Negli ultimi tempi il legislatore, sia la Riforma del
lavoro che con il c.d. “Decreto Lavoro 2013” è intervenuto pesantemente sull’istituto
dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
Se con la Riforma è stato introdotto un numero massimo
di associati all’interno di un’azienda non superiore a 3 unità, il Decreto Lavoro ha
escluso tale limitazione per le imprese a scopo mutualistico, agli associati
individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’art. 2540, il
cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all’art. 76 del D. lgs
276/2003, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra
produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di
registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.
Lo stesso Decreto Lavoro ha inoltre previsto, sempre
allo scopo di limitare l’uso dell’associazione in partecipazione, al fine di evitarne
possibili gli abusi, una particolare
procedura finalizzata alla stabilizzazione dell’occupazione mediante la
trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Con la circolare
n. 167 del 5 dicembre 2013, l’INPS ha chiarito i limiti e le modalità di
attuazione della suddetta stabilizzazione.
Si tratta di una procedura subordinata alla stipula di
contratti collettivi, nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 30
settembre 2013. Tali contratti devono prevedere l’assunzione, entro tre mesi,
dei soggetti già associati in partecipazione con apporto di lavoro, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche sotto forma di
apprendistato.
In presenza degli specifici presupposti, la norma
prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare gli incentivi previsti dalla
legislazione vigente per questi nuovi rapporti di lavoro.
Soggetti interessati
Potranno accedere alla procedura di stabilizzazione anche le aziende che siano destinatarie di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la
qualificazione dei pregressi rapporti.
Per quanto riguarda i lavoratori, invece, la
disposizione fa riferimento a soggetti già parti, in veste di associati, di
contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, anche se
sugli stessi siano pendenti accertamenti ispettivi o siano stati adottati
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi.
Atti di conciliazione
La norma prevede che, in seguito alla stipulazione dei
contratti collettivi, i lavoratori interessati sottoscrivano un atto di
conciliazione ex art.410 c.p.c. relativo a tutti i diritti maturati nei pregressi rapporti di
associazione.
Pur se immediata, l’efficacia dell’atto conciliativo è
risolutivamente condizionata al versamento alla Gestione separata INPS, da
parte del datore di lavoro, di una somma pari al 5% della quota di
contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti
di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei
mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.
Verifica degli adempimenti
I datori di lavoro dovranno
depositare entro il 31
gennaio 2014, presso le competenti sedi dell’INPS:
·
i contratti
collettivi;
·
gli atti di
conciliazione;
·
i contratti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati con ciascun lavoratore;
·
l’attestazione
dell’avvenuto versamento delle somme alla Gestione separata INPS.
L’Istituto potrà così verificare se le assunzioni
previste nel contratto collettivo siano state effettuate e se a queste
corrispondano altrettanti atti di conciliazione, nonché i relativi versamenti
alla Gestione separata.
Gli esiti della verifica dovranno essere comunicati
dall’INPS alle competenti Direzioni territoriali del lavoro, individuate in
base alla sede legale del datore di lavoro, nonché ai datori di lavoro
interessati.
La norma, al fine di evitare situazioni di incertezza
che potrebbero ripercuotersi sia sulle aziende che sui lavoratori interessati, raccomanda
all’Istituto la massima tempestività nella definizione delle procedure.
Estinzione degli illeciti
Uno degli effetti della stabilizzazione, di sicuro
impatto per le aziende, è costituito dall’estinzione degli eventuali illeciti,
compresi quelli in materia di versamenti
contributivi, assicurativi e fiscali, accertati anche relativamente a pregressi
rapporti di associazione.
L’estinzione degli illeciti riguarderà anche quelli
risultanti da attività ispettiva già compiuta entro il 23 agosto 2013, data di entrata in vigore della L. n. 99/2013.
Le istruzioni operative
Entro il 31 gennaio 2014, i datori
di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione dovranno inviare alle
competenti sedi INPS la seguente documentazione:
1. contratto collettivo;
2. atti di conciliazione;
3. contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato;
4. attestazione dell’avvenuto
versamento del contributo straordinario;
5. domanda di adesione alla
stabilizzazione predisposta dall’Istituto.
L’Istituto sarà tenuto ad effettuare la verifica della
correttezza degli adempimenti e a comunicarne l’esito, anche con riguardo
all’effettività dell’assunzione, alle Direzioni territoriali del lavoro
competenti in base alla sede legale dell’azienda.
Valerio Pollastrini
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