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lunedì 3 marzo 2014

Assunzione di lavoratori in mobilità negli studi professionali

Con il Messaggio n.2761 del 21 febbraio 2014 l’Inps ha escluso che datori di lavoro possano godere delle agevolazioni contributive previste per l’assunzione di lavoratori la cui mobilità sia scaturita da un licenziamento irrogato da uno studio professionale.

Il quadro normativo di riferimento è quello di cui all’art.8, comma 4, della Legge n.223/1991, in base al quale  i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità hanno diritto ad un contributo per ogni mensilità di  retribuzione corrisposta al dipendente, pari  al  50%  dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

L’Istituto, in particolare, condiziona il proprio orientamento  al tenore letterale della Legge n.223/1991, per la quale “i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da soggetti che non esercitino attività d’impresa non possono usufruire dei benefici contributivi in oggetto”.

La norma, dunque, subordina  la possibilità di utilizzare l’incentivo al possesso della qualifica di “imprenditore”  da parte del datore di lavoro che abbia effettuato il licenziamento in seguito al quale il lavoratore abbia acquisito il diritto alla mobilità, escludendo quindi coloro per i quali tale condizione non sussista, come nel caso  dei liberi professionisti.

La presente interpretazione fornita dall’Inps, che segna  l’integrale esclusione dal sistema degli ammortizzatori sociali per datori di lavoro non imprenditori, ha suscitato le vibranti proteste dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e della Confprofessioni, poiché in aperto contrasto con quanto espresso dal Ministero del lavoro che, nell’Interpello n. 10/2011,  aveva  riconosciuto il diritto dei dipendenti degli studi professionali alla mobilità cd. non indennizzata, in caso di licenziamento per riduzione di personale.

Valerio Pollastrini

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