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sabato 15 marzo 2014

La tuta da lavoro deve essere fornita dall’azienda solo se costituisce un dispositivo di protezione individuale

Nella sentenza n.5176 del 5 marzo 2014 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito al supposto obbligo a carico dell’azienda di sostenere i costi per l’abbigliamento indossato dai dipendenti sul luogo di lavoro.

Un dipendente comunale, addetto alla manutenzione e alla pulitura dei parchi e dei giardini pubblici, aveva avanzato dinnanzi al Giudice del lavoro la richiesta del risarcimento del danno a carico dell’Amministrazione per i costi dallo stesso sostenuti per reperire gli abiti da indossare sul luogo di lavoro.

A detta del ricorrente, le tute fornite dal Comune, oltre a risultare  inadeguate dal momento che non lasciavano traspirare gli arti,  venivano abitualmente fornite  con un ritmo che non ne consentiva, a causa del loro logorio,  un ricambio nei tempi dovuti. Secondo il lavoratore,  le particolari caratteristiche del suo impiego determinavano un frequente, nonché fisiologico,  consumo del tessuto.

Nei primi due gradi di giudizio la domanda del lavoratore era stata rigettata.

Successivamente investita della questione, la Cassazione è intervenuta sull’interrogativo se la tuta da lavoro, nel caso di specie, dovesse essere considerata un Dispositivo di Protezione Individuale richiesto dalla normativa sulla sicurezza e, dunque, se la stessa fosse necessaria al fine di preservare la salute del lavoratore.

La Suprema Corte ha ricordato come tali dispositivi comprendono ogni attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

La Cassazione ha però rilevato che il lavoratore, nel corso dei giudizi di merito, non aveva sollevato la questione della violazione di diritti costituzionalmente garantiti, come la tutela della salute, limitandosi invece a lamentare esclusivamente il mancato ricambio degli indumenti da parte del datore di lavoro.

La Corte di legittimità ha infine disposto il rigetto del ricorso in quanto il dipendente non aveva richiesto al Giudice di verificare l’effettiva necessità di utilizzare sul luogo di lavoro degli  indumenti idonei a tutelarne la salute e la sicurezza.

Valerio Pollastrini

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