Un
dipendente comunale, addetto alla manutenzione e alla pulitura dei parchi e dei
giardini pubblici, aveva avanzato dinnanzi al Giudice del lavoro la richiesta
del risarcimento del danno a carico dell’Amministrazione per i costi dallo
stesso sostenuti per reperire gli abiti da indossare sul luogo di lavoro.
A
detta del ricorrente, le tute fornite dal Comune, oltre a risultare inadeguate dal momento che non lasciavano traspirare
gli arti, venivano abitualmente fornite con un ritmo che non ne consentiva, a causa
del loro logorio, un ricambio nei tempi
dovuti. Secondo il lavoratore, le particolari
caratteristiche del suo impiego determinavano un frequente, nonché fisiologico,
consumo del tessuto.
Nei
primi due gradi di giudizio la domanda del lavoratore era stata rigettata.
Successivamente
investita della questione, la Cassazione è intervenuta sull’interrogativo se la
tuta da lavoro, nel caso di specie, dovesse essere considerata un Dispositivo
di Protezione Individuale richiesto dalla normativa sulla sicurezza e, dunque,
se la stessa fosse necessaria al fine di preservare la salute del lavoratore.
La
Suprema Corte ha ricordato come tali dispositivi comprendono ogni attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
La
Cassazione ha però rilevato che il lavoratore, nel corso dei giudizi di merito,
non aveva sollevato la questione della violazione di diritti costituzionalmente
garantiti, come la tutela della salute, limitandosi invece a lamentare esclusivamente
il mancato ricambio degli indumenti da parte del datore di lavoro.
La
Corte di legittimità ha infine disposto il rigetto del ricorso in quanto il
dipendente non aveva richiesto al Giudice di verificare l’effettiva necessità
di utilizzare sul luogo di lavoro degli indumenti idonei a tutelarne la salute e la
sicurezza.
Valerio
Pollastrini
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