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domenica 16 marzo 2014

Il lavoratore illegittimamente licenziato prima del trasferimento d’azienda deve essere reintegrato dal cessionario

Nella sentenza n.4130 del 21 febbraio 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi dell’art.2112 del Codice Civile,  il licenziamento illegittimo irrogato ad un dipendente, quand’anche intervenuto prima di un trasferimento d’azienda, comporta la reintegrazione del lavoratore a carico del cessionario.

 
Il caso ad oggetto della pronuncia della Suprema Corte è quello di una dipendente de “Il Tocco Srl” licenziata ingiustamente. Successivamente al recesso, il datore di lavoro aveva ceduto l’azienda alla “Ges Albe Srl”.

La lavoratrice si era rivolta al Tribunale di Padova, chiedendo, a carico delle due società sopra indicate, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.

Il Tribunale aveva condannato la Ges Albe. Srl  a reintegrare la lavoratrice ed entrambe le convenute al risarcimento del danno in suo favore.

La Corte di Venezia, riformando la sentenza di primo grado, aveva però successivamente  rigettato le domande della lavoratrice.

Secondo la Corte di merito, la tutela prevista dall'art. 2112 cod. civ. non può trovare applicazione  in relazione ai rapporti di lavoro cessati prima del perfezionamento del trasferimento di azienda.

Per tale motivo, per quanto attiene alla vicenda esaminata, la declaratoria di illegittimità del licenziamento non poteva tradursi nella prosecuzione del rapporto con il cessionario.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, sconfessando l’interpretazione fornita dal Giudice di Appello.

Secondo la Suprema Corte, la richiamata normativa codicistica  produce i suoi effetti anche nelle fattispecie analoghe al caso di specie e, pertanto, gli effetti dell’obbligo di reintegra in favore del dipendente illegittimamente licenziato, pur se in epoca anteriore al trasferimento di azienda, comportano  la ricostituzione del rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie  presso l’impresa cessionaria.

Valerio Pollastrini

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