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martedì 11 marzo 2014

Adempimenti Inail per i tirocinanti

Con la circolare n.16 del 4 marzo 2014 l’Inail ha diramato alcuni chiarimenti in merito all’obbligo assicurativo ed alla relativa determinazione del premio per i tirocinanti.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle “Linee guida in materia di tirocini” approvato il 24 gennaio 2013 nell’ambito dell’accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle varie discipline regionali.

Il costante  susseguirsi delle diverse disposizioni in materia ha posto l’esigenza, da parte dell’Istituto, di dettare uniformi indirizzi sulla classificazione tariffaria e sulla retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti.

Le Linee guida
Con le “Linee guida in materia di tirocini” sono stati definiti principi e standard minimi condivisi sul piano nazionale della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento.

Oggetto delle Linee guida sono i tirocini extracurriculari ed, in particolare:

- i tirocini formativi e di orientamento,  finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupazione dei giovani nella transizione scuola lavoro e non possono avere durata superiore a sei mesi. Destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi;

- i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro e non possono avere una durata superiore a 12 mesi;

- i tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. I tirocini in favore di persone svantaggiate non possono durare più di 12 mesi, mentre per i disabili la durata del tirocinio può arrivare fino a 24 mesi.

Tirocini estranei alle Linee guida
Restano estranee all’ambito di applicazione  delle “Linee guida”, le seguenti esperienze:

A. Tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette a comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione.

B. Periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche.

C. Tirocini transnazionali quali, ad esempio, quelli attuati nell’ambito dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione.

D. Tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso.

E. Tirocini estivi.

Regime assicurativo
In tema di garanzie assicurative  le normative regionali stabiliscono:

- l’obbligo, per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa previsione della convenzione, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail di tutte le attività rientranti nel progetto formativo;

- la possibilità che le Regioni e Province autonome assumano a proprio carico gli oneri connessi a tale copertura assicurativa;

- la definizione, nell’ambito di apposite convenzioni, delle modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l’onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione.

Le Regioni sono tenute ad assicurare i tirocinanti oggetto delle linee guida nella forma prevista per gli allievi dei corsi di istruzione professionale impegnati in esperienze tecnicoscientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro.

Il premio assicurativo è calcolato dunque  sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni Inail e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720  della tariffa dei premi, approvata con D.M. del 18 giugno 1988.

A partire dalla data di ricezione della circolare in commento, i tirocini saranno classificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 0611delle varie gestioni, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda, per i quali fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse.

Resta comunque invariata la retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo, per i tirocinanti, calcolato per gli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti - sulla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza.

Lo stesso regime assicurativo in tema di retribuzione imponibile e classificazione tariffaria illustrato per i tirocini extracurriculari si applica anche ai tirocini curriculari che non rientrano nell’ambito di applicazione delle Linee guida, trattandosi di esperienze riconducibili ai corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale.

                                                                              
Valerio Pollastrini

 

(1)   – Corte Costituzionale, sentenza n.287/2012;
      (2) - Convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011;

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