Il
Ministero del lavoro, con Interpello n.7 del 30 gennaio 2014, ha fornito i
chiarimenti richiesti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro che aveva avanzato una specifica istanza in merito al possibile utilizzo della
tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione “alla figura di
addetto all’attività di installazione, allestimento e addobbi palchi, stand
presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con utilizzo di apposite
apparecchiature fornite dal datore di lavoro”, attraverso un rinvio alle
categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 della tabella
allegata al R.D. n. 2657/1923.
Il
quesito aveva inoltre sollevato la questione afferente alla possibilità di
instaurare rapporti di lavoro intermittente con riferimento alle attività
svolte dagli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza, mediante l’equiparazione
di tali figure alla categoria del “personale addetto ai servizi igienici
sanitari” nei “posti di pubblica assistenza”, menzionata al punto n.
21 della tabella citata.
Al
riguardo, il Ministero ha premesso la necessità di verificare se le figure degli addetti
all’installazione di addobbi, palchi o stand, prospettate dall’istante, possano
essere ricondotte nell’ambito delle categorie declinate ai nn. 43 e 46 della
tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Si
ricorda, nello specifico, che il n. 43 contempla le attività espletate da “operai
addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi”, mentre il
n. 46 si riferisce alle figure degli “Operai addobbatori o apparatori per
cerimonie civili o religiose”.
Il
Ministero ha escluso una possibile equiparazione tra le categorie professionali in istanza e quelle
indicate ai nn. 43 – 46 del R.D., laddove il prestatore risulti incaricato
all’installazione/smontaggio/allestimento di palchi, stand o strutture di
ingegneria civile in occasione di concerti, spettacoli, fiere, congressi e
manifestazioni sportive, in quanto attività
esclusivamente prodromiche ovvero successive – seppur funzionalmente connesse –
all’evento e allo spettacolo.
Per tali attività, l’unica
possibilità di instaurare un rapporto di lavoro a chiamata rimane il possesso
da parte del lavoratore dei
requisiti anagrafici di cui all’art. 34 citato o qualora ciò sia previsto dalla
contrattazione collettiva.
Riguardo al settore dello spettacolo, il Ministero
ha, inoltre, ricordato che, per espressa previsione normativa e come chiarito
dalla Circolare n.35/2013, non trova applicazione il vincolo delle quattrocento
giornate di effettivo lavoro nel corso di tre anni solari di cui all’art. 34,
comma 2 bis, D.Lgs. citato, introdotto dal D.L. n. 76/2013.
Anche in merito al secondo quesito, il Ministero ha escluso
che le figure degli autisti
soccorritori e soccorritori di autoambulanza nell’ambito della categoria del “personale
addetto ai servizi igienici sanitari” nei “posti di pubblica assistenza”
possano essere ricondotte a quelle indicate nel punto n. 21 della tabella
citata.
Le attività indicate tra quelle
ammesse all’istituto in oggetto si riferiscono infatti esclusivamente a servizi
igienici sanitari e non di pronto soccorso, resi all’interno di strutture di
pubblica assistenza.
Resta ferma, anche in tal caso, la possibilità di instaurare
rapporti di lavoro intermittente nella misura in cui il lavoratore sia in
possesso dei requisiti anagrafici od oggettivi previsti dal contratto
collettivo, nazionale o territoriale, di riferimento.
Valerio
Pollastrini
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