La
Suprema Corte ha altresì ribadito che gli obblighi di informazione e formazione
sui luoghi di lavoro non possono essere delegati agli stessi lavoratori
attraverso la semplice lettura del Piano Operativo di Sicurezza.
Il
caso è quello di un lavoratore edile che dopo aver assemblato erroneamente un
trabattello, era salito sullo stesso dall’esterno, e dunque in maniera inadeguata, precipitando al suolo e procurandosi gravi
lesioni personali.
Dopo
che la Corte di Appello aveva assolto il
legale rappresentante della ditta dall’accusa di lesioni personali gravi
procurate al dipendente, quest’ultimo aveva adito la Cassazione.
L’istruttoria
aveva accertato che il datore di lavoro avesse fornito al dipendente i
Dispositivi di Protezione Individuale ma che, ciò nonostante, gli stessi non erano stati usati al momento dell’infortunio.
Nel
giudizio era stato inoltre appurato che il lavoratore non avesse ricevuto un’adeguata
formazione e informazione sull’espletamento della propria attività.
Il
ricorrente, in particolare, aveva contestato alla Corte di merito di essere
giunta all’assoluzione dell’imputato dopo aver affermato che le lesioni subite fossero
ascrivibili alla violazione di regole cautelari. Il lavoratore era infatti caduto per essere
salito sopra un trabattello, dal medesimo assemblato, senza rispettare le
istruzioni di montaggio, ignorate dallo stesso, sebbene avesse partecipato ad
una riunione formativa nella quale era stato invitato a prendere visione del
POS.
Gravando
sull’azienda l’obbligo di formare ed
informare i lavoratori, assicurandosi dell’effettiva comprensione delle
istruzioni impartite, nonché del loro rispetto, il datore di lavoro sarebbe
dovuto risultare responsabile dell’evento per le mancate istruzioni fornite al dipendente sulle corrette modalità di
montaggio del trabattello.
La
Corte di Appello aveva invece escluso la penale responsabilità dell’imputato,
valorizzando la suddivisione di fatto della direzione sui cantieri.
Secondo
la Cassazione la pretesa assunzione di responsabilità sulla sicurezza da parte
di altro soggetto non poteva sollevare il datore di lavoro dalla responsabilità
dell’infortunio.
Secondo
il consolidato orientamento giurisprudenziale, successivamente rubricato nell’art.16
del D.Lgs n.81 del 2008, l’esonero del
datore di lavoro dalle responsabilità in
materia di sicurezza deve risultare da
atto scritto recante data certa, accettato espressamente e per iscritto dal
delegato e da cui risulti la concessione di una pienezza dei poteri, con corrispondente
autonomia di spesa.
Tuttavia,
anche la presenza di una corretta delega delle responsabilità non sarebbe
sufficiente a sollevare il delegante dal
dovere di vigilanza, nonostante lo stesso, nelle aziende di grandi dimensioni
venga abitualmente esercitato attraverso l’adozione, ai sensi dell’art.30,
comma 4, richiamato dallo stesso art.16 del citato Decreto Legislativo, di un idoneo sistema di controllo del modello
gestionale ed organizzativo.
La
Cassazione ha concluso ricordando che una tale responsabilità ha lo scopo di
assicurare ai lavoratori la tutela di valori primari, quali la vita e
l’integrità psicofisica.
Valerio
Pollastrini
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