Il caso in questione è quello che ha riguardato un lavoratore condannato in primo grado alla pena di quattro anni e venti giorni di reclusione e che in Appello aveva patteggiato la pena di tre anni e dieci giorni di reclusione oltre una multa di 1.600,00 €.
Al termine del suddetto iter giudiziale il lavoratore aveva presentato una richiesta di riammissione in servizio ma l'azienda aveva, invece, dato inizio ad un procedimento disciplinare nei suoi confronti, al termine del quale lo aveva licenziato con preavviso di quattro mesi.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, chiedendo al Giudice del
lavoro di accertare l’illegittimità dell’atto di recesso.
Sia il Tribunale, che la Corte di Appello, avevano però respinto le pretese
del ricorrente.Investita della questione, anche la Cassazione ha confermato la correttezza del licenziamento.
La Suprema Corte, in particolare, ha richiamato quanto disposto dall’art.5
della legge n.97 del 27 marzo 2001 (1), ai sensi del quale la Pubblica Amministrazione datrice di
lavoro può estinguere il rapporto di lavoro qualora sia pronunciata sentenza
penale irrevocabile di condanna.
La richiamata normativa consente, infatti, all’azienda
di iniziare il procedimento disciplinare per poi sospenderlo in attesa della
sentenza che chiude il processo penale, oppure, dopo aver sospeso
cautelativamente il lavoratore in
relazione al provvedimento di custodia cautelare, di aspettare l'esito del
giudizio penale, e quindi una sentenza che accerti il fatto con la forza del
giudicato, per iniziare il procedimento disciplinare.Quest’ultima soluzione fornisce una maggiore garanzia del dipendente, che non può risolversi in una penalizzazione del comportamento prudente dell'azienda.
La Cassazione conclude affermando che l'attesa
di una sentenza irrevocabile permette di basare l'avvio del procedimento
disciplinare su una conoscenza del fatto in tutte le sue componenti, materiali
e giuridiche, in quanto il "fatto" da considerare per valutarne le
conseguenze sul piano disciplinare, è il fatto-reato, comprensivo di tutte le
sue componenti, incluse quelle attinenti all'elemento psicologico. Tale fatto
viene compiutamente accertato non con il provvedimento di custodia cautelare,
ma con la sentenza che conclude il processo.
Valerio Pollastrini
(1) - Norme sul rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche;
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