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martedì 25 marzo 2014

Illegittimo lo sciopero che esponga a rischi la pubblica incolumità

Nella sentenza n.6328 del 19 marzo 2014 la Cassazione ha escluso la legittimità dello sciopero posto in essere da alcuni lavoratori con modalità tali da arrecare un  rischio alla pubblica incolumità.

Nel caso di specie, alcuni dipendenti avevano protestato contro la decisione con la quale il datore di lavoro aveva disposto la loro  messa in cassa integrazione a zero ore, occupando  un carro ponte dell’azienda posto a dieci metri dal suolo, determinando così l’interruzione del funzionamento dell'intera linea produttiva.

A seguito di tale evento i lavoratori erano stati licenziati ed avevano impugnato il recesso sostenendo che, attraverso l’azione per la quale erano stati puniti, avevano esercitato il loro diritto di sciopero.

I Giudici di merito avevano respinto il ricorso, ritenendo che la descritta condotta, pur se riconducibile all’esercizio diritto di sciopero, fosse stata del tutto sproporzionata in quanto aveva messo a repentaglio, oltre gli impianti occupati, l’incolumità dei lavoratori coinvolti, con ciò esponendo a pericolo la pubblica utilità.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha precisato che il diritto allo sciopero e la tutela della pubblica incolumità costituiscono distinti interessi garantiti costituzionalmente, tra i quali, però, quello alla tutela dell’integrità fisica risulta sicuramente preminente, poiché rubricato tra i c.d. diritti fondamentali.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di Appello che, in base alla riscontrata antigiuridicità della condotta contestata ai dipendenti, aveva ritenuto irreparabilmente leso il rapporto fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro. Conseguentemente, la sanzione del licenziamento è stata dichiarata legittima.

Valerio Pollastrini

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