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venerdì 17 gennaio 2014

L’incidente durante il rientro dalle ferie non costituisce infortunio in itinere


Nella sentenza n.475 del 13 gennaio 2014 la Corte di Cassazione ha escluso che i danni provocati al lavoratore dall’incidente accaduto durante il ritorno dalle ferie possano rientrare nella fattispecie indennizzabile dell’infortunio sul lavoro in itinere.

Il caso di specie è quello di un lavoratore che aveva agito nei confronti dell’Inail chiedendo la costituzione di una rendita in relazione ad un incidente stradale occorsogli mentre ritornava dalle ferie annuali, sostenendo che tale incidente dovesse essere qualificato  come “infortunio in itinere”.

Sia il tribunale di primo grado che la Corte di Appello avevano rigettato il ricorso del lavoratore.

La Corte territoriale aveva osservato che il  DPR n. 1124/1965, disciplina applicabile all’epoca dell’incidente, non fornisce una definizione di incidente in itinere e quindi risultava necessario fare riferimento alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.

In sostanza si doveva verificare se il sinistro si fosse verificato lungo il percorso normalmente seguito dall’infortunato per recarsi al lavoro o tornare nella propria abitazione.

Il ricorrente aveva fissato il proprio domicilio in un determinato luogo, conservando però la propria residenza anagrafica presso la casa di famiglia.

L’incidente non si era quindi verificato nel normale tragitto dalla casa di normale abitazione sino allo stabilimento ove operava. Non rilevava che l’evento fosse avvenuto al ritorno delle ferie perché non era stata offerta la prova dell’impossibilità di utilizzare un mezzo pubblico e neppure la necessità di scegliere le ore notturne per compiere il tragitto.

In queste scelte (mezzo privato e ore notturne) vi era stato un rischio elettivo che rendeva l’evento non indennizzabile.

Appariva irrilevante, inoltre, che il datore di lavoro fosse a conoscenza di tali spostamenti in quanto il rapporto previdenziale non era disponibile tra le parti; in ogni caso il lavoratore era libero di scegliere modalità e tempi di percorso.

In seguito alla sentenza di Appello il lavoratore si era quindi rivolto alla Corte di Cassazione.

Il ricorrente ricordava innanzitutto la  sussistenza della tutela assicurativa per tutti gli infortuni lungo il normale iter di andata e ritorno dalla casa di abitazione al luogo di lavoro, nonché per gli eventi occorsi al termine del periodo feriale, stante il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie.  La residenza storica del ricorrente era sempre stata quella indicata ed il tragitto automobilistico era stato autorizzato dal datore di lavoro, mentre  la scelta dell’orario notturno era stata operata per evitare il caldo.

La Cassazione ha precisato come  la Corte di Appello avesse correttamente ritenuto applicabile alla controversia la normativa vigente al momento in cui si era verificato l’incidente e, altrettanto correttamente, aveva ricostruito la giurisprudenza di legittimità formatasi sul DPR n. 1124/1965 che non conteneva una definizione esplicita dell’infortunio in itinere, accertando che l’evento non potesse qualificarsi effettivamente come in itinere, dal momento che lo stesso si era verificato non lungo il tragitto che ordinariamente il ricorrente percorreva per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro, visto che lui stesso aveva fissato il proprio domicilio in luogo diverso rispetto alla residenza anagrafica.

Al momento dell’incidente il ricorrente non stava tornando dalla casa di normale abitazione e la circostanza per cui la residenza anagrafica era rimasta presso la casa di famiglia appariva irrilevante, visto che non era questa la normale abitazione e che, quindi, il percorso ordinariamente seguito per andare a lavorare era diverso da quello seguito il giorno dell’incidente.

Appare non controverso che il lavoratore quel giorno stesse tornando dalle ferie, ma la Corte territoriale aveva accertato che era stata scelta una fascia oraria non giustificata e non razionale per lo spostamento in questione  per cui vi era stato un rischio elettivo, assunto senza alcuna razionalità e necessità dallo stesso lavoratore, fatto che escludeva la copertura antinfortunistica.

La Cassazione ha richiamato quindi la giurisprudenza di legittimità (1) in base alla quale l’incidente in questione non potesse rientrare tra quelli definibili come in itinere perché non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non collegabili necessariamente con l’orario di lavoro (l’incidente è delle 0,20 mentre il ricorrente doveva riprendere il lavoro alle ore 8 del giorno successivo), secondo circostanze in cui risulta evidente l’imprudenza del lavoratore con l’assunzione incontestabile di un rischio elettivo.

Per la Suprema Corte,  la motivazione addotta nella  sentenza di merito appare congrua, logicamente coerente e conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Il lavoratore lamentava inoltre che la scelta del percorso dovesse ritenersi ragionevole perché dettata dall’esigenza di   andare a trovare la famiglia. La motivazione della sentenza di Appello, a suo dire, risultava carente in ordine all’effettiva residenza del ricorrente, alla indispensabilità nell’utilizzazione mezzo privato ed infine in ordine alla ragionevolezza della scelta di viaggiare di notte.

La Cassazione, sul punto, ha escluso ogni fondamento della domanda del ricorrente, ricordando che la Corte territoriale avesse già congruamente e logicamente valutate le circostanze dell’incidente che portavano ad escludere che lo stesso fosse accaduto nell’ordinario percorso tra l’abitazione del lavoratore (nel senso di luogo ove lo stesso dimorava abitualmente) e il posto di lavoro.

La Corte ha anche sottolineato come la scelta dell’orario notturno fosse del tutto ingiustificabile secondo ordinari criteri di prudenza.

Sulla base di tali presupposti, la Cassazione ha rigettato il ricorso e, in considerazione della complessità della vicenda e della difficile ricostruzione della fattispecie, ha ritenuto sussistenti  giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.


Valerio Pollastrini

 

(1)   - cfr. Cass. n. 13376/2008;

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