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giovedì 20 marzo 2014

In caso di mancata formazione, il datore di lavoro è penalmente responsabile dell’infortunio del dipendente

Nella sentenza n.9693 del 27 febbraio 2014 la Corte di Cassazione, dopo aver accertato che in azienda  non era stata svolta la formazione dei lavoratori imposta dalla normativa sulla sicurezza, ha ritenuto il datore di lavoro penalmente responsabile dell’incidente occorso ad un dipendente.

La Suprema Corte ha altresì ribadito che gli obblighi di informazione e formazione sui luoghi di lavoro non possono essere delegati agli stessi lavoratori attraverso la semplice lettura del Piano Operativo di Sicurezza.

Il caso è quello di un lavoratore edile che dopo aver assemblato erroneamente un trabattello, era salito sullo stesso dall’esterno, e dunque  in maniera inadeguata,   precipitando al suolo e procurandosi gravi lesioni personali.

Dopo che  la Corte di Appello aveva assolto il legale rappresentante della ditta dall’accusa di lesioni personali gravi procurate al dipendente, quest’ultimo aveva adito la Cassazione.

L’istruttoria aveva accertato che il datore di lavoro avesse fornito al dipendente i Dispositivi di Protezione Individuale ma che, ciò nonostante, gli stessi  non erano stati usati al momento  dell’infortunio.

Nel giudizio era stato inoltre appurato che il lavoratore non avesse ricevuto un’adeguata formazione e informazione sull’espletamento della propria attività.

Il ricorrente, in particolare, aveva contestato alla Corte di merito di essere giunta all’assoluzione dell’imputato dopo aver affermato che le lesioni subite fossero ascrivibili alla violazione di regole cautelari.  Il lavoratore era infatti caduto per essere salito sopra un trabattello, dal medesimo assemblato, senza rispettare le istruzioni di montaggio, ignorate dallo stesso, sebbene avesse partecipato ad una riunione formativa nella quale era stato invitato a prendere visione del POS.

Gravando sull’azienda  l’obbligo di formare ed informare i lavoratori, assicurandosi dell’effettiva comprensione delle istruzioni impartite, nonché del loro rispetto, il datore di lavoro sarebbe dovuto risultare responsabile dell’evento per le mancate istruzioni fornite  al dipendente sulle corrette modalità di montaggio del trabattello.

La Corte di Appello aveva invece escluso la penale responsabilità dell’imputato, valorizzando la suddivisione di fatto della direzione sui cantieri.

Secondo la Cassazione la pretesa assunzione di responsabilità sulla sicurezza da parte di altro soggetto non poteva sollevare il datore di lavoro dalla responsabilità dell’infortunio.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, successivamente rubricato nell’art.16 del D.Lgs n.81 del 2008,  l’esonero del datore di lavoro  dalle responsabilità in materia di sicurezza deve risultare  da atto scritto recante data certa, accettato espressamente e per iscritto dal delegato e da cui risulti la concessione di una pienezza dei poteri, con corrispondente autonomia di spesa.

Tuttavia, anche la presenza di una corretta delega delle responsabilità non sarebbe sufficiente a  sollevare il delegante dal dovere di vigilanza, nonostante lo stesso, nelle aziende di grandi dimensioni venga abitualmente esercitato attraverso l’adozione, ai sensi dell’art.30, comma 4, richiamato dallo stesso art.16 del citato Decreto Legislativo,  di un idoneo sistema di controllo del modello gestionale ed organizzativo.

La Cassazione ha concluso ricordando che una tale responsabilità ha lo scopo di assicurare ai lavoratori la tutela di valori primari, quali la vita e l’integrità psicofisica.

Valerio Pollastrini

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