Il c.d. Decreto “Destinazione Italia” (1) ha recentemente
modificato gli importi delle sanzioni previste in caso di lavoro nero e
irregolare.
Il nuovo regime è operativo dal 24 dicembre 2013, data di
entrata in vigore del Decreto.
Si tratta di disposizioni che
irrigidiscono ulteriormente l’apparato sanzionatorio, con l’aumento del 30% sia
delle cd. Maxisanzioni, per le quali è stata esclusa la procedura di diffida di
cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, che delle somme aggiuntive da versare
per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Le sanzioni amministrative previste per la violazione della durata media
dell’orario di lavoro e della normativa sui riposi giornalieri ed i riposi
settimanali sono state invece decuplicate.
La Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la lettera
circolare del 27 dicembre 2013, indirizzata alle DRL e alle DTL, all’INPS e
all’INAIL, ha reso noti i nuovi importi delle sanzioni così come di
seguito indicato:
-
Per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale è prevista ora la sanzione di 1.950,00 € nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare, mentre, nelle ipotesi di sospensione per gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate
dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di
tale data, l’importo richiesto è ora pari a 3.250,00 €;
-
Per le violazioni in materia di impiego di lavoratori “in nero”, di durata
media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in
essere dal 24 dicembre, la notificazione dei relativi verbali e il calcolo dei
relativi importi sanzionatori, sarà effettuata dopo la conversione in legge
del D.L. n. 145/2013;
-
Le violazioni in materia di impiego di lavoratori “in nero”, di durata
media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in
essere prima del 24 dicembre saranno invece soggette alla disciplina
sanzionatoria precedente a quella introdotta dal D. L. in commento.
Valerio Pollastrini
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