Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


lunedì 3 marzo 2014

Al termine del rapporto di lavoro, il portiere deve restituire l’alloggio ricevuto in comodato

Nell’Ordinanza   n. 4658 del 26 febbraio 2014 la Corte di Cassazione  ha diramato la questione della durata di un contratto di comodato stipulato in favore del custode di un immobile.

Il caso di specie è quello del portiere di uno stabile che, in seguito all’assunzione, aveva ricevuto dal condominio un immobile in comodato.

Al termine del primo grado di giudizio, il Tribunale aveva ritenuto che il contratto di comodato fosse stato concluso a durata indeterminata ma una simile interpretazione era stata, in seguito, disconosciuta dalla Corte di Appello che aveva altresì imposto al portiere di lasciare l’immobile in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Ricordando come la durata del comodato  dipenda dalle clausole contenute nel contratto, nonché dalla volontà espressa dalle parti, a seguito di assunzione di nuovo soggetto da adibire alle medesime funzioni, la Corte territoriale aveva disposto  il rilascio dell'immobile da parte del portiere.

Investita della questione, la Suprema Corte ha ritenuto corretta  l’interpretazione fornita dal giudice di Appello, escludendo che, a proposito del comodato,  le parti avessero espresso la volontà di stipulare un contratto  ad esclusivo beneficio abitativo del ricorrente.

Per la Cassazione, dunque,  la cessione in comodato dell'immobile  doveva essere intesa ad uso esclusivo del portiere solamente in via temporanea, con conseguente  legittimità della pretesa avanzata dal condominio sulla restituzione del suddetto immobile in seguito all’assunzione di altro soggetto.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento