Il caso ad
oggetto della pronuncia della Suprema Corte è quello di una dipendente de “Il
Tocco Srl” licenziata ingiustamente. Successivamente al recesso, il datore di
lavoro aveva ceduto l’azienda alla “Ges Albe Srl”.
La lavoratrice
si era rivolta al Tribunale di Padova, chiedendo, a carico delle due società
sopra indicate, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del
danno.
Il Tribunale
aveva condannato la Ges Albe. Srl a
reintegrare la lavoratrice ed entrambe le convenute al risarcimento del danno
in suo favore.
La Corte di
Venezia, riformando la sentenza di primo grado, aveva però successivamente rigettato le domande della lavoratrice.
Secondo la
Corte di merito, la tutela prevista dall'art. 2112 cod. civ. non può trovare
applicazione in relazione ai rapporti di
lavoro cessati prima del perfezionamento del trasferimento di azienda.
Per tale
motivo, per quanto attiene alla vicenda esaminata, la declaratoria di
illegittimità del licenziamento non poteva tradursi nella prosecuzione del rapporto
con il cessionario.
Investita
della questione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della
lavoratrice, sconfessando l’interpretazione fornita dal Giudice di Appello.
Secondo la
Suprema Corte, la richiamata normativa codicistica produce i suoi effetti anche nelle fattispecie
analoghe al caso di specie e, pertanto, gli effetti dell’obbligo di reintegra
in favore del dipendente illegittimamente licenziato, pur se in epoca anteriore
al trasferimento di azienda, comportano la
ricostituzione del rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie presso l’impresa cessionaria.
Valerio
Pollastrini
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