Il reato
e’ configurabile, altresì, anche nel caso in cui si accerti l’esistenza del
successivo stato di insolvenza dell’imprenditore, in quanto quest’ultimo ha l’onere
di ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni
ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all’obbligo del versamento
delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull’integrale pagamento delle
retribuzioni medesime.
Il caso è
quello che ha riguardato una società che, a causa di gravi difficoltà finanziarie, poi culminate nel
fallimento, aveva scelto di non versare
le ritenute fiscali e previdenziali operate sui dipendenti per destinare tali
risorse verso debiti ritenuti più urgenti.
Nella
sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ricordato quanto già affermato
in numerosi precedenti a proposito del fatto che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti si configura
nella scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti.
La circostanza che il datore di lavoro, durante una
fase di criticità dell’azienda, scelga di
destinare tali risorse a debiti ritenuti più urgenti, non è dunque
sufficiente ad escludere lo specifico reato (1).
La Suprema
Corte ha più volte specificato come detto reato risulti configurato anche nel
caso in cui venga accertata l’esistenza
del successivo stato di insolvenza dell’imprenditore. Ciò in quanto su quest’ultimo
grava per legge l’onere di ripartire le risorse esistenti al momento di
corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti, in modo da poter
adempiere all’obbligo del versamento delle ritenute, anche se tale circostanza
possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni medesime (2).
Nei rapporti
di lavoro subordinato, il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, risulta
essere debitore nei confronti del fisco
e degli Enti previdenziali, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei
propri dipendenti.
In questo
senso il sostituto adempie contemporaneamente sia ad un obbligo proprio, quello
dell’erogazione degli stipendi ai dipendenti, che ad un obbligo altrui, quello
del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali per conto dei lavoratori.
La logica
conclusione, pertanto, è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto,
dovendo questi adempiere al proprio obbligo di versare le ritenute.
Anche a
proposito del sopravvenuto fallimento, la Cassazione ha già avuto modo in
passato di escludere che una simile condizione sia sufficiente a giustificare l’omesso
versamento delle ritenute, proprio in relazione all’obbligo del sostituto di ripartire le risorse esistenti all’atto
della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere al proprio
obbligo, anche se ciò dovesse comportare l’impossibilita’ di pagare i compensi
nel loro intero ammontare (3).
La Suprema Corte ha inoltre
chiarito che, anche nel caso in cui l’imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di
dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di posticipare
il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l’assenza
dell’elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico (4).
La Cassazione ha concluso ribadendo che la
contestualità dell’obbligazione del versamento delle ritenute con il pagamento
delle retribuzioni, esclude per il datore di lavoro la possibilità di sostenere
l’impossibilità dell’adempimento per assenza di liquidità, poiché il reato di
specie si considera configurato nel
mancato accantonamento delle somme dovute al Fisco e agli Enti previdenziali (5).
Valerio
Pollastrini
(1) - Cassazione, sentenza n. 29975 del
21/06/2011; Cassazione, sentenza n. 20845 del 28/04/2011; Cassazione, sentenza
n. 13100 del 19/01/2011; Cassazione, sentenza n. 11962 del 16/07/1999;
(2)
- Cassazione,
sentenza n. 38269 del 25/09/2007;
Cassazione, sentenza n. 33945 del 05/07/2001;
(3)
- Cassazione, sentenza n. 141 del 15/02/1996;
(4)
- cfr., Cassazione,
sentenza n. 7099 del 05/05/1994; Cassazione, sentenza n. 3512 del 17/01/1994;
Cassazione, sentenza n. 11032 del 21/10/1993;
Cassazione, sentenza n. 11608 del 11/11/1993; Cassazione, sentenza n. 10579 del 06/10/1993; Cassazione, sentenza
n. 2605 del 19/01/1991; Cassazione, sentenza n. 942/91 del 26/11/1990;
(5) cfr., sia pure con riferimento
all’omesso versamento di ritenute da parte del sostituto d’imposta, Cassazione,
sentenza n. 11459 del 19/09/1995;
Nessun commento:
Posta un commento