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venerdì 20 dicembre 2013

Per la pensione di inabilità non conta il reddito del coniuge


La Corte di Cassazione, nella sentenza n.27812 del 12 dicembre 2013, ha chiarito che, a decorrere dalle domande presentate successivamente al 28 giugno 2013, nonché per tutte le domande giudiziarie non ancora definite, i limiti economici richiesti per l’erogazione della pensione di inabilità debbono  essere verificati tenendo conto esclusivamente dei redditi del soggetto richiedente e non anche di quelli del coniuge.

L’intervento della Suprema Corte era stato richiesto dall’Inps dopo che la Corte di Appello di Messina, confermando quanto disposto nel primo grado di giudizio, aveva accolto la doglianza di una signora tesa ad ottenere la pensione di inabilità a decorrere dal dicembre 2006, in considerazione dei soli redditi personali, con esclusione di quelli percepiti dal coniuge.

La pronuncia della Cassazione
La Suprema Corte ha  preliminarmente riepilogato la normativa di riferimento, ricordando come, fino all’entrata in vigore del D.L. n. 76/2013, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, assumeva rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido ma anche quello del suo eventuale coniuge. Di conseguenza, il beneficio doveva essere negato nel caso in cui la sommatoria di tali redditi risultasse superiore al limite richiesto per legge.

Il comma 5 dell’articolo 10 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, aveva però  modificato l’art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserendo un’ ulteriore disposizione nella  quale veniva specificato che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili dovesse essere calcolato tenendo conto esclusivamente  del reddito dei singoli richiedenti, con esclusione, quindi, di quanto  percepito da altri componenti del nucleo familiare dei soggetti interessati.

Per la Cassazione, tale modifica legislativa risulta applicabile anche per le  pensioni di inabilità. Il successivo comma 6 della norma sopra citata, aveva infatti specificato che la novità dovesse trovare applicazione anche alle domande di pensione di inabilità limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione con decorrenza dal 28 giugno 2013 (1), senza il pagamento di importi arretrati.

La Suprema Corte ha affermato che il legislatore, attraverso un simile provvedimento abbia voluto definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che, avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa, non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora in essere.

Tornando al caso di specie, la Cassazione ha  accolto il ricorso dell’Inps ed ha rinviato la questione alla Corte di Appello di Messina che, in diversa composizione, dovrà accertare il possesso dei requisiti reddituali della richiedente, nei termini sopra esposti, in relazione al periodo antecedente e successivo al 28 giugno 2013.

Valerio Pollastrini


(1)   – data di entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013, n. 76;

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