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domenica 22 dicembre 2013

Se cambia datore il datore di lavoro, i dipendenti non possono subire riduzioni del salario


Nel caso di cessione di azienda, la Corte Ue (1) ha stabilito che  i lavoratori assorbiti dal nuovo datore di lavoro, chiamati a svolgere le stessa prestazioni del passato e nello stesso luogo, non possono subire decurtazioni del salario.

La vicenda ha riguardato il gruppo olandese “Heineken International”, che riunisce produttori di birra, nel cui ambito il personale risulta dipendente di una società interna al gruppo che svolge la mansione di datore di lavoro centrale e distacca il personale presso le varie società del gruppo  nei Paesi Bassi.

Una società del gruppo aveva subappaltato alcune attività ad una un'impresa esterna, la “Albron”, con la conseguenza che i dipendenti impegnati in quel settore erano automaticamente passati alle dipendenze della “Albron”.

Un lavoratore, in seguito al trasferimento dell’impresa, che in questo caso doveva  essere inquadrato come “cessione”, si era visto praticamente dimezzato il suo salario.

 
Nello specifico, il lavoratore, in seguito alla vendita ad altra società dei servizi nei quali svolgeva le proprie prestazioni, aveva visto scendere il suo salario annuo da 46mila a 20mila euro lordi.

La Corte Ue è stata quindi investita della questione se, nel caso di specie, vi fosse stato un trasferimento di impresa e se potesse considerarsi "cedente" l'impresa del gruppo alla quale i lavoratori erano stati assegnati senza tuttavia essere formalmente collegati ad essa da un contratto di lavoro.

Secondo la Corte Ue, in caso di trasferimento d’impresa, i diritti dei lavoratori debbono essere tutelati anche se cedente è un'impresa alla quale sono legati da un rapporto di lavoro, sebbene siano legati, in seno al gruppo, ad un'altra impresa con un contratto di lavoro.

La direttiva 2001/23/CE, sancisce infatti che, ai fini della tutela dei lavoratori, non è richiesto necessariamente un vincolo contrattuale, dal momento che la norma fa riferimento in modo equivalente ad un contratto di lavoro o ad un rapporto di lavoro.

Ai sensi della suddetta direttiva, infatti, il trasferimento d'azienda si configura  in caso di cessione di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

 Alla luce di questa disposizione, si configura un trasferimento di azienda nel caso in cui il cambiamento della persona fisica o giuridica responsabile dell’attività economica dell’entità trasferita che,  a tale titolo, instaura con i lavoratori di tale entità rapporti di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di vincoli contrattuali.

Quindi, in un contesto come quello di specie, il datore di lavoro non contrattuale, cui i lavoratori sono permanentemente assegnati, può essere considerato un "cedente", con tutte le tutele che ne conseguono.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – Corte Ue, Sentenza n. C-242/09 del 21 ottobre 2010;

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