2014
1.300
10.400
39
non applicabile
2.600
non applicabile
13

 

Tabella n.2


Durata media dell’orario di lavoro
Regime sanzionatorio per violazioni commesse a far data dal 24 dicembre 2013
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. A tal fine, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi
Sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 2.000 a 10.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta
Riposo settimanale
Regime sanzionatorio post conversione D.L. n. 145/2013
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni
Sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 2.000 a 10.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta
Riposo giornaliero
Regime sanzionatorio post conversione D.L. n. 145/2013
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità
Sanzione amministrativa da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministritativa è da 600 a 2.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 1.800 a 3.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta

 

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