Durante un’assenza per malattia, un dipendente di Poste Italiane Spa si era allontanato dal proprio domicilio in concomitanza con le fasce orarie di reperibilità, senza, peraltro, aver preventivamente avvisato l’azienda. Tale circostanza era stata riscontrata in seguito ad una visita di controllo ed il lavoratore aveva subito l’irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto, oltre alla trattenuta di 605,00 € dallo stipendio.
Il lavoratore si era rivolto al Giudice del lavoro,
chiedendo la restituzione del compenso non corrisposto e l’annullamento della
sanzione irrogata.
Dopo il rigetto del Tribunale del lavoro, la Corte di
Appello aveva riformato la sentenza di primo grado, accogliendo le richieste
del lavoratore.
Poste Italiane Spa aveva dunque ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, confermando quanto disposto in
Appello, ha ritenuto giustificata l’assenza
dal domicilio del lavoratore e, conseguentemente, la
mancata preventiva comunicazione della stessa all’azienda.
L’improvviso acuirsi di una
patologia molto dolorosa, aveva, infatti, costretto il lavoratore ad uscire dalla
propria abitazione per recarsi dal medico, impedendogli di inoltrare ogni
comunicazione al datore di lavoro.
La Cassazione ha confermato, in sostanza, che le
situazioni di emergenza possono giustificare sia l’assenza dal domicilio del lavoratore in malattia durante le fasce di
reperibilità, che la mancata preventiva comunicazione.
Nel caso di specie, dunque, la
sanzione e la trattenuta dallo stipendio disposte dall’azienda sono state
ritenute illegittime.
Valerio Pollastrini
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