In risposta
ad Interpello n.1 del 22 gennaio 2012, la Direzione generale del Ministero del
lavoro ha fornito i chiarimenti sollecitati da Confindustria che, con specifica
istanza, aveva chiesto se fosse valida la conciliazione conclusa in sede
sindacale nella quale il lavoratore rinunci al diritto ad impugnare il
licenziamento, anche nell’ipotesi in cui il recesso sia stato effettuato in
assenza del rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della L. 604/1966.
Il Ministero
ha preliminarmente ricordato come l’introduzione della procedura conciliativa
di cui alla citata normativa lascia inalterata la disciplina e gli effetti di
cui all’art. 2113 c.c. che dispone, con riferimento all’ultimo comma,
un’eccezione alla previsione di invalidità delle rinunce e delle transazioni
laddove le stesse siano realizzate attraverso la conclusione di un atto
negoziale che - secondo i chiarimenti della giurisprudenza - sia riferibile a
diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore.
Sulla base
di tale premessa e con richiamo ai precedenti della giurisprudenza di
legittimità, il Ministero conclude affermando che non sussistono motivazioni di ordine
giuridico per ritenere che un vizio di natura procedimentale non sia
ammissibile in ordine alla disciplina
civilistica di cui al citato art. 2113 c.c. con i conseguenti corollari in
ordine all’efficacia degli atti transattivi conclusi in tale sede (1).
Valerio
Pollastrini
(1) - cfr ex plurimis Cass. Civ., sent. n. 22105/2009; Cass. Civ., sent. n.
13134/2000; Cass. Civ., sent. n. 5940/2004; Cass. Civ. sent. 304/1998; Cass. Civ., sent. n.
4780/2003;
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