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martedì 11 marzo 2014

Illegittimo licenziare il lavoratore che abbia trasmesso al proprio legale dei file aziendali

Nella sentenza n.5179 del 5 marzo 2014 la Corte di Cassazione ha chiarito che la trasmissione di atti aziendali ad un difensore e la loro divulgazione sono due diverse condotte che non possono essere tra loro assimilate. Nel primo caso, infatti l'informazione rimane circoscritta al professionista, tenuto sia alla riservatezza che ad informare il cliente sulle conseguenze di una diffusione ulteriore.

Il caso in commento è quello di un lavoratore  licenziato per aver inviato dal computer dell'ufficio una e-mail contenente in allegato oltre 200 files aziendali relativi a commesse ed appalti.

La Corte di Appello aveva escluso che tale comportamento avesse costituito un fatto così grave da legittimare il licenziamento.

L’istruttoria aveva infatti accertato che i files non erano stati divulgati ma trasmessi al difensore che, obbligato al segreto professionale, ne aveva limitato l’uso ad eventuali attività difensive del lavoratore.

Occorre inoltre rilevare che il datore di lavoro nel corso del procedimento non aveva fornito alcun elemento per chiarire quale fosse la natura di tali documenti, impedendo così di accertare l’importanza dell’inadempimento contestato al dipendente.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha precisato come il Giudice di Appello si fosse limitato a considerare che i documenti erano stati trasmessi al solo difensore e che il loro contenuto non era stato in alcun modo ricostruito dalla società, sicché non era stato possibile valutare la gravità dell'inadempimento.

Secondo la Suprema Corte la sentenza appellata doveva ritenersi congrua e logicamente coerente nelle motivazioni.

Valerio Pollastrini

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