Nella
sentenza del 16 gennaio 2014 (1) la Corte di Giustizia Ue si è espressa in merito all’interpretazione
dell’art. 2, punto 2, lett. c), della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri.
In
particolare, la Corte ha chiarito che,
per poter essere considerato a carico di un cittadino dell’Unione, un
discendente di età superiore a 21 anni, cittadino di un Paese terzo, non è
tenuto a dimostrare di aver inutilmente tentato di trovare un’attività lavorativa
o di ricevere sussidi nel Paese di origine.
Il
figlio maggiorenne avrà dunque diritto al permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare nel caso in cui non risulti autosufficiente dal
punto di vista economico.
Per
accertare la sussistenza della sopraindicata condizione sarà necessario
dimostrare che il familiare abbia costantemente inviato del denaro al figlio per
un lungo periodo.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Causa C-423/12;
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