Il
caso all’oggetto della Suprema Corte è quello di un datore di lavoro condannato
per il reato di cui agli articoli 71, comma 1, e 87, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
n.81/2008 per avere messo a disposizione dei dipendenti delle attrezzature di
lavoro inadeguate.
L'imputato
aveva proposto ricorso contro la pronuncia di merito, sostenendo che il
macchinario fosse conforme alle normative sulla sicurezza, mentre la Corte di Appello avrebbe illogicamente ritenuto che anche quelle parti
del macchinario con le quali gli operai non potevano venire in contatto sarebbero
dovute essere inoffensive.
Nel
rigettare il ricorso, la Cassazione ha
ricordato come, a proposito degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non
può invocare l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino
condotte imprudenti dei lavoratori.
Il
legale rappresentante di un’impresa risponde infatti dell'infortunio non
soltanto in seguito alla colpa diretta
configuratasi nel non aver impedito l'evento lesivo ed eliminato le
condizioni di rischio, ma anche nelle
circostanze di un colpa indiretta, qualora le misure di prevenzione adottate
risultino inadeguate.
Pertanto,
anche un’eventuale condotta imprudente dei lavoratori, tranne che nelle ipotesi
di imprevedibile eccezionalità, non solleva il datore di lavoro dalle
responsabilità in materia antinfortunistica.
Valerio
Pollastrini
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