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sabato 8 febbraio 2014

Durante le fasce orarie di reperibilità, situazioni di emergenza giustificano l’allontanamento del lavoratore in malattia dal proprio domicilio

Con l’ordinanza n.2047/2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che situazioni di emergenza giustificano l’assenza del lavoratore in malattia dal proprio domicilio.

Durante un’assenza per malattia, un dipendente di Poste Italiane Spa si era allontanato dal proprio domicilio in concomitanza con le fasce orarie di reperibilità, senza, peraltro, aver preventivamente avvisato l’azienda. Tale circostanza  era stata riscontrata in seguito ad una visita di controllo ed il lavoratore aveva subito l’irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto, oltre alla trattenuta di 605,00 € dallo stipendio.


Il lavoratore si era rivolto al Giudice del lavoro, chiedendo la restituzione del compenso non corrisposto e l’annullamento della sanzione irrogata.

Dopo il rigetto del Tribunale del lavoro, la Corte di Appello aveva riformato la sentenza di primo grado, accogliendo le richieste del lavoratore.

Poste Italiane Spa aveva dunque ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, confermando quanto disposto in Appello, ha ritenuto giustificata l’assenza dal domicilio del lavoratore e, conseguentemente,  la mancata preventiva comunicazione della stessa all’azienda.

L’improvviso acuirsi di una patologia molto dolorosa, aveva, infatti, costretto il lavoratore ad uscire dalla propria abitazione per recarsi dal medico, impedendogli di inoltrare ogni comunicazione al datore di lavoro.

La Cassazione ha confermato, in sostanza, che le situazioni di emergenza possono giustificare sia l’assenza dal domicilio del lavoratore in malattia durante le fasce di reperibilità, che la mancata preventiva comunicazione.

Nel caso di specie, dunque, la sanzione e la trattenuta dallo stipendio disposte dall’azienda sono state ritenute illegittime.

Valerio Pollastrini

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