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sabato 22 marzo 2014

Accordo di transazione sindacale avente ad oggetto la cessazione del rapporto

Nella sentenza n.6265 del 18 marzo 2014 la Corte di Cassazione ha ribadito che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 cod.civ.

Nel caso di specie la Corte di Appello di Venezia aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale di Treviso aveva rigettato la domanda proposta da una lavoratrice intesa ad ottenere, rispettivamente: la declaratoria della nullità dell’accordo di transazione sindacale stipulato con il proprio datore di lavoro, l’ illegittimità del licenziamento intimatole e la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex art. 18 Stat. Lav.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale aveva dichiarato che l’accordo di transazione sindacale stipulato tra le parti non poteva essere  impugnato attraverso l’art. 2113 c.c., avendo ad oggetto la controversia relativa all’impugnazione del licenziamento intimato alla lavoratrice.

Con il suddetto accordo  era stato posto fine alla lite, e, quindi, non riguardando diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi, lo stesso doveva ritenersi legittimo.

Le questioni dedotte nell’Appello, relative all’acquisizione o meno della prova in giudizio dell’autenticità della sottoscrizione del rappresentante sindacale e della effettività della assistenza fornita alla lavoratrice, erano state, pertanto, ritenute irrilevanti.

La lavoratrice aveva proposto ricorso in Cassazione, evidenziando  che le pronunce della Suprema Corte richiamate nella impugnata sentenza non facessero riferimento a rinunzie o transazioni stipulate in sede sindacale e, dunque, riguardavano fattispecie diverse da quella in esame. Ed infatti, nel caso di conciliazioni poste in essere ai sensi dell’art. 411 c.p.c. la presenza del rappresentante sindacale sarebbe dovuta essere effettiva così come autentiche e contestuali sarebbero dovute  essere le sottoscrizioni del verbale.

Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha ricordato il costante orientamento delle giurisprudenza di legittimità (1), in base al quale le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 cod.civ.

Per tale ragione, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ex art. 2113 cod.civ., gli eventuali vizi formali del procedimento di formazione della conciliazione sindacale sono irrilevanti (2).

Ne consegue che tutti i vizi formali contenuti nella transazione in questione non possono assumere rilevanza alcuna.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - Cass. n.22105 del 19/10/2009; Cass. n. 4780 del 28/03/2003;

(2)   - Cass. n. 5940 del 24/03/2004;

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