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lunedì 3 febbraio 2014

Escluso il lavoro intermittente per gli addetti all’installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli, autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza

In virtù delle ultime modifiche legislative, il lavoro a chiamata può essere utilizzato in presenza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo di cui agli artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003 o, in mancanza di esse, per tutte le attività a carattere discontinuo elencate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Il Ministero del lavoro, con Interpello n.7 del 30 gennaio 2014, ha fornito i chiarimenti richiesti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che aveva avanzato una specifica  istanza in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione “alla figura di addetto all’attività di installazione, allestimento e addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro”, attraverso un rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Il quesito aveva inoltre sollevato la questione afferente alla possibilità di instaurare rapporti di lavoro intermittente con riferimento alle attività svolte dagli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza, mediante l’equiparazione di tali figure alla categoria del “personale addetto ai servizi igienici sanitari” nei “posti di pubblica assistenza”, menzionata al punto n. 21 della tabella citata.

Al riguardo, il Ministero ha premesso la necessità di  verificare se le figure degli addetti all’installazione di addobbi, palchi o stand, prospettate dall’istante, possano essere ricondotte nell’ambito delle categorie declinate ai nn. 43 e 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Si ricorda, nello specifico, che il n. 43 contempla le attività espletate da “operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi”, mentre il n. 46 si riferisce alle figure degli “Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”.

Il Ministero ha escluso una possibile equiparazione tra le categorie professionali in istanza e quelle indicate ai nn. 43 – 46 del R.D., laddove il prestatore risulti incaricato all’installazione/smontaggio/allestimento di palchi, stand o strutture di ingegneria civile in occasione di concerti, spettacoli, fiere, congressi e manifestazioni sportive, in quanto attività esclusivamente prodromiche ovvero successive – seppur funzionalmente connesse – all’evento e allo spettacolo.

Per tali attività, l’unica possibilità di instaurare un rapporto di lavoro a chiamata rimane il possesso da parte del lavoratore dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 citato o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.

Riguardo al settore dello spettacolo, il Ministero ha, inoltre, ricordato che, per espressa previsione normativa e come chiarito dalla Circolare n.35/2013, non trova applicazione il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nel corso di tre anni solari di cui all’art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. citato, introdotto dal D.L. n. 76/2013.

Anche in merito al secondo quesito, il Ministero ha escluso che le figure degli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza nell’ambito della categoria del “personale addetto ai servizi igienici sanitari” nei “posti di pubblica assistenza” possano essere ricondotte a quelle indicate nel punto n. 21 della tabella citata.

Le attività indicate tra quelle ammesse all’istituto in oggetto si riferiscono infatti esclusivamente a servizi igienici sanitari e non di pronto soccorso, resi all’interno di strutture di pubblica assistenza.

Resta ferma, anche in tal caso, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro intermittente nella misura in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici od oggettivi previsti dal contratto collettivo, nazionale o territoriale, di riferimento.

Valerio Pollastrini

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