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giovedì 27 marzo 2014

Il datore di lavoro può legittimamente irrogare un secondo licenziamento allo stesso lavoratore per ragioni diverse dal primo

Il caso di specie, sul quale la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi, è quello del secondo recesso irrogato da un datore di lavoro allo stesso dipendente, per ragioni attinenti a fatti diversi rispetto a quelli addotti in un precedente recesso invalidato dal giudice.

La Suprema Corte ha ricordato come la giurisprudenza, in regime di tutela reale, ritenga ammissibile per il datore di lavoro che avesse irrogato al lavoratore un licenziamento individuale, l’intimazione di una seconda comunicazione di recesso, fondata su  motivazioni  diverse e sconosciute in precedenza. Rimanendo in tal caso l’efficacia del secondo recesso  condizionata all'eventuale declaratoria di illegittimità del primo. 

La Corte ha poi chiarito che, anche nel caso in cui il datore di lavoro  avesse già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa, lo stesso  potrebbe, altresì, legittimamente irrogare al medesimo dipendente un secondo recesso riferito ad una diversa causa, rimanendo  i due atti del tutto autonomi e distinti tra loro ed astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, in quanto  il secondo licenziamento produrrebbe i suoi effetti solo in caso di una riconosciuta invalidità o inefficacia del precedente.

Sulla base di tali argomentazioni, nella sentenza n.6845 del 24 marzo 2014,la Corte di Cassazione ha ribadito che l'intimazione del licenziamento non preclude al datore di lavoro la possibilità di irrogare un altro recesso fondato su ragioni diverse da quelle poste a fondamento del primo, fermo restando che il secondo licenziamento potrà assumere rilevanza solo nel caso di inefficacia del primo.

Valerio Pollastrini

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