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venerdì 7 marzo 2014

Indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto

Con il Messaggio n.2999 del 3 marzo 2014 l’Inps è intervenuto sull’indennità prevista dall’art.2, c.51-56, della legge n.92/2012 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto.

Premesso che la suddetta norma ha introdotto una nuova disciplina dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, con il Messaggio in commento l’Istituto ha riepilogato  le novità concernenti il nuovo modello di domanda per l’anno di riferimento 2014, la rivalutazione per l’anno 2013 del requisito reddituale  ed, infine, la modalità di attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione.

Il nuovo modello
Per la presentazione delle domande relative alla prestazione in oggetto con anno di riferimento 2014, è disponibile nella modulistica on-line il nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140.

Rivalutazione per l’anno 2013 del requisito reddituale
La norma sopra richiamata ha previsto che il limite di reddito di 20.000 €, per l’anno 2012, debba essere annualmente rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Con il comunicato stampa del 14 gennaio 2014, l’ISTAT ha reso noto che l’incremento del suddetto indice è risultato pari al 1,1%.

L’Inps ha dunque chiarito che, ai fini del riconoscimento dell’indennità in favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto, il limite di reddito  per l’anno 2013 risulta pari a 20.220 €.

 
Il Messaggio ha inoltre precisato che tale limite trova applicazione per le domande di prestazione con anno di riferimento 2014, per le quali dovrà essere utilizzato il nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140.

Periodo ininterrotto di disoccupazione
L’articolo 2, comma 51, lettera d), della legge n.92/2012  prevede tra i requisiti richiesti per il riconoscimento dell’indennità in oggetto un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi.

L’Istituto ha chiarito che per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi sostituisce il requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per l’anno 2012.

Per attestare questo requisito sarà sufficiente un’autocertificazione, con la quale il richiedente dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro per l’impiego.

Nel nuovo modello di domanda CoCoPro 2014 COD. SR 140 sarà possibile inserire tali dati in un apposito campo.

Valerio Pollastrini

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