Nel
caso di specie la Corte di Appello di Venezia aveva confermato la decisione con
la quale il Tribunale di Treviso aveva rigettato la domanda proposta da una
lavoratrice intesa ad ottenere, rispettivamente: la declaratoria della nullità
dell’accordo di transazione sindacale stipulato con il proprio datore di
lavoro, l’ illegittimità del licenziamento intimatole e la condanna della società
alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex art. 18
Stat. Lav.
Richiamando
la giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale aveva dichiarato che l’accordo di transazione sindacale stipulato tra
le parti non poteva essere impugnato
attraverso l’art. 2113 c.c., avendo ad oggetto la controversia relativa
all’impugnazione del licenziamento intimato alla lavoratrice.
Con
il suddetto accordo era stato posto fine
alla lite, e, quindi, non riguardando diritti del lavoratore derivanti da
disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi, lo stesso doveva
ritenersi legittimo.
Le
questioni dedotte nell’Appello, relative all’acquisizione o meno della prova in
giudizio dell’autenticità della sottoscrizione del rappresentante sindacale e
della effettività della assistenza fornita alla lavoratrice, erano state,
pertanto, ritenute irrilevanti.
La
lavoratrice aveva proposto ricorso in Cassazione, evidenziando che le pronunce della Suprema Corte richiamate
nella impugnata sentenza non facessero riferimento a rinunzie o transazioni stipulate
in sede sindacale e, dunque, riguardavano fattispecie diverse da quella in
esame. Ed infatti, nel caso di conciliazioni poste in essere ai sensi dell’art.
411 c.p.c. la presenza del rappresentante sindacale sarebbe dovuta essere
effettiva così come autentiche e contestuali sarebbero dovute essere le sottoscrizioni del verbale.
Nel
rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha ricordato il costante
orientamento delle giurisprudenza di legittimità (1), in base al quale
le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di
lavoro, anche se convenute in conciliazione raggiunta in sede sindacale, non
rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 cod.civ.
Per
tale ragione, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del
rapporto ex art. 2113 cod.civ., gli eventuali vizi formali del procedimento di
formazione della conciliazione sindacale sono irrilevanti (2).
Ne
consegue che tutti i vizi formali contenuti nella transazione in questione non
possono assumere rilevanza alcuna.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Cass. n.22105 del 19/10/2009; Cass. n. 4780 del 28/03/2003;
(2)
-
Cass. n. 5940 del 24/03/2004;
Nessun commento:
Posta un commento