Nella
sentenza n.475 del 13 gennaio 2014 la Corte di Cassazione ha escluso che i
danni provocati al lavoratore dall’incidente accaduto durante il ritorno dalle
ferie possano rientrare nella fattispecie indennizzabile dell’infortunio sul
lavoro in itinere.
Il caso di
specie è quello di un lavoratore che aveva agito nei confronti dell’Inail
chiedendo la costituzione di una rendita in relazione ad un incidente stradale
occorsogli mentre ritornava dalle ferie annuali, sostenendo che tale incidente dovesse
essere qualificato come “infortunio in
itinere”.
Sia il
tribunale di primo grado che la Corte di Appello avevano rigettato il ricorso
del lavoratore.
La Corte
territoriale aveva osservato che il DPR
n. 1124/1965, disciplina applicabile all’epoca dell’incidente, non fornisce una
definizione di incidente in itinere e quindi risultava necessario fare
riferimento alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.
In sostanza
si doveva verificare se il sinistro si fosse verificato lungo il percorso
normalmente seguito dall’infortunato per recarsi al lavoro o tornare nella
propria abitazione.
Il
ricorrente aveva fissato il proprio domicilio in un determinato luogo,
conservando però la propria residenza anagrafica presso la casa di famiglia.
L’incidente
non si era quindi verificato nel normale tragitto dalla casa di normale
abitazione sino allo stabilimento ove operava. Non rilevava che l’evento fosse
avvenuto al ritorno delle ferie perché non era stata offerta la prova
dell’impossibilità di utilizzare un mezzo pubblico e neppure la necessità di
scegliere le ore notturne per compiere il tragitto.
In queste
scelte (mezzo privato e ore notturne) vi era stato un rischio elettivo che
rendeva l’evento non indennizzabile.
Appariva
irrilevante, inoltre, che il datore di lavoro fosse a conoscenza di tali
spostamenti in quanto il rapporto previdenziale non era disponibile tra le
parti; in ogni caso il lavoratore era libero di scegliere modalità e tempi di
percorso.
In seguito
alla sentenza di Appello il lavoratore si era quindi rivolto alla Corte di
Cassazione.
Il
ricorrente ricordava innanzitutto la
sussistenza della tutela assicurativa per tutti gli infortuni lungo il
normale iter di andata e ritorno dalla casa di abitazione al luogo di lavoro,
nonché per gli eventi occorsi al termine del periodo feriale, stante il carattere
irrinunciabile del diritto alle ferie. La
residenza storica del ricorrente era sempre stata quella indicata ed il
tragitto automobilistico era stato autorizzato dal datore di lavoro, mentre la scelta dell’orario notturno era stata
operata per evitare il caldo.
La
Cassazione ha precisato come la Corte di
Appello avesse correttamente ritenuto applicabile alla controversia la
normativa vigente al momento in cui si era verificato l’incidente e,
altrettanto correttamente, aveva ricostruito la giurisprudenza di legittimità
formatasi sul DPR n. 1124/1965 che non conteneva una definizione esplicita dell’infortunio
in itinere, accertando che l’evento non potesse qualificarsi effettivamente come
in itinere, dal momento che lo stesso si era verificato non lungo il tragitto
che ordinariamente il ricorrente percorreva per recarsi dalla propria
abitazione al posto di lavoro, visto che lui stesso aveva fissato il proprio
domicilio in luogo diverso rispetto alla residenza anagrafica.
Al momento
dell’incidente il ricorrente non stava tornando dalla casa di normale
abitazione e la circostanza per cui la residenza anagrafica era rimasta presso
la casa di famiglia appariva irrilevante, visto che non era questa la normale
abitazione e che, quindi, il percorso ordinariamente seguito per andare a
lavorare era diverso da quello seguito il giorno dell’incidente.
Appare non
controverso che il lavoratore quel giorno stesse tornando dalle ferie, ma la
Corte territoriale aveva accertato che era stata scelta una fascia oraria non
giustificata e non razionale per lo spostamento in questione per cui vi era stato un rischio elettivo,
assunto senza alcuna razionalità e necessità dallo stesso lavoratore, fatto che
escludeva la copertura antinfortunistica.
La
Cassazione ha richiamato quindi la giurisprudenza di legittimità (1) in base alla quale l’incidente in questione non potesse
rientrare tra quelli definibili come in itinere perché non occorso nel normale
spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non
collegabili necessariamente con l’orario di lavoro (l’incidente è delle 0,20
mentre il ricorrente doveva riprendere il lavoro alle ore 8 del giorno
successivo), secondo circostanze in cui risulta evidente l’imprudenza del
lavoratore con l’assunzione incontestabile di un rischio elettivo.
Per la
Suprema Corte, la motivazione addotta
nella sentenza di merito appare congrua,
logicamente coerente e conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Il lavoratore
lamentava inoltre che la scelta del percorso dovesse ritenersi ragionevole perché
dettata dall’esigenza di andare a trovare la famiglia. La motivazione
della sentenza di Appello, a suo dire, risultava carente in ordine
all’effettiva residenza del ricorrente, alla indispensabilità
nell’utilizzazione mezzo privato ed infine in ordine alla ragionevolezza della
scelta di viaggiare di notte.
La
Cassazione, sul punto, ha escluso ogni fondamento della domanda del ricorrente,
ricordando che la Corte territoriale avesse già congruamente e logicamente
valutate le circostanze dell’incidente che portavano ad escludere che lo stesso
fosse accaduto nell’ordinario percorso tra l’abitazione del lavoratore (nel
senso di luogo ove lo stesso dimorava abitualmente) e il posto di lavoro.
La Corte ha
anche sottolineato come la scelta dell’orario notturno fosse del tutto
ingiustificabile secondo ordinari criteri di prudenza.
Sulla base
di tali presupposti, la Cassazione ha rigettato il ricorso e, in considerazione
della complessità della vicenda e della difficile ricostruzione della
fattispecie, ha ritenuto sussistenti giusti
motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Valerio
Pollastrini
(1) - cfr. Cass. n. 13376/2008;
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