Il caso in commento è quello di un lavoratore licenziato
per aver inviato dal computer dell'ufficio una e-mail contenente in allegato
oltre 200 files aziendali relativi a commesse ed appalti.
La Corte di Appello aveva escluso che tale
comportamento avesse costituito un fatto così grave da legittimare il licenziamento.
L’istruttoria aveva infatti accertato che i files non
erano stati divulgati ma trasmessi al
difensore che, obbligato al segreto professionale, ne aveva limitato l’uso ad
eventuali attività difensive del lavoratore.
Occorre inoltre rilevare che il datore di lavoro nel
corso del procedimento non aveva fornito alcun elemento per chiarire quale
fosse la natura di tali documenti, impedendo così di accertare l’importanza
dell’inadempimento contestato al dipendente.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha
precisato come il Giudice di Appello si fosse limitato a considerare che i documenti erano stati trasmessi al solo
difensore e che il loro contenuto non era stato in alcun modo ricostruito dalla
società, sicché non era stato possibile valutare la gravità dell'inadempimento.
Secondo la Suprema Corte la sentenza appellata doveva
ritenersi congrua e logicamente coerente nelle motivazioni.
Valerio Pollastrini
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