La circolare
Il provvedimento in commento ricorda che
in sede di conversione l’art. 14 ha subito alcune modifiche che rendendo
opportune le seguenti indicazioni in ordine alla commisurazione degli importi
sanzionatori da applicare.
Maxisanzione per il lavoro “nero”
Il Legislatore ha previsto l’aumento del
30% della c.d. maxisanzione per il lavoro “nero”, escludendo per tali
fattispecie di violazione l’applicazione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e successive modificazioni.
Revoca del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale
Un aumento del 30% è stato inoltre
disposto per le “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimento
di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (1).
Importi sanzionatori per violazione
delle disposizioni in materia di tempi di lavoro
Sul punto, occorre precisare che i commi
3 e 4 dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2013 prevedono che:
- la durata media
dell’orario di lavoro “deve essere calcolala con riferimento a un periodo
non superiore a quattro mesi” (superiore se previsto dalla contrattazione
collettiva);
- il riposo
settimanale “è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici
giorni”;
- il riposo
giornaliero deve essere fruito “ogni ventiquattro ore”.
In riferimento alle citate disposizioni,
la legge di conversione del D.L. n. 145/2013 ha modificato quanto precedentemente
previsto nella norma, introducendo una
duplicazione (e non una decuplicazione) degli importi sanzionatori legati alla
violazione delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi
giornalieri e settimanali.
N.B. Nelle tabelle allegate si riepilogano gli importi delle sanzioni
previste in caso di violazione delle disposizioni sopra citate, anche in
relazione al periodo nel quale dette violazioni siano state consumate.
Valerio Pollastrini
(1)
- Sia di quello adottato dal personale ispettivo di questo Ministero che
delle AA.SS.LL.;
ALLEGATI
|
Tabella n.1
Maxisanzione “ordinaria”
|
|||||||
Sanzione
minima edittale |
Sanzione
massima edittale |
Maggiorazione
giornaliera |
|||||
violazioni consumate entro il 23 dicembre 2013 compreso
|
1.500
|
12.000
|
150
|
1.500
|
3.000
|
37,50
|
50
|
violazioni consumate dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014compreso
|
1.950
|
15.600
|
195
|
1.950
|
3.900
|
48,75
|
65
|
violazioni consumate dal 22 febbraio 2014
|
1.950
|
15.600
|
195
|
non applicabile
|
3.900
|
non applicabile
|
65
|
Maxisanzione “affievolita”
("nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo") |
|||||||
Sanzione
minima edittale |
Sanzione
massima edittale |
Maggiorazione
giornaliera |
|||||
violazioni consumali entro il 23 dicembre 2013 compreso
|
1.000
|
8.000
|
30
|
1.000
|
2.000
|
7.5
|
10
|
violazioni consumale dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014
compreso
|
1.300
|
10.400
|
39
|
1.300
|
2.600
|
9.75
|
13
|
violazioni consumate dal 22 febbraio 2014
|
1.300
|
10.400
|
39
|
non applicabile
|
2.600
|
non applicabile
|
13
|
Tabella n.2
Durata media dell’orario di lavoro
|
Regime sanzionatorio per violazioni commesse a far data dal 24 dicembre
2013
|
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per
ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro
straordinario. A tal fine, la durata media dell’orario di lavoro deve essere
calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I
contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite fino a
sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o
inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti
collettivi
|
Sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre
periodi di riferimento la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se
la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata
in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da
2.000 a 10.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta
|
Riposo settimanale
|
|
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di
almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la
domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo
di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a
quattordici giorni
|
Sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre
periodi di riferimento la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se
la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata
in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 2.000
a 10.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta
|
Riposo giornaliero
|
|
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore
ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il
riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da
regimi di reperibilità
|
Sanzione amministrativa da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce
a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di
ventiquattro ore, la sanzione amministritativa è da 600 a 2.000 euro. Se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in
almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da
1.800 a 3.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta
|
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