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mercoledì 5 febbraio 2014

La grave situazione di crisi non solleva l’imprenditore dal reato di omesso versamento delle ritenute dei dipendenti

Nella sentenza n.3707 del 28 gennaio 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e scelga di destinare le risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti, non esclude il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
 
Il reato e’ configurabile, altresì, anche nel caso in cui si accerti l’esistenza del successivo stato di insolvenza dell’imprenditore, in quanto quest’ultimo ha l’onere di ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all’obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni medesime.
Il caso è quello che ha riguardato una società che, a causa di gravi  difficoltà finanziarie, poi culminate nel fallimento, aveva scelto di non  versare le ritenute fiscali e previdenziali operate sui dipendenti per destinare tali risorse verso debiti ritenuti più urgenti.

Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ricordato quanto già affermato in numerosi precedenti a proposito del fatto che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti si configura nella scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti.

La circostanza che il datore di lavoro, durante   una fase di criticità dell’azienda, scelga di  destinare tali risorse a debiti ritenuti più urgenti, non è dunque sufficiente ad escludere lo specifico reato (1).

La Suprema Corte ha più volte specificato come detto reato risulti configurato anche nel caso in cui venga accertata l’esistenza del successivo stato di insolvenza dell’imprenditore. Ciò in quanto su quest’ultimo grava per legge l’onere di ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti, in modo da poter adempiere all’obbligo del versamento delle ritenute, anche se tale circostanza possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni medesime (2).

Nei rapporti di lavoro subordinato, il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, risulta essere  debitore nei confronti del fisco e degli Enti previdenziali, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti.

In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente sia ad un obbligo proprio, quello dell’erogazione degli stipendi ai dipendenti, che ad un obbligo altrui, quello del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali per conto dei lavoratori.

La logica conclusione, pertanto, è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di versare  le ritenute.

Anche a proposito del sopravvenuto fallimento, la Cassazione ha già avuto modo in passato di escludere che una simile condizione sia sufficiente a giustificare l’omesso versamento delle ritenute, proprio in relazione all’obbligo del sostituto di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere al proprio obbligo, anche se ciò dovesse comportare l’impossibilita’ di pagare i compensi nel loro intero ammontare (3).

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che, anche nel caso in cui l’imprenditore,        in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di posticipare il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l’assenza dell’elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico (4).

La Cassazione ha concluso ribadendo che la contestualità dell’obbligazione del versamento delle ritenute con il pagamento delle retribuzioni, esclude per il datore di lavoro la possibilità di sostenere l’impossibilità dell’adempimento per assenza di liquidità, poiché il reato di specie si considera configurato nel mancato accantonamento delle somme dovute al Fisco e agli Enti previdenziali (5).

Valerio Pollastrini

 
 
(1)   - Cassazione, sentenza n. 29975 del 21/06/2011; Cassazione, sentenza n. 20845 del 28/04/2011; Cassazione, sentenza n. 13100 del 19/01/2011; Cassazione, sentenza n. 11962 del 16/07/1999;
(2)   - Cassazione, sentenza  n. 38269 del 25/09/2007; Cassazione, sentenza n. 33945 del 05/07/2001;
(3)   - Cassazione, sentenza n. 141 del 15/02/1996;
(4)   - cfr., Cassazione, sentenza n. 7099 del 05/05/1994; Cassazione, sentenza n. 3512 del 17/01/1994; Cassazione, sentenza n. 11032 del 21/10/1993;  Cassazione, sentenza n. 11608 del 11/11/1993; Cassazione, sentenza  n. 10579 del 06/10/1993; Cassazione, sentenza n. 2605 del 19/01/1991; Cassazione, sentenza n. 942/91 del 26/11/1990;
(5)   cfr., sia pure con riferimento all’omesso versamento di ritenute da parte del sostituto d’imposta, Cassazione, sentenza n. 11459 del 19/09/1995;





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