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lunedì 3 marzo 2014

Condizioni per il ricongiungimento dei figli maggiorenni residenti in Paesi Extracomunitari

Diventa più facile far entrare nell’Ue un figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente.

Nella sentenza del 16 gennaio 2014 (1) la Corte di Giustizia Ue si è espressa in merito all’interpretazione dell’art. 2, punto 2, lett. c), della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

In particolare, la Corte  ha chiarito che, per poter essere considerato a carico di un cittadino dell’Unione, un discendente di età superiore a 21 anni, cittadino di un Paese terzo, non è tenuto a dimostrare di aver inutilmente tentato di trovare un’attività lavorativa o di ricevere sussidi nel Paese di origine.

Il figlio maggiorenne avrà dunque diritto al permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare nel caso in cui non risulti autosufficiente dal punto di vista economico.

Per accertare la sussistenza della sopraindicata condizione sarà necessario dimostrare che il familiare abbia costantemente inviato del denaro al figlio per un lungo periodo.

Valerio Pollastrini


(1)   - Causa C-423/12;

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