La
Suprema Corte ha ricordato come la giurisprudenza, in regime di tutela reale, ritenga ammissibile per il datore di lavoro che
avesse irrogato al lavoratore un licenziamento individuale, l’intimazione di
una seconda comunicazione di recesso, fondata su motivazioni diverse e sconosciute in precedenza. Rimanendo
in tal caso l’efficacia del secondo recesso condizionata all'eventuale declaratoria di
illegittimità del primo.
La
Corte ha poi chiarito che, anche nel caso in cui il datore di lavoro avesse già intimato al lavoratore il
licenziamento per una determinata causa, lo stesso potrebbe, altresì, legittimamente irrogare al
medesimo dipendente un secondo recesso riferito ad una diversa causa, rimanendo
i due atti del tutto autonomi e distinti
tra loro ed astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del
rapporto, in quanto il secondo licenziamento
produrrebbe i suoi effetti solo in caso di una riconosciuta invalidità o
inefficacia del precedente.
Sulla
base di tali argomentazioni, nella sentenza n.6845 del 24 marzo 2014,la Corte
di Cassazione ha ribadito che l'intimazione del licenziamento non preclude al
datore di lavoro la possibilità di irrogare un altro recesso fondato su ragioni
diverse da quelle poste a fondamento del primo, fermo restando che il secondo
licenziamento potrà assumere rilevanza solo nel caso di inefficacia del primo.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento