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lunedì 9 dicembre 2013

Scade il 31 gennaio 2014 il termine per presentare le domande di stabilizzazione delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro


Negli ultimi tempi il legislatore, sia la Riforma del lavoro che con il c.d. “Decreto Lavoro 2013” è intervenuto pesantemente sull’istituto dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Se con la Riforma è stato introdotto un numero massimo di associati all’interno di un’azienda non  superiore a 3 unità, il Decreto Lavoro ha escluso tale limitazione per le imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’art. 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all’art. 76 del D. lgs 276/2003, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.

Lo stesso Decreto Lavoro ha inoltre previsto, sempre allo scopo di limitare l’uso dell’associazione in partecipazione, al fine di evitarne possibili gli abusi,  una particolare procedura finalizzata alla stabilizzazione dell’occupazione mediante la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Con la circolare n. 167 del 5 dicembre 2013, l’INPS ha chiarito i limiti e le modalità di attuazione della suddetta stabilizzazione.

Si tratta di una procedura subordinata alla stipula di contratti collettivi, nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 30 settembre 2013. Tali contratti devono prevedere l’assunzione, entro tre mesi, dei soggetti già associati in partecipazione con apporto di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche sotto forma di apprendistato.

In presenza degli specifici presupposti, la norma prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare gli incentivi previsti dalla legislazione vigente per questi nuovi rapporti di lavoro.

Soggetti interessati
Potranno accedere alla procedura di stabilizzazione  anche le aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti.

Per quanto riguarda i lavoratori, invece, la disposizione fa riferimento a soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, anche se sugli stessi siano pendenti accertamenti ispettivi o siano stati adottati provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi.

Atti di conciliazione
La norma prevede che, in seguito alla stipulazione dei contratti collettivi, i lavoratori interessati sottoscrivano un atto di conciliazione ex art.410 c.p.c. relativo a tutti  i diritti maturati nei pregressi rapporti di associazione.

Pur se immediata, l’efficacia dell’atto conciliativo è risolutivamente condizionata al versamento alla Gestione separata INPS, da parte del datore di lavoro, di una somma pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

Verifica degli adempimenti
I datori di lavoro dovranno depositare entro il 31 gennaio 2014, presso le competenti sedi dell’INPS:

·         i contratti collettivi;

·         gli atti di conciliazione;

·         i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati con ciascun lavoratore;

·         l’attestazione dell’avvenuto versamento delle somme alla Gestione separata INPS.

L’Istituto potrà così verificare se le assunzioni previste nel contratto collettivo siano state effettuate e se a queste corrispondano altrettanti atti di conciliazione, nonché i relativi versamenti alla Gestione separata.

Gli esiti della verifica dovranno essere comunicati dall’INPS alle competenti Direzioni territoriali del lavoro, individuate in base alla sede legale del datore di lavoro, nonché ai datori di lavoro interessati.

La norma, al fine di evitare situazioni di incertezza che potrebbero ripercuotersi sia sulle aziende che sui lavoratori interessati, raccomanda all’Istituto la massima tempestività nella definizione delle procedure.

Estinzione degli illeciti
Uno degli effetti della stabilizzazione, di sicuro impatto per le aziende, è costituito dall’estinzione degli eventuali illeciti, compresi quelli  in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, accertati anche relativamente a pregressi rapporti di associazione.

L’estinzione degli illeciti riguarderà anche quelli risultanti da attività ispettiva già compiuta entro il 23 agosto 2013,  data di entrata in vigore della L. n. 99/2013.

Le istruzioni operative
Entro il 31 gennaio 2014, i datori di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione dovranno inviare alle competenti sedi INPS la seguente documentazione:

1.     contratto collettivo;

2.     atti di conciliazione;

3.     contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

4.     attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario;

5.     domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall’Istituto.

L’Istituto sarà tenuto ad effettuare la verifica della correttezza degli adempimenti e a comunicarne l’esito, anche con riguardo all’effettività dell’assunzione, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla sede legale dell’azienda.

Valerio Pollastrini

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