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mercoledì 11 dicembre 2013

Il lavoratore non ha obblighi di reperibilità durante le ferie


Nella sentenza n.27057 del 3 dicembre 2013 la Corte di Cassazione è stata chiamata a stabilire se  il datore di lavoro abbia la possibilità di interrompere le ferie dei dipendenti, richiamandoli a lavoro per ragioni di servizio.

Nel caso di specie il Comune di Revere aveva richiamato in servizio un  dipendente assente per ferie, attraverso  una comunicazione indirizzata presso l’abituale domicilio del lavoratore.

Trovandosi in altra località, il dipendente non aveva però ricevuto l’ordine di rientro  e, conseguentemente, non si era presentato al lavoro nella data pretesa dal datore.

L’assenza  era stata ritenuta ingiustificata dal Comune che, per tale motivo, aveva disposto il licenziamento del lavoratore, sostenendo che il contratto collettivo di riferimento prevede la possibilità di sospendere le ferie per ragioni di servizio e che, da tale disposizione, è possibile desumere l’obbligo del lavoratore  di comunicare all’amministrazione la dimora scelta per il godimento delle ferie al fine di consentire l’invio del possibile ordine di rientro.

Il dipendente si era quindi rivolto al Tribunale di Mantova per chiedere l’annullamento del licenziamento, sostenendo di essersi legittimamente allontanato dal proprio domicilio per godere del periodo feriale concessogli.

Il Tribunale aveva accolto le richieste del ricorrente ed aveva annullato il licenziamento, escludendo, in particolare, che  il lavoratore avesse un obbligo di reperibilità durante le ferie, salvo in caso di interruzione delle stesse per malattia.

Questa decisione era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Brescia.

Contro la sentenza della Corte territoriale il Comune aveva proposto ricorso per cassazione.

La pronuncia della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’illegittimità del recesso.

Per la  Cassazione  il datore di lavoro ha il diritto di conoscere il domicilio del lavoratore  per poter inviare delle comunicazioni al dipendente solamente nel corso del rapporto e non durante il legittimo godimento delle ferie.

Il lavoratore è infatti libero di godere del periodo di riposo secondo le modalità e nelle località che ritenga più congeniali al recupero delle sue energie psicofisiche.

Costringere il lavoratore a far conoscere al datore di lavoro i luoghi e tempi dei suoi spostamenti, oltre ad una inammissibile e gravosa attività di comunicazione formale, magari giornaliera, dei suoi spostamenti, sarebbe contrario alla natura costituzionalmente rilevante del diritto al riposo e lesiva, altresì, delle esigenze di privacy.

Per motivare la propria decisione la Corte ha analizzato   la  normativa contrattuale applicata al caso di specie che, a proposito della sospensione del periodo feriale, dispone  che, nel caso in cui le ferie siano interrotte per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.

Oltre alla possibile sospensione del periodo di riposo per cause di servizio, la stessa disposizione contrattuale prevede, inoltre, che le ferie possono essere sospese da malattie, adeguatamente e debitamente documentate, che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. In questo caso, l'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertare la sussistenza della malattia attraverso la tempestiva informazione da parte del lavoratore.

Dall’analisi della normativa contrattuale la Cassazione non ha riscontrato alcun potere totalmente discrezionale del datore di lavoro di interrompere o sospendere il periodo feriale già in godimento, risultando allo scopo insufficiente la generica locuzione "Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio" che, di per sé, non chiarisce le modalità con cui l'interruzione o la sospensione possa essere adottata e debba essere comunicata.

La Suprema Corte ha ricordato che, nonostante la giurisprudenza di legittimità (1) abbia affermato il diritto del datore di lavoro di modificare il periodo feriale, anche soltanto per una riconsiderazione delle esigenze aziendali, ha, nel contempo, ritenuto che le modifiche debbano essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso.

In base al richiamato principio, per l’interruzione del periodo feriale, è richiesta una comunicazione tempestiva ed efficace, idonea cioè ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell'inizio del godimento delle ferie, tenendo conto che il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (2).  

In conclusione, la Corte di Cassazione ha  ribadito la totale libertà del lavoratore di scegliere le modalità e la località per il godimento delle ferie.

Salvo specifici accordi individuali o collettivi, l’istituto della “reperibilità” può riguardare quindi il lavoratore solo durante il servizio e non nell’arco temporale di effettiva fruizione delle ferie.

Valerio Pollastrini

 

(1)     - Cass., sentenza n. 1557\2000;

(2)     - salvo il diverso caso di malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore di lavoro i controlli sanitari: Cass., sentenza n. 12406\1999;

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