Nel caso di cessione di azienda, la Corte Ue (1) ha stabilito che i lavoratori assorbiti dal nuovo datore di
lavoro, chiamati a svolgere le stessa prestazioni del passato e nello stesso
luogo, non possono subire decurtazioni del salario.
La vicenda ha riguardato il gruppo olandese “Heineken
International”, che riunisce produttori di birra, nel cui ambito il personale
risulta dipendente di una società interna al gruppo che svolge la mansione di
datore di lavoro centrale e distacca il personale presso le varie società del
gruppo nei Paesi Bassi.
Una società del gruppo aveva subappaltato alcune attività ad una
un'impresa esterna, la “Albron”, con la conseguenza che i dipendenti impegnati
in quel settore erano automaticamente passati alle dipendenze della “Albron”.
Un lavoratore, in seguito al trasferimento dell’impresa, che in
questo caso doveva essere inquadrato
come “cessione”, si era visto praticamente dimezzato il suo salario.
Nello specifico, il lavoratore, in seguito alla vendita ad altra
società dei servizi nei quali svolgeva le proprie prestazioni, aveva visto
scendere il suo salario annuo da 46mila a 20mila euro lordi.
La Corte Ue è stata quindi investita della questione se, nel caso
di specie, vi fosse stato un trasferimento di impresa e se potesse considerarsi
"cedente" l'impresa del gruppo alla quale i lavoratori erano stati assegnati
senza tuttavia essere formalmente collegati ad essa da un contratto di lavoro.
Secondo la Corte Ue, in caso di trasferimento d’impresa, i diritti
dei lavoratori debbono essere tutelati anche se cedente è un'impresa alla quale
sono legati da un rapporto di lavoro, sebbene siano legati, in seno al gruppo,
ad un'altra impresa con un contratto di lavoro.
La direttiva 2001/23/CE, sancisce infatti che, ai fini della
tutela dei lavoratori, non è richiesto necessariamente un vincolo contrattuale,
dal momento che la norma fa riferimento in modo equivalente ad un contratto di
lavoro o ad un rapporto di lavoro.
Ai sensi della suddetta direttiva, infatti, il trasferimento
d'azienda si configura in caso di
cessione di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come
insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia
essa essenziale o accessoria.
Quindi, in un contesto come quello di specie, il datore di lavoro
non contrattuale, cui i lavoratori sono permanentemente assegnati, può essere
considerato un "cedente", con tutte le tutele che ne conseguono.
Valerio Pollastrini
(1)
– Corte Ue, Sentenza n. C-242/09 del 21 ottobre 2010;
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