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domenica 26 gennaio 2014

Conciliazione in sede sindacale – Rinuncia del lavoratore all’impugnativa del licenziamento


In risposta ad Interpello n.1 del 22 gennaio 2012, la Direzione generale del Ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti sollecitati da Confindustria che, con specifica istanza, aveva chiesto se fosse valida la conciliazione conclusa in sede sindacale nella quale il lavoratore rinunci al diritto ad impugnare il licenziamento, anche nell’ipotesi in cui il recesso sia stato effettuato in assenza del rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della L. 604/1966.

Il Ministero ha preliminarmente ricordato come l’introduzione della procedura conciliativa di cui alla citata normativa lascia inalterata la disciplina e gli effetti di cui all’art. 2113 c.c. che dispone, con riferimento all’ultimo comma, un’eccezione alla previsione di invalidità delle rinunce e delle transazioni laddove le stesse siano realizzate attraverso la conclusione di un atto negoziale che - secondo i chiarimenti della giurisprudenza - sia riferibile a diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore.

Sulla base di tale premessa e con richiamo ai precedenti della giurisprudenza di legittimità, il Ministero conclude affermando che  non sussistono motivazioni di ordine giuridico per ritenere che un vizio di natura procedimentale non sia ammissibile in ordine  alla disciplina civilistica di cui al citato art. 2113 c.c. con i conseguenti corollari in ordine all’efficacia degli atti transattivi conclusi in tale sede (1).

Valerio Pollastrini

 

(1)   - cfr ex plurimis Cass. Civ., sent. n. 22105/2009; Cass. Civ., sent. n. 13134/2000; Cass. Civ., sent. n. 5940/2004; Cass. Civ. sent. 304/1998; Cass. Civ., sent. n. 4780/2003;

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