Nel
caso di specie, alcuni dipendenti avevano protestato contro la decisione con la
quale il datore di lavoro aveva disposto la loro messa in cassa integrazione a zero ore,
occupando un carro ponte dell’azienda
posto a dieci metri dal suolo, determinando così l’interruzione del
funzionamento dell'intera linea produttiva.
A
seguito di tale evento i lavoratori erano stati licenziati ed avevano impugnato
il recesso sostenendo che, attraverso l’azione per la quale erano stati puniti,
avevano esercitato il loro diritto di sciopero.
I
Giudici di merito avevano respinto il ricorso, ritenendo che la descritta
condotta, pur se riconducibile all’esercizio diritto di sciopero, fosse stata
del tutto sproporzionata in quanto aveva messo a repentaglio, oltre gli
impianti occupati, l’incolumità dei lavoratori coinvolti, con ciò esponendo a
pericolo la pubblica utilità.
Investita
della questione, la Corte di Cassazione ha precisato che il diritto allo
sciopero e la tutela della pubblica incolumità costituiscono distinti interessi
garantiti costituzionalmente, tra i quali, però, quello alla tutela dell’integrità
fisica risulta sicuramente preminente, poiché rubricato tra i c.d. diritti
fondamentali.
Per
tale ragione, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di Appello che, in
base alla riscontrata antigiuridicità della condotta contestata ai dipendenti,
aveva ritenuto irreparabilmente leso il rapporto fiduciario posto alla base del
rapporto di lavoro. Conseguentemente, la sanzione del licenziamento è stata
dichiarata legittima.
Valerio
Pollastrini
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