Il quadro
normativo di riferimento è costituito dalle “Linee guida in materia di tirocini”
approvato il 24 gennaio 2013 nell’ambito dell’accordo della Conferenza
unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle
varie discipline regionali.
Il costante susseguirsi delle diverse disposizioni in
materia ha posto l’esigenza, da parte dell’Istituto, di dettare uniformi
indirizzi sulla classificazione tariffaria e sulla retribuzione imponibile ai
fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai
tirocinanti.
Le Linee guida
Con le
“Linee guida in materia di tirocini” sono stati definiti principi e standard
minimi condivisi sul piano nazionale della disciplina dei tirocini formativi e
di orientamento.
Oggetto
delle Linee guida sono i tirocini extracurriculari ed, in particolare:
- i tirocini
formativi e di orientamento, finalizzati
ad agevolare le scelte professionali e l’occupazione dei giovani nella
transizione scuola lavoro e non possono avere durata superiore a sei mesi.
Destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12
mesi;
- i tirocini
di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di recupero
occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a
beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in
attuazione di politiche attive del lavoro e non possono avere una durata
superiore a 12 mesi;
- i tirocini
di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di
disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di
protezione internazionale. I tirocini in favore di persone svantaggiate non
possono durare più di 12 mesi, mentre per i disabili la durata del tirocinio
può arrivare fino a 24 mesi.
Tirocini estranei alle Linee guida
Restano
estranee all’ambito di applicazione delle “Linee guida”, le seguenti esperienze:
A. Tirocini
curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di
formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette a
comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego, in quanto esperienze
previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione.
B. Periodi
di pratica professionale nonché tirocini previsti per l’accesso alle
professioni ordinistiche.
C. Tirocini
transnazionali quali, ad esempio, quelli attuati nell’ambito dei programmi
comunitari per l’istruzione e per la formazione.
D. Tirocini
per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso.
E. Tirocini
estivi.
Regime assicurativo
In tema di
garanzie assicurative le normative
regionali stabiliscono:
- l’obbligo,
per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa previsione della
convenzione, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul
lavoro presso l’Inail di tutte le attività rientranti nel progetto formativo;
- la
possibilità che le Regioni e Province autonome assumano a proprio carico gli
oneri connessi a tale copertura assicurativa;
- la
definizione, nell’ambito di apposite convenzioni, delle modalità attraverso le
quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l’onere
della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una
pubblica amministrazione.
Le Regioni
sono tenute ad assicurare i tirocinanti oggetto delle linee guida nella forma
prevista per gli allievi dei corsi di istruzione professionale impegnati in
esperienze tecnicoscientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro.
Il premio
assicurativo è calcolato dunque sulla
base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle
prestazioni Inail e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla
voce 0720 della tariffa dei premi,
approvata con D.M. del 18 giugno 1988.
A partire
dalla data di ricezione della circolare in commento, i tirocini saranno
classificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale,
con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 0611delle varie
gestioni, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle
lavorazioni esercitate dall’azienda, per i quali fare riferimento alle voci che
competono alle lavorazioni stesse.
Resta
comunque invariata la retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo,
per i tirocinanti, calcolato per gli allievi dei corsi, anche aziendali, di
istruzione professionale comunque finanziati o gestiti - sulla retribuzione
convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di
presenza.
Lo stesso
regime assicurativo in tema di retribuzione imponibile e classificazione
tariffaria illustrato per i tirocini extracurriculari si applica anche ai
tirocini curriculari che non rientrano nell’ambito di applicazione delle Linee
guida, trattandosi di esperienze riconducibili ai corsi di qualificazione,
riqualificazione e addestramento professionale.
Valerio
Pollastrini
(1) – Corte Costituzionale, sentenza n.287/2012;
(2) - Convertito con modificazioni dalla legge n.
148/2011;
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